Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 06-09-2011) 20-09-2011, n. 34342

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. In data 11.2.2011 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa il 19.9.2007 dal Tribunale di Viterbo con la quale condannava G.G. alla pena giorni trenta di reclusione, oltre il risarcimento del danno in favore della parte civile, con la pena sospesa e non menzione, in relazione ai reati di cui agli artt. 388 e 610 cod. pen. per avere eluso le disposizioni dell’ordinanza del Tribunale di Viterbo che reintegrava S. M.R. nella servitù di transito su strada interpoderale,, impedendo fisicamente il passaggio a Sa.Vi. che doveva eseguire lavori su incarico della predetta, costringendo con fare minaccioso il Sa. a non transitare sulla predetta strada interpoderale, fatti commessi il (OMISSIS).

2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il G., a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge con riferimento all’art. 521 cod. proc. pen., per mancata correlazione tra la sentenza e l’imputazione contestata. Ad avviso del ricorrente, l’addebito mosso con la contestazione è di avere impedito il passaggio sulla strada interpoderale oggetto della servitù di passaggio di cui al provvedimento del Tribunale di Viterbo, come rilevabile dal fascicolo del procedimento civile acquisito agli atti, mentre il passaggio era avvenuto fuori da detta strada interpoderale.

Con un secondo motivo di ricorso si duole della mancata applicazione dell’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato sotto il profilo della dedotta violazione del disposto dell’art. 521 cod. proc. pen..

La norma citata è posta a garanzia della corrispondenza tra il fatto- reato contestato e quello di cui l’imputato è stato ritenuto responsabile. Pertanto, all’evidenza, non viene in alcun modo in discussione laddove, come nella specie, sia stato ritenuto che l’imputato abbia effettivamente posto in essere la condotta In contestazione, ma l’imputato assuma che la condotta era diversa, ossia che non sia stata raggiunta la prova della specifica condotta contestata.

Nella sentenza impugnata la Corte di merito evidenzia che dalla deposizione dei testimoni è emerso che l’imputato aveva impedito al Sa. di transitare con il trattore proprio sul tratto di strada sul quale insisteva la servitù di passaggio. Pertanto, le doglianze del ricorrente si sostanziano in mere censure di fatto, peraltro dedotte in maniera generica, riservate al giudice di merito. ulteriore riprova il fatto che il ricorrente non aveva dedotto la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. con i motivi di appello, con conseguente esclusione dell’ammissibilità del motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3.

E’, altresì, manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso atteso che l’applicazione dell’indulto non è stata chiesta e, comunque, il beneficio può essere applicato in sede di esecuzione.

La inammissibilità del ricorso determina la preclusione della richiesta di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Infatti, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (le sentenze 11/11/94, Cresci, 30/6/99, Piepoli, 22/11/00, De Luca e 27/6/01, Cavalera) l’inammissibilità del ricorso per cassazione – nella specie per manifesta infondatezza – preclude ogni possibilità sia di far valere, sia di rilevare di ufficio l’estinzione del reato per prescrizione.

Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma ritenuta congrua di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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