Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 06-09-2011) 20-09-2011, n. 34345 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 16.6.2011 il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., rigettava l’appello proposto da B.F. avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva rigettato l’istanza volta ad ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata al predetto in relazione al reato di favoreggiamento, aggravato ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, per avere aiutato il latitante R.M., esponente di spicco del clan dei Casalesi, ad eludere le investigazioni e sottrarsi alle ricerche, fatto in relazione al quale il B. era già stato condannato.

Il tribunale, premesso che al B. è contestato un reato per il quale vige, ai sensi dell’art. 275 c.p.p., comma 3, la presunzione di ricorrenza delle esigenze cautelari di pericolosità ed inadeguatezza di misura diversa da quella della custodia in carcere, per cui ove risulti che le esigenze siano sussistenti si impone l’adozione, ovvero il mantenimento, della misura più rigorosa, rilevava che nella specie non sussisteva alcun elemento positivo tale da ritenere non più sussistenti le esigenze di prevenzione. Riteneva, infatti, inidonei sotto tale profilo il decorso del tempo, la mancanza di ulteriori denunce, il comportamento collaborativo del prevenuto che aveva ammesso i fatti e la circostanza che lo stesso è padre di due bambini.

Affermata, pertanto, la sussistenza attuale delle esigenze cautelari, ad avviso del tribunale, dette esigenze possono essere soddisfatte esclusivamente con la misura della custodia in carcere, tenuto conto della presunzione di adeguatezza di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il B., sia a mezzo del difensore di fiducia che personalmente.

Con il primo ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all’art. 275 c.p.p., comma 3.

In particolare rileva l’omessa valutazione da parte del tribunale delle circostanze sopravvenute idonee a far escludere la pericolosità ed a vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e della esclusiva idoneità della misura della custodia in carcere. In particolare, con riferimento: alla episodicità dei fatti in contestazione; alla custodia cautelare sofferta da oltre un anno in rapporto alla pena inflitta di anni sei di reclusione; al comportamento processuale del B. che ha ammesso gli addebiti.

Con il ricorso proposto personalmente si denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attuale pericolosità, nonostante lo stesso tribunale abbia dato atto del tempo trascorso, del periodo di carcerazione sofferta, dell’atteggiamento collaborativo e delle condizioni di vita familiari dell’imputato.

Inoltre, richiama alcuni recenti arresti giurisprudenziali in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari, evidenziando come sul punto si è andata affermando, con riferimento alle vicende successive della revoca o sostituzione della misura cautelare, la tesi della presunzione relativa, anzichè assoluta, della adeguatezza del trattamento intramurario.

Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati.

Osserva il Collegio che il disposto dell’art. 275 c.p.p., comma 3, prevede un meccanismo di automaticità in virtù del quale la sussistenza dei gravi Indizi di colpevolezza In ordine ai reati ivi indicati fa scattare l’applicazione della custodia cautelare in carcere con una implicita presunzione di adeguatezza della sola misura cautelare in carcere. La norma suddetta pone, pertanto, in primo luogo una presunzione relativa di perlcolosità sociale che può essere superata solo quando sia dimostrato che l’associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l’organizzazione criminosa, con la conseguenza che al giudice di merito incombe l’esclusivo onere di dare atto della inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione (Sez. 2, n. 305, 15.12.2006).

Sul punto deve rilevarsi che il tribunale ha valutato la permanenza delle esigenze cautelari in mancanza di elementi idonei a ritenere cessati i collegamenti del ricorrente con l’associazione criminale dei Casalesi e ad escludere che possa continuare a fornire il proprio contributo a detto sodalizio, tuttora operante non solo nei territorio campano.

Quanto alla adeguatezza di una misura meno afflittiva, il tribunale, pur avendo fatto richiamo, condividendolo, all’orientamento prevalente In ordine alla presunzione di adeguatezza della misura carceraria in presenza delle esigenze cautelari anche nella fase successiva all’applicazione della misura, – dando atto peraltro, del diverso indirizzo -, ha sul punto operato una concerta ed ampia valutazione. Ed invero, nell’ordinanza impugnata si da conto, con motivazione compiuta ed immune da vizi di logica e coerenza, della gravità delle esigenze cautelari e si afferma l’elevata pericolosità del ricorrente in ragione dei precedenti penali, della gravità del fatto, del rilevante collegamento con il clan dei Casalesi, attesa la caratura delinquenziale del R., della durata dell’assistenza prestata al latitante (cinque mesi).

Pertanto, al di là degli evocati arresti giurisprudenziali, il tribunale ha compiutamente e correttamente motivato in ordine alla attualità delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura in atto applicata, rigettano l’appello del ricorrente.

Ne consegue, all’evidenza, l’infondatezza di entrambe i ricorsi proposti dal B. che, quindi, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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