Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-07-2011) 20-09-2011, n. 34386 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza resa in esito all’udienza camerale del 21/1/2010 la Corte di Appello di Napoli ha rigettato la domanda proposta da P. E., per ottenere riparazione da ingiusta detenzione pari a Euro 75.000 per 84 giorni di arresti domiciliari. Il P. presenta ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato. Il ricorso censura l’ordinanza di rigetto per:

1. Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e art. 314 c.p.p., per errata applicazione della disciplina della colpa grave la misura custodiale sarebbe stata determinata non da colpa grave del P. ma da una "superficialità e svogliatezza nell’esame degli atti di indagine acquisiti" in parte "non correttamente percepiti" e, in parte neppure "presi in considerazione". 2. Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione , risultante dal testo dell’ordinanza impugnata e dai singoli atti del processo analiticamente menzionati e allegati a ricorso per cassazione.

All’udienza camerale del 14/6/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

La parte ricorrente era stata indagata per i delitti di cui all’art. 48 c.p., art. 61 c.p., n. 2, art. 81 cpv. art. 479 c.p.; nonchè art. 81 cpv. c.p., artt. 110 e 648 bis c.p.; nonchè art. 61 c.p., n. 2, art. 81 cpv. c.p., artt. 110, 476, 477 e 482 c.p.; e infine per art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 cpv., 110 e 468 c.p.; e assoggettata a 87 giorni di misura cautelare domiciliare. Il P. era stato poi condannato in primo grado per il primo, il secondo e il quarto dei reati a lui addebitati, mentre per il quarto addebito era stata pronunziata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato causata da intervenuta prescrizione. La sentenza di appello, poi divenuta irrevocabile, assolveva ex art. 530 c.p.p.. il P. dai reati a lui addebitati.

Questa Corte rileva che diversamente da quanto asserito in ricorso, il provvedimento impugnato individua esplicitamente, secondo la specifica valutazione che spetta al giudice della riparazione (valutazione ben diversa da quella operata nel giudizio penale in chiave di accertamento della responsabilità per i reati addebitati), una leggerezza grave della condotta professionale del P., esercente attività di agente per il disbrigo di pratiche automobilistiche, messa in opera per ripetuta reimmatricolazione di vetture (rubate e di grande valore) in favore di soggetto munito di documenti falsi attestanti il più diffuso nominativo del territorio ( E.G.) e mai verificati dallo stesso P.. Si deve sottolineare che l’ordinanza di applicazione della misura cautelare è stata confermata in sede di riesame. La intervenuta assoluzione dai reati addebitati non incide in alcun modo sul rapporto causale ragionatamente accertato dal giudice di merito tra colpevole leggerezza nonchè mancanza di professionalità nella gestione delle pur delicate funzioni di agenzia, e spinta di per sè determinante della adozione del provvedimento cautelare.

Non devono essere liquidate spese in favore del Ministero dell’Economia in considerazione della linea motivazionale specificamente qui adottata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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