T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 07-10-2011, n. 7801 Esercito

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 19 gennaio 2011, depositato nei termini, il Sig. A.P. ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare, datato 1 dicembre 2010 con il quale il ricorrente è stato prosciolto d’autorità dal 12° corso Allievi Marescialli dell’Esercito e dalla relativa ferma contratta, nonché di tutti gli altri atti conseguenti, connessi e successivi.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce le seguenti censure:

1) Violazione dei paragrafi 32 e 40, lett. B, comma 3, del regolamento interno della Scuola Sottufficiali dell’Esercito. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, sviamento della causa tipica.

Si sostiene che la pretesa insufficienza in attitudine militare non comporta il proscioglimento, ma bensì la sola inidoneità alla ammissione al 2° anno di corso, mentre per quanto riguarda l’insufficiente o mancato superamento delle esercitazioni pratiche che comporta il proscioglimento, non si verifica nel caso del ricorrente il quale nelle istruzioni pratiche tecnico professionali ha riportato il voto finale di 22,254/30, ovvero un voto superiore alla sufficienza.

2) Eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti, sviamento della causa tipica.

Si sostiene che il punteggio attribuito al ricorrente (15,662/30) non è rispondente alle risultanze documentali, né si comprende quale criterio abbia guidato l’Amministrazione nell’esecuzione di tale calcolo.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato la quale ha contestato le ragioni dell’impugnativa ed ha insistito per il rigetto del ricorso siccome infondato.

Alla Camera di Consiglio del 16 febbraio 2011 l’istanza incidentale di sospensione è stata accolta.

Alla pubblica udienza del 28 giugno 2011 la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

Oggetto della presente impugnativa è il provvedimento di proscioglimento d’autorità del ricorrente dal 12 corso Allievi Marescialli dell’Esercito disposto dall’Amministrazione della Difesa ai sensi del combinato disposto del capitolo V, paragrafo 32 e del capitolato VII, paragrafo 40, sottoparagrafo b), comma 3, del Regolamento interno della Scuola Sottufficiali dell’Esercito.

Il ricorso si appalesa fondato.

Va, infatti, premesso che le norme poste a base dell’impugnato provvedimento, da una parte prevedono che la insufficienza in attitudine militare può dar luogo esclusivamente alla non idoneità all’ammissione al 2° anno di corso (art. 32), mentre d’altra parte (art. 40) non prevedono quale caso tassativo di proscioglimento d’autorità l’insufficienza in attitudine militare. Considerato, peraltro, che l’Amministrazione ha disposto il proscioglimento del ricorrente nella asserita insufficienza riportata in attitudine militare, va da sé che il provvedimento impugnato risulta adottato in palese violazione delle norme in esso richiamate, atteso che la rilevata insufficienza in attitudine militare non comporta il proscioglimento d’autorità, ma può solo comportare la non ammissione al secondo anno di corso, al quale invece il ricorrente è stato ammesso frequentando il primo trimestre di studi. Per completezza d’indagine va, inoltre, rilevato che il ricorrente, per quanto riguarda le esercitazioni pratiche, non ha ottenuto una valutazione insufficiente, che avrebbe potuto supportare un provvedimento di proscioglimento, bensì ha riportato, al termine del primo anno di corso, la votazione finale di punti 22,254/30, ossia un voto superiore alla sufficienza.

Conclusivamente il ricorso va accolto con il conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida nella somma di Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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