Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 06-09-2011) 20-09-2011, n. 34344 Affidamento in prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 7.9.2010 il Tribunale di sorveglianza di Milano revocava, con effetto ex nunc, la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale alla quale M.S. era stato ammesso in data 5.5.2010 dallo stesso Tribunale di sorveglianza, confermando il provvedimento di sospensione emesso dal Magistrato di sorveglianza di Milano in data 13.8.2010.

Rilevava, in specie, il tribunale che il M. era stato trovato in possesso di gr. 9,1 di hashish a seguito della perquisizione personale effettuata dai Carabinieri il 6.8.2010. Evidenziava, quindi, il tribunale che del tutto inverosimile risultava la spiegazione fornita dall’affidato che aveva dichiarato di essere inconsapevole di portare indosso lo stupefacente finito da tempo in fondo ai pantaloni a causa di una tasca bucata. Non riteneva, altresì, il tribunale necessario ai fini della valutazione dell’episodio attendere l’esito del procedimento penale.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, il M., il quale denuncia con il primo motivo di ricorso la violazione di legge e di norma processuale stabilita a pena di inutilizzabilità avuto riguardo alla circostanza, richiamata dal tribunale ai fini della valutazione, che il ricorrente era stato indicato da fonte confidenziale ed attendibile quale abituale spacciatore.

Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge in ordine alla perquisizione effettuata dai Carabinieri da ritenersi illegittima perchè fondata sulla fonte confidenziale suddetta ed eseguita in mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza previsti dalla legge. Deduce, altresì, la mancanza della convalida del sequestro dello stupefacente con conseguente inutilizzabilità ai fini della revoca della misura alternativa.

L’ultimo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti della revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale. In specie, secondo il ricorrente, il tribunale ha motivato solo in maniera apparente sulla incompatibilità della condotta del M. con la prosecuzione della misura alternativa senza considerare lo stabile svolgimento di attività lavorativa lecita, le relazioni favorevoli, del servizio sociale e della polizia giudiziaria in ordine al rispetto costante delle prescrizioni.

Con memoria in data 1.9.2011 il ricorrente ribadisce le censure suddette rilevando che per l’episodio dal quale è scaturita la revoca della misura alternativa il pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione.

Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

L’ordinanza impugnata – applicando correttamente i principi di diritto in materia di revoca della misura alternativa – è sostenuta da argomenti plausibili, ancorati ai dati di fatto emersi, sufficientemente esposti ed adeguatamente valutati. Pertanto, è esente dalle denunciate censure in ordine al percorso motivazionale con riferimento alla valutazione dei fatti posti a fondamento della revoca della misura alternativa.

Il tribunale, invero, ha fondato la decisione sulla circostanza di fatto – non contestata dal ricorrente – del rinvenimento della sostanza stupefacente, ritenendo inverosimile la giustificazione fornita dal M.; soltanto, in via incidentale nell’ordinanza impugnata è stato fatto riferimento all’indicazione delle forze dell’ordine della fonte confidenziale. Pertanto, sul punto, le doglianze del ricorrente si risolvono esclusivamente in censure di merito volte ad una diversa lettura ed interpretazione di quegli stessi dati di fatto.

E’ opportuno, altresì, ribadire che la valutazione cui è chiamato il tribunale di sorveglianza prescinde dall’esito del procedimento penale che dovesse derivare dalla condotta del condannato, dovendo, invece, essere riferita alle circostanze di fatto, oggettivamente valutabili, che possano essere ritenute sintomatiche del fallimento dell’esperimento rieducativo. Pertanto, anche eventuali vizi del procedimento penale – quali quelli ipotizzati dal ricorrente (mancata convalida del sequestro e della perquisizione) – non inficiano la valutazione autonoma del giudice di sorveglianza operata sulla base degli elementi di fatto acquisiti, salvo, naturalmente, l’esclusione della valutazione di elementi illegalmente acquisiti.

In conclusione, risultando infondato per tutti i rilievi, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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