T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 07-10-2011, n. 7802 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avvertite le stesse parti circa la possibilità di definire il giudizio in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorrente ha chiesto l’annullamento della nota prot. n. MDGMIL120027449 del 24 gennaio 2011, a firma del Capo reparto, con cui si comunica la mancata ammissione del ricorrente al concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 4 guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo del genio navale della Marina Militare, indetto con decreto interdirigenziale n. 233/10 del 25 novembre 2010, ed, ove occorra ed in parte qua, del bando;

Considerato che il ricorrente contesta tale esclusione, motivata con il superamento del limite massimo di età di 34 anni prescritto dall’art. 2, comma 2, lett. b) numero 2) del bando, deducendo la violazione e falsa applicazione del bando e di legge, ed eccesso di potere sotto vari profili, osservando che alla data di scadenza del bando lo stesso non aveva ancora superato il trentaquattresimo anno di età, avendo 34 anni, 4 mesi circa e non avendo compiuto il trentacinquesimo anno, essendo nato il 9 agosto 1976;

Il Collegio, richiamando una recente sentenza (n. 4 del 4 gennaio 2011) di questa Sezione, ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto per le seguenti considerazioni.

Generalmente, in tema di requisiti per la partecipazione ai concorsi, allorquando la legge ricollega il verificarsi di determinati effetti (quali la perdita di un requisito di ammissione al concorso stesso) al compimento di una data età, essi decorrono dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicchè il limite d’età fissato dalla norma deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno (Consiglio di Stato, sez. V, 14 settembre 2009, n. 4478).

Tuttavia, questo indirizzo interpretativo va seguito nei casi in cui sia chiaramente e puntualmente enunciato nel bando che gli anni considerati quale limite massimo di età del candidato per la partecipazione alla procedura selettiva siano effettivamente (e interamente) "compiuti".

La medesima regola ermeneutica non può trovare sicura e immediata applicazione nei diversi casi in cui, invece, il bando di concorso faccia riferimento, semplicemente, ad un determinato numero di anni, senza spiegare che tale età deve essere totalmente "compiuta".

In tali casi, infatti, il limite massimo di età, riferito ad un determinato numero di anni, può essere inteso in senso diverso.

Al fine di evitare equivoci, è preferibile fare riferimento ad un determinato numero di anni "compiuti". Questa precisa formula linguistica è utilizzata, fra l’altro, proprio dalla normativa generale tradizionale, che collega effetti giuridici a determinate età: si veda, per esempio, l’articolo 2 del codice civile, secondo cui la "maggiore età" (e la conseguente capacità di agire) "è fissata al compimento del diciottesimo anno". Evidentemente, la norma avrebbe avuto un ben diverso significato qualora fosse stata utilizzata un’altra formula, quale, per ipotesi, la seguente: "la maggiore età è fissata dopo i 18 anni di età" (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 5 marzo 2009, n. 1284).

Nella fattispecie è la stessa disposizione evocata dall’Amministrazione a sostegno del provvedimento di esclusione che depone a favore della tesi di parte ricorrente in quanto l’art.2, secondo comma, lettera b) n. 2 del bando di concorso stabilisce quale requisito di partecipazione non aver superato il 34° anno di età per gli appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 1, lettere a) d) ed e), tra cui va ricompreso il ricorrente.

Nel caso di specie non rilevano, per computare l’età, le frazioni di anni calcolate in giorni o in mesi, e, quindi, dopo il trentaquattresimo compleanno l’interessato ha ancora un’età di 34 anni e la conserva fino al momento in cui "compie" 35 anni. Solo a partire da tale data, infatti, l’interessato acquista un’età pari a 35 anni: superiore a quella di 34 (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 26 maggio 2004, n. 10169).

Tale lettura del bando di concorso risulta, peraltro, in linea con il significato che, normalmente, si attribuisce agli anni di età nello stesso linguaggio comune: nessuno, infatti, dubita che una persona abbia 34 anni, fino al compimento del suo 35° compleanno.

In ogni caso, è evidente che la descritta formulazione del bando era idonea a creare un fondato affidamento in capo ai candidati di età compresa tra i 34 e i 35 anni compiuti. Pertanto, l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare il principio che impone di privilegiare, tra le possibili interpretazioni di clausole non univoche, quella che permette la più ampia partecipazione alla selezione, e, nella specie, individuare il superamento dell’anno massimo prescritto (alla data del 6 gennaio 2011) nell’avvenuto compimento del successivo, ritenendo, per l’effetto, rituale la partecipazione alla procedura del ricorrente che versava nelle condizioni indicate.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso.

Condanna l’Amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *