Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-01-2012, n. 1104 Malattie infettive e sociali Sanità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte di Appello di Campobasso con sentenza n. 138/2009, in riforma della decisione di primo grado del Tribunale di Larino, ha accolto domanda di C.M. con il riconoscimento dell’assegno per emotrasfusione di cui alla L. n. 210 del 1992.

La Corte non ha condiviso la decisione del primo giudice circa il termine di decadenza triennale, ritenendo che nella specie (epatite post-trasfusionale verificatasi prima delle modifiche introdotte dalla la L. n. 238 del 1997 avente carattere innovativo e non interpretativo) trovasse applicazione l’ordinario termine di prescrizione decennale secondo la precedente disciplina del 1992, a decorrere dal momento in cui l’avente diritto era venuta a conoscenza del danno.

Ciò precisato, la stessa Corte ha osservato che la C. aveva appreso dell’epatite da trasfusione soltanto in data (OMISSIS) (come risultante dal certificato del Dott. S. P.), sicchè il termine decennale poteva considerarsi ampiamente rispettato nel caso di specie, essendo stata presentata la domanda amministrativa in tale data. Tale conclusione, ad avviso della Corte, era valida anche a voler individuare nel 18 giugno 1998, in cui era stata effettuata una biopsia con esito di epatite cronica, il dies a quo per la decorrenza del termine decennale.

Il Ministero della Salute e la Regione Molise ricorrono per cassazione con tre motivi, cui resiste la C. con controricorso.

2. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 210 del 1992, art. 3, comma 1 (come modificato dal D.L. n. 344 del 1996, art. 6, comma 4), del D.L. n. 450 del 1996, art. 2, comma 4, del D.L. n. 548 del 1996, art. 7, comma 4 (convertito nella L. n. 641 del 1996), della L. n. 238 del 1997, art. 1. A tale riguardo i ricorrenti formulano ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto "Dica codesta Suprema Corte se, nel caso in cui un soggetto abbia contratto un’epatite HCV, a seguito di emotrasfusione, nel 1975 ed abbia presentato domanda amministrativa ex lege n. 210 del 1992 in data 28 novembre 2002, violi le richiamate disposizioni la sentenza della Corte di Appello che ritenga non maturato, in data 28 novembre 2002, il termine di presentazione dell’istanza, mentre le norme anzidette, correttamente intese nel senso che fin dal 3.07.1996 o comunque dai 28.07.1997 – data di entrata in vigore della L. n. 238 del 1997 – è fissato il termine di decadenza triennale per la presentazione delle istanze di indennizzo per epatite posi trasfusionali, avrebbe imposto di considerare tardiva la domanda proposta il 28 novembre 2002".

Con il secondo motivo i ricorrenti in via subordinata lamentano violazione e falsa applicazione della L. n. 210 del 1992, art. 3, comma 1, sostenendo che il termine triennale doveva farsi decorrere non dal 28 novembre 2002 (data del certificato del Dott. S. P.), ma dal (OMISSIS) (data della biopsia con esito di epatite cronica morfologicamente CHV correlata a lieve entità). In tal senso è formulato il relativo quesito di diritto.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia, per avere l’impugnata sentenza affermato che era onere delle parte pubblica fornire la prova rigorosa del decorso del termine, laddove tale onere incombeva sulla interessata che aveva prodotto fin dal primo grado la documentazione attestante l’insorgere dell’epatite fin dal (OMISSIS).

3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati e vanno pertanto rigettati.

Va precisato in punto di diritto che questa Corte ha affermato (cfr. sentenza n. 25746 del 9 dicembre 2009) che il termine triennale di decadenza per il conseguimento della prestazione indennitaria per epatite post-trafusionale contratta in epoca precedente all’entrata in vigore della L. n. 238 del 1997 – che ha esteso il termine decadenziale già previsto per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie – decorre dal (OMISSIS), data di entrata in vigore della nuova disciplina, dovendosi ritenere, in conformità ai principi generali dell’ordinamento in materia, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche ai diritti sorti anteriormente, ma con decorrenza dall’entrata in vigore della modifica legislativa.

Orbene in base a tale principio, che questo Collegio condivide, va ritenuto applicabile alla fattispecie il termine di decadenza triennale, in tal modo correggendosi la motivazione dell’impugnata sentenza, che al contrario, come già detto, ha sostenuto che nella specie (epatite post-trasfusionale verificatasi prima delle modifiche introdotte dalla la L. n. 238 del 1997 avente carattere innovativo e non interpretativo) trovasse applicazione l’ordinario termine di prescrizione decennale secondo la precedente disciplina del 1992.

Ciò precisato, va puntualizzato che il termine triennale, e in ciò si concorda con l’impugnata sentenza, decorre non dal giorno (OMISSIS), data della biopsia con esiti positivi di epatite cronica da trasfusione, ma dal (OMISSIS), data dell’attestazione del Dott. S., allorchè la C. acquisì piena e sicura conoscenza del nesso causale tra la patologia al fegato ed emotrasfusione. Sul punto l’impugnata sentenza ha osservato, con adeguata e coerente e motivazione, che la C. proprio con il certificato medico in questione, rilasciato a seguito di accurati accertamenti clinici, apprese della probabile derivazione dell’epatite dalla trasfusione e provvide ad inoltrare domanda di indennizzo, mentre in precedenza la conoscenza del danno da parte sua non risultava da specifica documentazione sanitaria.

In definitiva può dirsi che la domanda per il conseguimento della prestazione indennitaria, presentata dall’interessata il 28 novembre 2002, ha ampiamente rispettato il termine triennale di decadenza, sicchè vanno disattesi i contrari rilevi delle ricorrenti Amministrazioni.

3. Ricorrono giusti motivi in assenza di consolidati precedenti giurisprudenziali, in presenza di difformi decisioni dei giudici di merito ed in ragione della natura delle questioni trattate per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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