T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 07-10-2011, n. 7800 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato l’8 febbraio 2011, depositato nei termini, il Sig. L.V. ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento prot. n. MDGMIL I320536083 emesso dalla Direzione Generale per il personale militare in data 14 dicembre 2010, notificato al ricorrente con raccomandata a/r in data 23 dicembre 2010, che lo ha escluso dalla partecipazione al concorso pubblico per esami per il reclutamento, per l’anno 2011, di 3.966 volontari in ferma prefissata quadriennale nell’Esercito, nella Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, e nell’Aeronautica; con il medesimo atto si chiede, ove occorra, ed in parte qua, l’annullamento dell’art. 3, comma 5 ed art. 13, comma 1, del bando del suddetto concorso pubblico.

Il ricorrente, già arruolato nella Marina Militare quale VFP1, fa presente che in data 23 luglio 2009 veniva giudicato dalla 3° Commissione Medica inidoneo al proseguimento del servizio quale volontario in ferma prefissata annuale per "pregresso stato ansioso in soggetto con tratti caratteriali di insicurezza, immaturità e dipendenza affettiva". A seguito di ciò il ricorrente veniva definitivamente prosciolto dalla ferma prefissata e collocato in congedo illimitato a decorrere dal 23 luglio 2009. Avverso tale ultimo provvedimento, il ricorrente proponeva ricorso davanti a questo Tribunale, Sezione Prima bis, che, a seguito del nuovo accertamento sanitario disposto da questa Sezione, secondo cui il V. "è pienamente idoneo allo svolgimento delle mansioni di cui è causa" accoglieva, con sentenza n. 32456/2010, il suddetto ricorso annullando il provvedimento di proscioglimento dalla ferma prefissata ed il correlato provvedimento di collocamento in congedo illimitato, ordinando nel contempo, che la sentenza fosse eseguita dall’Amministrazione.

Successivamente il ricorrente presentava domanda di partecipazione al sopracitato concorso pubblico per esami per il reclutamento, per l’anno 2011, di 3.966 volontari nelle Forze Armate, dal quale veniva escluso con il provvedimento impugnato in questa sede, in quanto la domanda di partecipazione risultava priva dell’estratto della documentazione di servizio che doveva essere rilasciata dal Comando di appartenenza all’atto del collocamento in congedo.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce una articolata censura con la quale, in buona sostanza, si contesta la gravata esclusione sostenendo che la allegazione alla domanda di partecipazione al concorso della sentenza n. 32456/2010, passata in giudicato, con la quale questa Sezione ha annullato il provvedimento di proscioglimento, consente di ritenere terminata la ferma ai fini della partecipazione al concorso, in quanto il periodo trascorso (tra la data di decorrenza del proscioglimento ed il termine della ferma), a seguito della suddetta sentenza, doveva essere considerato "quale licenza straordinaria di convalescenza" e quindi servizio utile ai fini del computo del periodo di ferma annuale.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato la quale peraltro, non ha prodotto alcun scritto difensivo.

Alla Camera di Consiglio del 16 marzo l’istanza incidentale di sospensione è stata accolta con la conseguente ammissione con riserva del ricorrente al concorso di cui è causa.

Alla pubblica udienza del 12 luglio 2011 la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

Oggetto della presente impugnativa è il provvedimento con il quale il ricorrente è stato escluso dalla partecipazione al concorso pubblico, per esami, per il reclutamento, per l’anno 2011, di 3.966 volontari in ferma prefissata quadriennale nelle Forze Armate, in quanto la domanda di partecipazione risultava priva dell’estratto della documentazione di servizio che doveva essere rilasciata dal Comando di appartenenza all’atto del collocamento in congedo.

Il ricorso si appalesa fondato.

Come meglio esplicitato in fatto il ricorrente, già arruolato nella Marina Militare quale volontario in ferma annuale, venne prosciolto da detta ferma e collocato in congedo illimitato a decorrere dal 23 luglio 2009 a seguito di un giudizio di non idoneità al proseguimento del servizio. Con sentenza n. 32456 del 2010, passata in giudicato per mancata impugnazione, questa Sezione accoglieva il ricorso proposto dall’attuale ricorrente avverso il suddetto proscioglimento e collocamento in congedo, in quanto i nuovi accertamenti disposti in fase istruttoria dalla Sezione concludevano nel senso che lo stesso "è pienamente idoneo allo svolgimento delle mansioni di cui è causa", e di conseguenza annullava i provvedimenti impugnati. Va da sé che a causa dell’illegittimo e prematuro collocamento in congedo illimitato, il ricorrente non ha potuto terminare la ferma annuale nella Marina Militare. Successivamente il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico, per esami, per il reclutamento, per l’anno 2011, di 3.966 volontari in ferma prefissata quadriennale nelle Forze Armate, allegando alla stessa copia della predetta sentenza di questa Sezione al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale, non possedendo l’estratto della documentazione di servizio rilasciata dal Comando di appartenenza a causa della mancata esecuzione da parte dell’Amministrazione della Difesa della sopracitata sentenza.

Appare, pertanto, evidente come l’Amministrazione abbia erroneamente escluso il ricorrente dalla partecipazione al concorso in questione per la mancata presentazione del sopracitato documento, non avendo invece considerato che l’intervenuto annullamento da parte di questa Sezione del precedente provvedimento di proscioglimento dalla ferma annuale contratta dal ricorrente, comporta come naturale conseguenza che allo stesso debba riconoscersi l’intero servizio militare contratto come effettivamente prestato, da cui consegue il correlato diritto del ricorrente a partecipare al concorso de quo.

Peraltro la stessa Amministrazione, nella Direttiva sullo stato giuridico del personale volontario di truppa in ferma prefissata e in ferma breve, prevede che nel caso in cui "un successivo giudizio medico legale revochi o annulli un provvedimento di riforma il Comando di provenienza provvederà a richiamare in servizio il volontario ed il periodo trascorso sarà considerato quale licenza straordinaria di convalescenza".

Applicando tale disposizione al caso di specie, può affermarsi che l’Amministrazione doveva ritenere come terminata la ferma contratta dal ricorrente, in quanto il periodo trascorso (tra la data di decorrenza dell’impugnato proscioglimento ed il termine della ferma), a seguito della intervenuta sentenza di questa Sezione di annullamento del provvedimento di proscioglimento, doveva essere considerato quale licenza straordinaria di convalescenza, e perciò servizio utile ai fini del computo del periodo di ferma annuale.

Conclusivamente il ricorso va accolto con il conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento, mentre si rinvengono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio, attesa la particolare natura della controversia.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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