T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 07-10-2011, n. 7799 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – I ricorrenti sono sottufficiali delle Forze armate inquadrati nei rispettivi livelli retributivi secondo la previsione contenuta nell’art. l della legge 2 febbraio 1993, n. 23 ("Conversione in legge del decretolegge 4 dicembre 1992, n. 469, recante norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico").

Essi denunciano, in due successivi ordini di prospettazioni, "Violazione degli articoli 3, 36, 97 e 136 della Costituzione e principi generali. Eccesso di potere".

Rilevano in particolare che:

– a seguito delle pronunce della Corte costituzionale n. 277 del 312 giugno 1991, del Consiglio di Stato n. 986 del 26.1l.1991, del T.A.R. Lazio n. 1219 del 9.7.1991 è stata dichiarata l’equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri a quello degli ispettori della Polizia di Stato;

– con il decretolegge 7 gennaio 1992, n. 5 è stata autorizzata la spesa relativamente ai relativi effetti economici;

– in sede di conversione del citato decretolegge n. 5/1992 (con la legge 6 marzo 1992, n. 216) il Governo è stato delegato ad emanare "un decreto legislativo che definisca in maniera omogenea… le procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze armate… ";

– con il decretolegge 4 dicembre 1992, n. 469, convertito in legge con l’art. 1, comma 1, della legge 2 febbraio 1993, n. 23, sono state dettate disposizioni in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, stabilendo la corrispondenza con i diversi livelli retributivi e fissando la decorrenza del suddetto trattamento economico al 1°/1/1992.

I ricorrenti lamentano che, di conseguenza, hanno percepito gli aumenti stipendiali solo a decorrere dal 1°/1/1992, non venendo loro corrisposto alcunché per il periodo pregresso.

Ciò determinerebbe una condizione di oggettiva discriminazione, così disconoscendosi per il passato ogni equiparazione del trattamento economico tra il personale delle Forze armate e quello della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri.

L’Amministrazione si è costituita.

All’udienza pubblica del 1° giugno 2011, uditi i difensori delle due parti, la causa è passata in decisione.

2. – I rilievi del ricorso non sono fondati.

Con la recente sentenza n. 4500/2011 questo T.a.r. si è espresso – in senso sfavorevole – sulla medesima questione di diritto, proposta con ricorso di altri sottufficiali delle Forze armate assistiti dal medesimo difensore degli attuali ricorrenti.

In quella occasione il Tar ha formulato varie osservazioni; rilevando, in sintesi, che per un verso la disciplina differenziata del trattamento economico è riconducibile alla discrezionalità del legislatore, il quale ben può disciplinare in modo differenziato situazioni in concreto disuguali; e che, per altro verso, la stessa Corte costituzionale ha ritenuto che l’unificazione completa, dal 1° gennaio 1992, con compattamento verso l’alto del trattamento economico di tutti i sottufficiali, è frutto di una legittima scelta del Legislatore.

Non vi sono ragioni per discostarsi da quella sentenza n. 4500/2011, alle cui argomentazioni si fa rinvio. Sicché il ricorso va respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in importo uguale a quello liquidato nella citata sentenza n. 4500/2011, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali dell’Amministrazione, e le liquida in Euro 4.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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