Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 15-09-2011) 20-09-2011, n. 34351

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del 2 agosto 2011, la Corte d’appello di Genova ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’accoglimento della richiesta di cui al mandato d’arresto europeo n. 31 del 4 novembre 2010, emesso dalla Pretura di Timisoara (Romania) per l’esecuzione della condanna ad anni due di reclusione pronunciata a carico di un cittadino (OMISSIS), per i reati di guida senza patente, guida in stato di ebbrezza e fuga in caso di incidente automobilistico, commessi in (OMISSIS), e ha disposto, conseguentemente, la consegna del condannato all’autorità giudiziaria richiedente, sotto condizione del rispetto del principio di specialità di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 26 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), per l’esecuzione della predetta condanna, dedotta la custodia cautelare sofferta, in esecuzione del mandato stesso, dal 6 luglio all’8 luglio 2011. 2. – Avverso tale provvedimento l’interessato ha personalmente proposto ricorso, per violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. r), lamentando che la Corte d’appello avrebbe ritenuto irrilevante il suo radicamento nel territorio italiano, "trattandosi di soggetto privo di cittadinanza italiana". Sostiene il ricorrente che, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del citato art. 18, comma 1, lett. r), la Corte distrettuale avrebbe dovuto valutare, con adeguata motivazione, l’esistenza di una legittima ed effettiva residenza o dimora nel territorio italiano.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Come correttamente ricordato dal ricorrente, con la sentenza n. 227 del 2010, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. r), "nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell’Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell’esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno". A seguito di tale pronuncia, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui la Corte d’appello, ai fini dell’eventuale rifiuto di consegna, è tenuta a prendere in considerazione tutti gli elementi relativi al radicamento nel territorio italiano dell’interessato che sia cittadino di un altro Paese membro dell’Unione europea (ex plurimis: Sez. 6, 22 febbraio 2011, n. 7562;

Sez. fer., 3 agosto 2010, n. 31013).

Tale principio trova applicazione nel caso di specie, nel quale la Corte territoriale ha ritenuto di prescindere da ogni valutazione circa il radicamento del soggetto – cittadino dell’Unione, in quanto rumeno – nel territorio, sul semplice rilievo che si tratta "di soggetto privo di cittadinanza italiana". 4. – L’impugnata sentenza va, pertanto, annullata – con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova – limitatamente all’omessa valutazione dell’eventuale sussistenza della condizione di straniero "residente", ai fini dell’applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r). Il giudice del rinvio provvederà a riesaminare la posizione dell’odierno ricorrente alla luce di tale disposizione, verificando la "legittimità ed effettività" dello status di "residente" dedotto dal ricorrente stesso per invocare un rifiuto alla sua consegna alle autorità rumene. Deve ricordarsi, a tal fine, che, come già affermato da questa Corte (ex multis, Sez. fer., 3 agosto 2010, n. 31410), la nozione di "residente" va determinata in modo che sia funzionale all’assimilazione dello straniero residente al cittadino, operata dall’art. 4, n. 6, della decisione-quadro 2002/5 84/GAI; con la conseguenza che assume rilievo l’esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero in Italia, che dimostri che egli abbia ivi istituito, con continuità temporale e sufficiente stabilità territoriale, la sede principale e non occasionale – anche se non esclusiva – dei propri interessi affettivi, professionali od economici, richiedendosi, inoltre, che tale scelta sia indicativa di una volontà di stabile permanenza nel territorio italiano, per un apprezzabile periodo di tempo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *