Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-01-2012, n. 1097 Rimborsi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza di questa Corte n. 1479/97 si enunciò il principio di diritto per cui "La disposizione del D.L. 22 marzo 1993, n. 71, art. 1, comma 3, convertito con modificazioni in L. n. 151 del 1993, la quale – in relazione al "rimborso delle somme" dovute dall’I.N.P.S. per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991 (dichiarativa dell’illegittimità costituzionale del D.L. n. 918 del 1968, art. 18, comma 2, convertito con modificazioni in L. n. 1089 del 1968, nella parte in cui esclude il beneficio degli sgravi contributivi in caso di retribuzioni non assoggettate a contribuzione contro la disoccupazione involontaria), prevede, relativamente a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione di tale sentenza, che tali rimborsi siano effettuati "in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi", va interpretata, in base alla collocazione dell’inciso relativo agli accessori e al riferimento della disposizione non ai contributi ma, genericamente, alle "somme", nel senso che, ai contributi di cui è dovuto il rimborso vanno aggiunti, secondo la normativa ordinaria, gli interessi legali e l’eventuale maggior danno maturati a decorrere dalla domanda amministrativa di rimborso e fino al 19 giugno 1991, mentre l’esclusione di interessi e rivalutazione riguarda solo la dilazione di pagamento inerente alla rateizzazione della somma complessiva dovuta a tale data".

La causa fu rimessa al Tribunale di Benevento, giudice d’appello, il quale determinò la somma da restituire, da parte dell’Inps, alla società Sita spa, per interessi maturati fino al 19.6.91, in Euro 4.157.533,32. Successivamente, nel 2003, la Sita intimava all’Inps precetto per la somma di Euro 7.387.018,06, precetto che veniva opposto dall’Inps ed annullato dal Tribunale di Roma, il quale – rilevato che la somma determinata dal Tribunale di Benevento era già stata pagata – escludeva che alla società competessero ulteriori interessi dopo il 16.9.1991.

La Società appellava, sostenendo che la sua richiesta non concerneva interessi successivi alla suddetta data, ma atteneva al suo diritto agli interessi corrispettivi ex art. 1282 cod. civ., conseguenti ai ritardati pagamenti delle dieci rate annuali previste dalla citata legge del 1993. Nel contraddittorio con l’Inps la locale Corte d’appello rigettava l’impugnazione. Affermava la Corte che il Tribunale di Benevento aveva correttamente determinato la somma da restituire alla Sita per accessori, che era invero l’unico oggetto di quel giudizio, a cui erano estranei i contributi; che l’Inps aveva pagato ratealmente la somma di L. 2.700.000.000 e di L. 8 miliardi nel giugno 2003; che in ogni caso non potevano essere chiesti, con il precetto, interessi ulteriori, in quanto privi del titolo esecutivo a fondamento, essendosi appunto limitata la sentenza del Tribunale di Benevento al calcolo degli accessori fino al 19.6.1991, e non essendo oggetto di quel giudizio gli interessi relativi al ritardato pagamento delle rate annuali. In ogni caso, la società non aveva fornito alcuna prova circa il ritardo dei pagamenti da parte dell’Inps, giacchè nel precetto notificato nel 2003 si faceva solo riferimento agli interessi dal 19.6.91 sino al soddisfo, senza fare alcun riferimento alla rate scadute; solo nella memoria di costituzione in primo grado la Sita aveva fatto un generico riferimento al fatto che non tutte le somme erano state corrisposte alle singole scadenze stabilite dalla legge, senza però fornire alcuna precisa indicazione al riguardo.

Avverso detta sentenza la Sita ricorre con un motivo illustrato da memoria.

Resiste l’Inps con controricorso.

Motivi della decisione

Va preliminarmente rigettata l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dall’Inps, perchè la sentenza impugnata fu pubblicata il 5 maggio 2006 ed il ricorso fu consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 4 maggio 2007, e quindi con il rispetto del termine lungo.

Con l’unico motivo la Sita denunzia violazione del D.L. n. 71 del 1993, art., comma 3, convertito in L. n. 151 del 1993, nonchè dell’art. 1282 cod. civ. e art. 112 cod. proc. civ. e difetto di motivazione.

Afferma il ricorrente che l’Inps gli aveva pagato il primo giugno 2003 la somma determinata dal Tribunale di Benevento, pari ad euro 4.157.533,32, per interessi maturati fino al 19.6.1991, e che essa società, in data 25 marzo 2003, aveva intimato precetto per interessi legali maturati dal 19.6.91, data di esigibilità del primo importo, fino al 30.3.2003; i predetti interessi competevano perchè l’Istituto aveva pagato l’importo dovuto solo nel giugno 2003 in unica soluzione, non già, come previsto dalla legge in 10 rate annuali delle quali la prima entro il 31.12.1992, ciascuna dell’importo di Euro 415.755,33 pari a un decimo.

Sostiene il ricorrente che gli interessi di cui al precetto erano dovuti ai sensi dell’art. 1282 cod. civ., perchè i crediti liquidi ed esigibili producono interessi corrispettivi. Nè vi era necessità di ottenere un titolo autonomo concernente detti interessi, essendo sufficiente la sentenza del Tribunale di Benevento, perchè, secondo la giurisprudenza, lo stesso provvedimento giudiziale che condanna il debitore al pagamento di una somma pecuniaria lo autorizza ad esigere dal debitore, in via esecutiva, anche gli interessi legali che accedono al capitale.

Il ricorso non merita accoglimento.

Non vi è dubbio che, secondo la giurisprudenza di legittimità sull’applicazione dell’art. 1282 cod. civ., per gli interessi corrispettivi non è necessario ulteriore titolo giudiziale, essendosi effettivamente deciso (tra le tante Cass. n. 3944 del 21/04/1999) che "Gli interessi corrispettivi sui crediti liquidi ed esigibili hanno, ai sensi dell’art. 1282 cod. civ., natura accessoria rispetto al credito vantato, sicchè la relativa statuizione (diversamente da quella riguardante il maggior danno ex art. 1224 cod. civ.) non presuppone un’indagine autonoma rispetto a quella relativa al credito stesso. Ne consegue che il creditore è privo di interesse a chiedere un nuovo ed ulteriore provvedimento che accerti e statuisca in ordine al suo diritto di conseguire detti interessi, in quanto lo stesso provvedimento giudiziale che condanna il debitore al pagamento di somma pecuniaria lo autorizza ad esigere dal debitore, in via esecutiva, anche gli interessi legali che accedono al capitale".

Va però chiarito che gli interessi cui detta giurisprudenza fa riferimento, sono quelli che maturano nel periodo successivo alla sentenza di condanna al pagamento del capitale: da quel momento in poi la condanna ad una somma liquida ed esigibile è produttiva di interessi.

Si è infatti precisato (Cass. n. 10428 del 18/07/2002) che "Gli interessi corrispettivi su di una somma di denaro decorrono dalla data in cui il relativo credito abbia acquistato carattere di liquidità ed esigibilità…".

Non è però questo il caso di specie, perchè sulla somma liquidata dal Tribunale di Benevento, giudice del rinvio, emessa il 23 ottobre 2001, la ricorrente pretende gli interessi maturati non dopo ma ancor prima della sentenza, e cioè dal 1992, allorchè decorreva la prima delle dieci rate decennali previste dalla L. n. 151 del 1993.

E’ evidente allora che la Sita non può pretendere, invocando l’art. 1282 cod. civ., la maturazione degli interessi corrispettivi per un periodo in cui mancava l’accertamento del capitale, essendo in contestazione, nel lungo contenzioso, l’ammontare che l’Inps doveva restituire. Pertanto la mancanza di un credito certo, liquido ed esigibile, non poteva che escludere il diritto agli interessi corrispettivi.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 90,00 per esborsi e cinquemila euro per onorari, con accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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