Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-01-2012, n. 1099 Prescrizioni e decadenze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata del 28.11.2006 la Corte d’appello di Caltanissetta confermava la statuizione di primo grado, con cui era stata accolta l’opposizione proposta da M.F., avverso la cartella di pagamento concernente contributi Inps per il periodo dal 1984 al 1995, ritenendo che si fosse maturata la prescrizione quinquennale.

La Corte disattendeva la tesi dell’Inps sul fatto che la prescrizione era stata interrotta con tre atti rispettivamente in data 3.8.95, 9.8.95 e 12.8.95, sul rilievo che gli avvisi di ricevimento depositati non erano riferibili ad atti aventi valenza interruttiva, perchè questi non erano stati depositati.

Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con un motivo.

Resistono con controricorso gli eredi M., che hanno anche depositato memoria.

La Montepaschi Serit spa è rimasta intimata.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si denunzia difetto di motivazione per non avere considerato che, alle ricevute di ritorno delle raccomandate, erano stati allegati i modelli base utilizzati dall’Istituto, con i dati anagrafici, le somme richieste e dei tabulati.

Si eccepisce in controricorso che non vi è illustrazione del fatto controverso e che i documenti non sono stati depositati.

Il ricorso è infondato.

In primo luogo sussiste violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., ed infatti, essendo stato dedotto difetto di motivazione, manca il momento di sintesi prescritto da questa disposizione; è stato infatti affermato (Cass. Sez. U, n. 20603 del 01/10/2007, seguita da numerose altre conformi) che "In tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità";

Nè è stato indicato dal ricorrente dove e quando documenti inviati sarebbero stati depositati (nella memoria di costituzione di primo grado si assume di avere depositato gli atti interruttivi, ma essi non figurano nell’elenco del fascicolo di parte a suo tempo depositato).

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese della parte costituita seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese a favore dei contro ricorrenti liquidate in Euro 30,00, per esborsi e duemila Euro per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.. Nulla per le spese della Montepaschi Serit.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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