Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-01-2012, n. 1105 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione Sanzione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso, depositato il 10.11.2005, la CTS – Cooperativa Trattamento Superfici a r.l. e C.F.M., in proprio, proponevano opposizione contro l’ordinanza n. 448/02/1, notificata il 13.10.2005, con la quale la Direzione Provinciale del Lavoro di Milano aveva contestato una serie di violazioni relative ad alcuni lavoratori (inesatte registrazioni sul libretto di lavoro; mancata consegna prospetto paga a dieci lavoratori; irregolare tenuta libri paga e matricola; omessa comunicazione alla competente Sezione Circoscrizionale per l’impiego dell’assunzione dei lavoratori; omessa consegna, all’atto dell’assunzione dei lavoratori, di una dichiarazione sottoscritta contenente i dati della registrazione sul libro matricola).

Gli opponenti contestavano l’ordinanza-ingiunzione deducendo estinzione L. n. 689 del 1981, ex art. 14, errata applicazione di sanzioni in spregio della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12; in via subordinata chiedevano riduzione della sanzione e invocavano pagamento rateale e sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza-ingiunzione.

Si costituiva la Direzione Provinciale del Lavoro di Milano contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell’opposizione.

All’esito il Tribunale di Milano con sentenza n. 456 del 2006 accoglieva l’opposizione e revocava l’ordinanza-ingiunzione limitatamente alle violazioni relative alle inesatte registrazioni sul libretto di lavoro (L. n. 112 del 1935, artt. 3 e 4) e all’omessa comunicazione dell’assunzione dei lavoratori (L. n. 608 del 1996, art. 9 bis, comma 2), dichiarando abolite le relative sanzioni amministrative della L. n. 388 del 2000, ex art. 116, comma 12, confermava la stessa ordinanza-ingiunzione per le restanti violazioni contestate.

La Direzione Provinciale del Lavoro di Milano ricorre per cassazione con tre motivi.

La CTS e il C. resistono con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, la ricorrente DPL lamenta l’erroneità dell’applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12, e dell’art. 11 preleggi, comma 1.

Al riguardo rileva che il giudice di prime cure erroneamente ha ritenuto che per le violazioni anzidette fossero state abolite le relative sanzioni amministrative, essendo venuta meno la potestas puniendi dell’Amministrazione anche per le violazioni commesse nel periodo precedente alla novella, ossia prima del 1 gennaio 2001, data di entrata in vigore della legge anzidetta n. 388/2000.

Questa Corte ritiene fondato il motivo in base alle considerazioni che seguono.

La L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12, ha abolito le sanzioni amministrative relative a violazioni di disposizioni sul collocamento di carattere formale a decorrere dalla sua entrata in vigore, avvenuta, come già detto, il 1 gennaio 2001.

La sentenza impugnata ha richiamato i principi di legalità, di irretroattività e di divieto di analogia, risultanti dalla L. n. 689 del 1981, art. 1, traendone la conseguenza dell’immediata applicabilità della disciplina posteriore più favorevole con annullamento dell’ordinanza-ingiunzione limitatamente alla fattispecie di illecito indicate (argomenti in tal senso vengono tratti dalla sentenza di questa Corte n. 7524 del 2002).

Tale indirizzo non è condivisibile, avendo questa Corte riesaminato la questione e affermato sulla base di diverso orientamento, a sui si aderisce pienamente, che la L. n. 338 del 2000, art. 116, comma 12, è applicabile solo a violazioni commesse dopo la sua entrata in vigore ed è esclusa qualsiasi forma di retroattività (Cass. n. 16422 del 2005; Cass. n. 18761 del 2005; Cass. n. 13169 del 18 giugno 2009). Nel caso di specie risulta incontestato tra le parti che le violazioni tuttora in discussione fossero state commesse prime del 1 gennaio 2001.

Ciò precisato, resta assorbito il profilo, di cui al secondo motivo del ricorso, secondo cui le anzidette violazioni si riferiscono al collocamento sostanziale e non a quello formale e sono quindi fuori dell’ambito applicativo dell’art. 116 anzidetto.

Resta del pari assorbito il terzo motivo del ricorso, con il quale la DPL denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, in relazione alla condanna alle spese di lite, nonostante il parziale accoglimento del ricorso introduttivo.

2. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Milano in persona di diverso giudice, che provvederà al riesame della causa, tenendo conto dei profili di diritto in precedenza evidenziati.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Milano in persona di diverso giudice.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2012

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