Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-01-2012, n. 1100 Prescrizioni e decadenze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di l’Aquila confermava la statuizione di primo grado con cui era stata respinta l’opposizione proposta dalla Colombaia srl avverso la cartella di pagamento, notificata il 14.11.2003 concernente contributi Inps relativi al terzo e quarto trimestre del 1988.

La Corte rigettava in primo luogo l’eccezione di decadenza per l’iscrizione a ruolo di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, sul rilievo che si trattava di contributi dovuti per periodi anteriori all’entrata in vigore della legge, come previsto dall’art. 36, comma 6 del medesimo D.Lgs.. Rigettava altresì l’eccezione di prescrizione, sul rilievo che questa era stata interrotta dall’Inps con atti del 5 agosto 1995 e che pertanto era rimasto in vigore il termine decennale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9. Il medesimo termine decennale valeva anche per i contributi diversi da quelli pensionistici come tbc, Ds, Enaoli e TFR ai sensi della L. n. 153 del 1969, art. 41, ed anche per i contributi dovuti al SSN ai sensi della L. n. 33 del 1980, art. 23 quinquies.

Avverso detta sentenza la società soccombente ricorre con tre motivi.

Resiste l’Inps con controricorso.

La Soget è rimasta intimata.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si censura la sentenza per violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 25 e 36, per non avere la Corte dichiarato la decadenza dall’iscrizione a ruolo ai sensi della suddette disposizioni.

Il motivo non merita accoglimento.

Il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, recita "Termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali "1. I contributi o premi dovuti dagli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:

a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento;

in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell’ente;

b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.

L’art. 36 comma 6 del medesimo decreto legislativo prevede "Le disposizioni contenute nell’art. 25 si applicano ai contributi e premi non versati ed agli accertamenti notificati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Il termine fu poi spostato dalla L. n. 388 del 2000, art. 78, comma 24, che prevede: "il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 6, è sostituito dal seguente: "6 Le disposizioni contenute nell’art. 25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1 gennaio 2001".

Ulteriore spostamento si ebbe con la L. n. 289 del 2002, art. 38, comma 8 che dispone "il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 6, come modificato dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 78, comma 24, è sostituito dal seguente: "6. Le disposizioni contenute nell’art. 25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1 gennaio 2003".

Ancora altro spostamento si ebbe con la L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 25, il cui testo è "Al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 6, e successive modificazioni, le parole: "1 gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2004".

Nella specie i contributi risalgono al 1988 e quindi sono al di fuori della previsione della norma originaria, ossia dell’art. 25 sopra citato, essendosi affermato (Cass. n. 781 del 17/01/2006 e n. 24781 del 22/11/2006) che "Alla stregua di un’interpretazione conforme a Costituzione della disciplina transitoria recata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 6, che ha introdotto, in tema di riscossione dei contributi mediante ruolo, un termine di decadenza dall’iscrizione al ruolo, deve ritenersi non ammissibile la retroattività di tale termine, non imponendo, il sistema precedente, alcun onere di tempestività dell’iscrizione a ruolo per la riscossione dei crediti previdenziali, nè potendo pretendersi, dall’Istituto di previdenza, un determinato comportamento prima ancora che venisse contemplato dall’ordinamento (v. Corte Cost. n. 191 del 2005, n. 446 del 2002, n. 416 del 1999)".

Con il secondo motivo si denunzia la sentenza per difetto di motivazione, sia per non avere considerato che la lettera dell’Inps era carente degli elementi essenziali per la esatta quantificazione del debito, sia perchè pervenuta il 26 agosto 1995, dopo l’entrata in vigore della legge.

Con il terzo mezzo si censura la sentenza perchè, per i c.d. contributi "minori", la interruzione della prescrizione doveva avvenire entro la data di entrata in vigore della legge, giacchè il nuovo termine quinquennale scatta per essi, non già al primo gennaio 1996, come previsto per i contributi pensionistici, ma immediatamente dal 17 agosto 1995, onde, trattandosi di prescrizione quinquennale, essa si era maturata, per i contributi del 1988, ben prima della notifica della cartella avvenuta nel 2003.

Neppure questi due motivi meritano accoglimento.

Quanto alla efficacia delle lettere dell’Inps del 5 agosto 1995, se ne contesta il valore interruttivo della prescrizione, ma non se ne riporta in ricorso l’esatto tenore, così impedendo a questa corte ogni possibilità di verifica e quindi anche di rilevare il denunziato difetto di motivazione. Quanto al mantenimento del termine decennale di prescrizione, esso è previsto per i contributi pensionistici, purchè l’atto interruttivo ovvero la procedura di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, e segg., intervenga entro il 31 dicembre 1995 (cfr. Sez. un n. 5784 del 04/03/2008) essendosi ritenuto con detta pronunzia che "In tema di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, il termine di prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti l’entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dall’INPS nel periodo tra la data suddetta ed il 31 dicembre 1995, i quali – tenuto conto dell’intento del legislatore di realizzare un "effetto annuncio" idoneo ad evitare la prescrizione dei vecchi crediti – valgono a sottrarre a prescrizione i contributi maturati nel decennio precedente l’atto interruttivo; dalla data di questo inizia a decorrere un nuovo termine decennale di prescrizione".

Per quanto riguarda i c.d. contributi "minori" invece la permanenza del termine decennale dipende dal compimento di atti interruttivi prima dell’entrata in vigore di legge, e quindi prima del 17 agosto 1995, essendosi affermato (Cass. n. 3846 del 24/02/2005) che "In materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per i contributi anteriori alla data di entrata in vigore della stessa legge (17 agosto 1995), in caso di atto interruttivo effettuato dall’INPS nel periodo da tale data al 31 dicembre 1995, continua ad applicarsi la prescrizione decennale per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, essendo l’atto interruttivo intervenuto quando ancora era in vigore il termine decennale. Per le contribuzioni diverse da quelle destinate alla gestione pensionistica, invece, opera la prescrizione quinquennale, atteso che tale termine più breve è entrato in vigore con la legge, con la conseguenza che una richiesta successiva (per i contributi diversi da quelli pensionistici) non vale a prolungare eventuali termini più lunghi prima vigenti".

Nella specie però i Giudici di merito hanno rilevato che gli atti interruttivi furono effettuati l’8 agosto 1995 e quindi prima dell’entrata in vigore di legge, ed in ricorso non sono stati indicati elementi, non considerati in sentenza, tali da dimostrare la ricezione in data successiva al’entrata in vigore della legge.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese della parte costituita seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della parte costituita liquidate in Euro 30,00 per esborsi e duemila per onorari, con accessori di legge. Nulla nei confronti della Soget.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2012

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