Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-07-2011) 20-09-2011, n. 34385 Responsabilità del medico e dell’esercente professioni sanitarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

La Corte di appello di Torino con la sentenza indicata in epigrafe confermava il giudizio di responsabilità del dott. B.A. per il reato di duplice omicidio colposo e, riformando in melius il trattamento sanzionatorio, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione oltre ad una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 10.000,00 nei confronti di una sola delle parti civili costituite, I.V., confermando nel resto la sentenza impugnata.

Il dott. B. era stato chiamato a rispondere del reato in questione in qualità di dirigente dell’ufficio di Pronto Intervento della Questura di Torino, da cui dipendeva C.G., Ispettore Capo della Polizia di Stato che nella notte tra il (OMISSIS) cagionava con la pistola d’ordinanza la morte della moglie M.I. e del cognato M.M. M.:

A carico del dott. B. erano stati formulati i seguenti addebiti: a) aver omesso di trasmettere all’ufficio Sanitario provinciale un rapporto informativo sul C. – per il quale il Servizio Centrale di Sanità aveva disposto la sorveglianza medica periodica con cadenza semestrale (in quanto il C. era stato riammesso in servizio a seguito di congedo per note ansiose in personalità da approfondire ed in riferito disturbo del comportamento), parere richiesto il 18.9.2003 dall’Ufficio sanitario;

avere omesso di comunicare che il C. in data 3.10.2003 aveva colpito la moglie cagionandole una ferita lacero contusa guaribile in sette giorni e di trasmettere i rapporti redatti a carico del C.; avere omesso di provvedere ai sensi del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, art. 48 e relativa circolare del Ministero dell’Interno, che specificava potersi disporre il ritiro dell’arma in dotazione nel caso che si configura con la messa in atto da parte del dipendente di comportamenti tali da far ritenere oggettivamente pericolosa la detenzione dell’arma, nonostante il C. (che già era stato oggetto di ritiro dell’arma nel novembre 2002 per aver minacciato di uccidere la moglie e sè stesso in caso di separazione) avesse colpito M.I. il 3.10.2003 e nel corso della comunicazione telefonica al 113, registrata mentre il C. percuoteva la moglie, avesse esplicitato propositi omicidiari e suicidiari.

La Corte di appello territoriale, nell’esaminare i motivi di impugnazione del difensore e dell’imputato, confermava la penale responsabilità del B., corrispondendo agli specifici motivi di impugnazione afferenti la contestata posizione di garanzia del B. rispetto al comportamento del dipendente e gli addebiti di colpa omissiva ritenuti a suo carico.

In ordine alle censure di merito dedotte dall’appellante, sotto il primo profilo (posizione di garanzia), la Corte osservava che chi è preposto alla guida di un certo servizio e si trova in posizione di garanzia – che comporta un obbligo di vigilanza su chi, svolgendo quel servizio, corre il rischio di deviare nel compiere i doveri di istituto – incorre in responsabilità a titolo di colpa nella commissione di reato operata dal sottoposto verso cui sussisteva un obbligo di vigilanza, nel caso in cui abbia omesso di esercitare un potere di intervento qualora, avvertito di certe anomalie di comportamento foriere di pericoli per la incolumità altrui, ad ulteriori avvisaglie di comportamenti anomali da parte dello stesso soggetto, non approfondisce adeguatamente lo stato delle cose per intervenire con efficacia a parare i pericoli che si profilano.

Evidenziava, sotto profilo della evitabilità dell’evento e sussistenza del nesso causale tra la colpa contestata e l’evento che il dr. B., era venuto meno al dovere di trasmettere immediatamente – dopo l’episodio del (OMISSIS) – il rapporto informativo semestrale a carico del C. al Servizio Operativo Centrale di Sanità ed aveva affrontato superficialmente la situazione sia con riferimento all’episodio del (OMISSIS) che a quello dell'(OMISSIS): con riferimento al primo fatto non aveva richiesto copia delle relazioni circa gli accertamenti svolti per suo suggerimento dalla Squadra Mobile e con riferimento al secondo aveva incaricato di seguire i fatti il suo vice e non aveva raccolto quelle notizie di prima voce e di prima mano che avrebbero meglio orientato le sue determinazioni sul dipendente che, come emergeva dalla registrazione della telefonata al 113 della M. si era reso responsabile di una aggressione brutale e spietata, rendendosi successivamente irreperibile.

Sotto l’altro profilo (esigibilità di una condotta atta a prevenire l’evento), i giudici di appello, nel passare in rassegna i singoli addebiti colposi evidenziati dalla sentenza di primo grado a carico del dr B., rimarcavano che era nei poteri dell’imputato acquisire una adeguata conoscenza della situazione raccogliendo l’esito degli incarichi di natura investigativa affidati a seguito del verificarsi di entrambi gli episodi sopra indicati ed ascoltando le conversazioni registrate dal 113 il (OMISSIS) al fine di operare con la dovuta tempestività ed efficacia gli interventi propri e di richiedere quelli di altri organi amministrativi per ovviare al chiarissimo pericolo di atti violenti del marito nei confronti della moglie. Ciò soprattutto tenuto conto che dai documenti emergeva con solare evidenza che la ritrattazione della M. del 2 gennaio 2003 era frutto di pressioni psicologiche difficilmente vincibili operate dal marito.

La Corte di appello rigettava, invece, l’appello proposto dal PM avverso il giudizio di assoluzione pronunciato dal Tribunale con riferimento al reato di cui all’art. 328 c.p., comma 2, contestato al dr. B. per la mancata stesura della relazione richiestagli il 18 settembre 2003 dall’Ufficio Sanitario Provinciale, sul rilievo che, rappresentando il fatto del (OMISSIS) una reazione emotiva aggressiva cioè un motivo di sospetta infermità, la mancata segnalazione dell’episodio rappresenterebbe omissione di atto doveroso. Il giudicante affermava, in conformità al primo giudice, che nel consultarsi del B. con i colleghi ed i medici sui modi con cui venire incontro alla drammatica vicenda familiare, non era ravvisabile un volontario rifiuto di stesura del rapporto richiestogli ma piuttosto una trascuratezza nel non aver preso conoscenza di prima mano dei fatti e di aver mancato, per negligenza, di tempestività nel provvedere con i poteri di cui disponeva al fine di rendere evitabile la tragedia.

Infine, quanto alle statuizioni civili, il giudice di appello, dato atto che tutte le parti civili costituite, tranne I.V., pendente il giudizio di appello, avevano promosso azione civile nei confronti del B. e che il procedimento risultava sospeso ex art. 75 cod. proc. pen., facendo riferimento all’art. 82 cod. proc. pen. affermava in motivazione che la costituzione di parti civili (nel processo penale) si intendeva revocata e quindi non occorreva provvedere sulle relative richieste.

Avverso la citata sentenza propongono ricorso per cassazione l’imputato e le parti civili costituite.

L’imputato articola due motivi ripercorrendo analiticamente la motivazione della sentenza impugnata ed investendo i capi ed i punti della decisione gravata che asserisce fondata sulla violazione dei principi in tema di causalità e di colpa.

Con il primo motivo lamenta la violazione di legge con riferimento al ritenuto nesso di causalità tra la mancata trasmissione del rapporto informativo sulle condizioni del C. e gli eventi che si realizzarono il (OMISSIS) dolendosi della ricostruzione operata in sentenza. In tal senso si evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, l’episodio del novembre del 2002- a seguito del quale il C. era stato temporaneamente privato dell’arma in dotazione e poi riammesso in servizio sotto vincolo di esame periodico- non era soggetto a rivalutazione da parte del dr. B. in quanto le indagini erano state affidate ad un reparto della Polizia diverso da quello al quale il C. operava.

L’addebito a carico del B. si traduceva, pertanto, nella mancata immediata trasmissione entro il (OMISSIS) della segnalazione inerente il fatto del (OMISSIS) precedente, in cui il C. si era reso responsabile di lesioni in danno della moglie, del quale l’imputato era stato informato. Trasmissione che presupponeva,secondo il giudicante, l’accertamento tramite la Squadra Mobile dell’esatto svolgimento dei fatti nella loro completezza, ancora in corso alla data del (OMISSIS), giacchè dopo i fatti del (OMISSIS) era stato sospeso il giudizio in attesa degli esiti degli approfondimenti.

Sulla scia di tale ragionamento si sostiene, pertanto, che nessun addebito poteva essere mosso al dott. B. per l’episodio del novembre 2002, per il quale il dirigente non poteva che attenersi al giudizio già espresso dalla commissione medica ed a tale conclusione perviene il difensore anche con riferimento all’episodio del (OMISSIS), per il quale si addebita al dirigente l’omesso approfondimento dei fatti, anche sotto il profilo della mancata raccolta delle notizie di prima voce e prima mano ricavabili dalla registrazione della telefonata al 113 in data (OMISSIS) con le invocazioni di aiuto della moglie e le gravi minacce nei suoi confronti del C.. Con riferimento a tale secondo episodio si sostiene che la sentenza impugnata non ha affrontato il giudizio contro fattuale risolvendo la questione se l’acquisizione di quelle informazioni di prima mano e la trasmissione del rapporto informativo da parte del C. avrebbero certamente impedito l’evento. Si sostiene, inoltre, che il giudice di merito aveva annesso alla posizione di garanzia rivestita dall’imputato, che pure aveva delegato per gli accertamenti successivi al (OMISSIS) il suo uomo più fidato, inviandolo al Pronto Soccorso e ordinandogli di parlare con la vittima dell’aggressione, poteri esorbitanti, laddove gli aveva addebitato come profilo di colpa l’omesso ascolto delle telefonate della donna alla Questura.

Con il secondo motivo lamenta la violazione dei principi in tema di colpa e la manifesta illogicità della sentenza. Premesso che l’addebito mosso al dr. B. è quello di non essersi adeguatamente attivato nella raccolta di informazioni di prima mano in ordine ai due episodi che precedettero la tragedia del (OMISSIS), con riferimento al primo episodio si evidenzia che i giudici di merito avevano trascurato che: l’indagine svolta dalla Squadra Mobile non era sindacabile dal B., il quale alla notizia delle dichiarazioni rilasciate dal figlio minore del C. era immediatamente intervenuto sollecitando il suo vice al ritiro dell’arma in dotazione al dipendente; il C. era stato riammesso in servizio a seguito di due distinti accertamenti, di merito e medico, insindacabili da parte dell’imputato; la mancata acquisizione dei risultati di quelle indagini non era ascrivibile a negligenza del prevenuto in quanto quegli accertamenti, parte integrante del fascicolo del C., escludevano l’esistenza del rischio specifico (di aggressione al bene della vita), come dimostrato dalla riammissione in servizio del poliziotto, sia pure con obbligo di accertamento semestrale della idoneità riconosciuta.

Nè era sostenibile una sottovalutazione del caso da parte dell’imputato che non avrebbe tenuto conto dei pedinamenti e degli sms con minacce del C. nei confronti della M., mancando agli atti ogni elemento da cui desumere che il B. era a conoscenza di tale situazione.

La censura si estende anche al giudizio di prevedibilità degli eventi delittuosi da parte dell’imputato formulato dalla Corte territoriale. Si sostiene che il giudice di merito aveva illogicamente esteso il principio di esigibilità ritenendo che sull’imputato gravassero doveri così estesi da comportare un dovere di conoscenza assoluta ed una presunzione di competenza, quasi che la posizione di garanzia giustificasse qualunque obbligo, anche al di fuori ed al di là di quelli previsti dalla legge. La censura è rivolta in particolare all’affermazione della Corte secondo la quale "chi assume ruoli di direzione di persone con attitudini, livelli intellettivi, riflessi emotivi diversi, e diverse sensibilità e preferenze sulle attività, specialmente poi nei ruoli correttivi di imposizione legale, sviluppa capacità di adattamento, comprensione ed empatia, che generalmente mettono in grado di fronteggiare iniziative e reazioni dei soggetti con cui un capostruttura ha contatti assidui". Infine, ci si duole dell’addebito contestato al ricorrente di non avere immediatamente modificato il suo giudizio a seguito dell’episodio del (OMISSIS), affrontando superficialmente la vicenda, senza acquisire di prima mano e di prima voce quelle notizie che evidenziavano la gravità della condotta del C. e nel non aver previsto l’evento nonostante la sua prevedibilità.

Sul punto si sostiene che il profilo di colpa contestato al ricorrente non è fondato sulla violazione di un dovere, anche di conoscenza, individuato con precisione, incombente sull’imputato in quanto collegato al suo ruolo ma su di una presunzione di competenze e capacità, che viene assunta essa stessa a fonte del dovere che qui si assume violato.

Le parti civili costituite articolano un unico motivo con il quale lamentano violazione di legge della sentenza nella parte in cui la Corte territoriale, senza alcuna pronuncia in dispositivo di esclusione o revoca delle parti civile, in motivazione, richiamando l’art. 82 cod. proc. pen., afferma che la costituzione di parte civile nel processo penale si intende revocata e che, pertanto, non vi è luogo a provvedere sulle richieste dalle stesse formulate. Sul punto si fa presente che nel giudizio di primo grado non veniva citato quale responsabile civile il Ministero dell’Interno e che la sentenza, riconosciuta la penale responsabilità del dr. B. pronunciava condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separate sede con una provvisionale immediatamente esecutiva nei confronti delle medesime.

Pendendo il giudizio di appello alcune parti civili ed odierni ricorrenti instauravano giudizio civile nei confronti del B. e del Ministero dell’Interno, che in via preliminare chiedeva la sospensione del procedimento civile ex art. 75 c.p.p., comma 3, e l’inammissibilità dell’azione civile per preclusione derivante dal giudicato penale: il giudizio civile veniva sospeso.

Ciò premesso, si insta per l’annullamento della impugnata sentenza in ordine alla ritenuta revoca tacita della costituzione di parte civile ed in ordine alle statuizioni civilistiche, sul rilievo della mancanza di identità tra le due azioni, in quanto la causa civile era stata promossa per estendere l’azione al responsabile civile non presente nel giudizio penale ed a richiedere nei confronti dei convenuti la condanna nel quantum, oltre alle somme liquidate in sede di provvisionale penale; nella ipotesi di conferma delle statuizioni civili della sentenza di primo grado, si afferma la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione di questo giudizio.

E’ stata depositata memoria difensiva nell’interesse dell’imputato con la quale, nuovamente soffermandosi sul profilo della colpa addebitata al ricorrente, si sottolinea ancora una volta che i dati probatori acquisiti dimostrerebbero che il dr. B. non era a conoscenza dei fatti a seguito dei quali, secondo l’impostazione accusatoria si sarebbe dovuto attivare; che non fu negligente rispetto ai doveri imposti dalla sua funzione nella acquisizione dei dati informative avendo delegato, dopo l’episodio del (OMISSIS) il suo vice ad approfondire la situazione; che non sottovalutò quanto appreso, sospendendo il giudizio nei confronti del B..

Motivi della decisione

I motivi di impugnazione consentono una trattazione unitaria vertendo, a ben vedere, tutti sulla ritenuta erroneità dell’affermato giudizio di responsabilità.

Pur dovendosene apprezzare la ricchezza espositiva non possono, però, trovare accoglimento, in quanto la sentenza impugnata appare caratterizzata da un convincente apparato argomentativo sulle questioni di interesse ai fini del giudizio di responsabilità e non presenta, peraltro, neppure errori di diritto, con precipuo riguardo ai principi applicabili in tema di colpa e di nesso di causalità.

Prima di affrontare le censure proposte va opportunamente chiarito che la fattispecie va inquadrata nell’ambito del concorso colposo nel delitto doloso, sulla cui ammissibilità è orientata la recente giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Sezione 4, 12 novembre 2008, Calabrò ed altro, rv. 242830 ed i completi riferimenti in essa contenuti). La citata sentenza ha chiarito che è’ammissibile il "concorso colposo" nel delitto doloso sia nel caso di cause colpose indipendenti, che nel caso di cooperazione colposa, purchè, in entrambi i casi, il reato del partecipe sia previsto anche nella forma colposa (diversamente sarebbe violato il disposto dell’art. 42 c.p., comma 2, secondo il quale nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge) e nella sua condotta siano effettivamente presenti tutti gli elementi che caratterizzano la colpa.

E’ stato altresì precisato che il riconoscimento dell’astratta possibilità di concorso colposo nel reato doloso non significa che in ogni caso questa compartecipazione vada riconosciuta perchè, una volta accertata l’influenza causale della condotta colposa dell’agente, andrà verificata l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento di una colpa causalmente efficiente nel verificarsi dell’evento.

In particolare, è necessario che il soggetto sia titolare di una posizione di garanzia o di un obbligo di tutela o di protezione e che la regola cautelare dal medesimo inosservata sia diretta ad evitare anche il rischio dell’atto doloso del terzo, risultando dunque quest’ultimo prevedibile per l’agente.

Il fondamento della responsabilità, ex art. 41 c.p., comma 2, deve, infatti, essere sempre correlato non solo all’esistenza di un dovere giuridico di attivarsi per impedire che l’evento temuto si verifichi, ma anche alla presenza di una condotta colposa, dotata di ruolo eziologico nella spiegazione dell’evento lesivo.

La sentenza impugnata, pur non avendo affrontato esplicitamente questo tema – peraltro non sollecitato neanche dalla difesa – si è implicitamente attenuta ai suddetti principi e, in questa prospettiva, si è soffermata analiticamente sulla posizione di garante rivestita dal B., sulla quale ha fondato l’obbligo di osservanza di determinate regole cautelari sullo stesso gravanti, la cui violazione ha affermato integrare la colpa causalmente rilevante nella determinazione del tragico evento "dolosamente" provocato dal C.G..

Ciò premesso, seguendo un ordine diverso rispetto a quello prospettato nel ricorso, si ritiene opportuno partire dell’esame delle censure riguardanti l’esistenza della colpa perchè le doglianze proposte con il ricorso sono incentrate soprattutto alla verifica se le violazioni di regole cautelari ascritte all’imputato abbiano causalmente influito sul verificarsi degli eventi oggetto delle imputazioni (la cd. causalità della colpa).

Si passerà poi all’esame delle censure afferenti la causalità della condotta dell’imputato.

Sotto il profilo dell’accertamento della colpevolezza la sentenza impugnata si sottrae a tutte le censure proposte dal ricorrente.

Sul punto occorre innanzitutto sgomberare il thema decidendi da un equivoco in cui è incorso il ricorrente sul contenuto dei profili di colpa contestati ed accertati. Si sostiene che l’addebito mosso al dr. B. sarebbe solo quello di non essersi adeguatamente attivato nella raccolta di informazioni di "prima mano" in ordine ai due episodi, che precedettero la tragedia del (OMISSIS). Ciò perchè la Corte di merito, rigettando l’appello proposto dal PM, con riferimento al delitto di omissione di atti di ufficio ex art. 328 c.p., comma 2, aveva confermato la sentenza di assoluzione con la formula perchè il fatto non costituisce reato, così escludendo – almeno così può ragionevolmente ricostruirsi la tesi difensiva – la sussistenza a carico dell’imputato dell’obbligo giuridico di attivarsi per il ritiro immediato dell’arma.

Tale tesi non è validamente sostenibile.

La formulazione e la finalità della norma di cui all’art. 328 c.p., comma 2, (trattasi di un reato plurioffensivo, nel senso che tutela oltre l’interesse pubblico al buon andamento ed alla trasparenza della pubblica amministrazione, anche il concorrente interesse del privato leso dall’omissione o dal ritardo dell’atto amministrativo dovuto) inducono a ritenere che questa, diversamente da quella prevista dall’art. 328 c.p., comma 1, è diretta a disciplinare esclusivamente i rapporti tra la pubblica amministrazione ed i soggetti ad essa esterni, fornendo a questi ultimi uno specifico e puntuale strumento di tutela.

Ne consegue la non riconducibilità a tale fattispecie della omissione (e/o) del ritardo degli atti rilevanti esclusivamente all’interno dell’amministrazione. Tali condotte omissive potranno rilevare sul piano disciplinare ovvero, ricorrendone le condizioni, potranno portare ad una responsabilità penale per il reato di cui all’art. 328 c.p., comma 1.

L’assoluzione dal reato de quo non comporta, pertanto, l’asserita insussistenza della violazione della norma cautelare che imponeva al dr. B. di attivarsi immediatamente per il ritiro dell’arma, come imposto dalla normativa vigente all’epoca dei fatti.

Questo obbligo derivava, invece, dal tenore del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, art. 48, comma 3 (approvazione del regolamento di servizio dell’amministrazione della Pubblica Sicurezza), secondo il quale la tessera di riconoscimento deve essere ritirata in caso di sospensione dal servizio o aspettativa per motivi di salute determinata da infermità neuro-psichiche.

Infatti, è pacifico – come sottolineato dal giudice di primo grado- perchè del resto non contestato da nessuna delle parti, oltre che fondato sulle dichiarazioni dello stesso B., che il ritiro della tessera di riconoscimento comporta necessariamente il ritiro dell’arma in dotazione; e che sospendere dal servizio e ritirare l’arma – provvedimento che compete alla dirigenza dell’ufficio da cui dipende il soggetto interessato – è atto inscindibile poichè l’arma è strumento di lavoro per lo stato giuridico di appartenente alla Polizia di Stato. Tale obbligo è, del resto, espressamente indicato in due circolari esplicative, aventi ad oggetto proprio il ritiro dell’arma, vigenti all’epoca dei fatti, emanate a seguito di richieste di chiarimenti: la prima, in data 24 settembre 2001, proveniente dal Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale di Sanità e l’altra del 17 ottobre 2001, proveniente dall’Ufficio Sanitario provinciale.

In particolare, la seconda circolare ai punti 3 e 4 disciplina le ipotesi nelle quali è il dirigente a poter disporre d’ufficio il ritiro dell’arma, senza previa sollecitazione del sanitario, al quale l’interessato dovrà comunque essere inviato tempestivamente. Il già citato punto n. 3 prevede espressamente il ritiro dell’arma, effettuato di propria iniziativa dal Dirigente dell’ufficio di appartenenza nei seguenti casi: "comportamenti tali da far ritenere oggettivamente pericolosa la detenzione dell’arma medesima, manifestazione di intense reazioni emotive non controllate, evidenti segni di alterato stato di coscienza o di insufficiente coordinazione psicomotoria". L’altra ipotesi, che giustifica l’attivazione di questo potere, è quella di cui al successivo n. 4: "il fatto che il dipendente sia coinvolto in episodi considerati ad elevata valenza psicotraumatica".

E’ evidente che tali disposizioni sono tutte rivolte a tutelare dal rischio del verificarsi di eventi dannosi, sempre correlato alla detenzione ed al porto di armi, e che le medesime norme implicano l’osservanza delle regole di cautela da parte del titolare della posizione di garanzia, che, come tale, è tenuto a rispettarle.

Non va del resto trascurato che, pure a fronte di determinazioni discrezionali del pubblico funzionario circa l’adozione dell’atto (il ritiro dell’arma, nel caso in esame, non imposto dalla legge), l’esercizio concreto degli interventi che rientrano nella sfera della discrezionalità amministrativa merita di essere apprezzato secondo le regole generali di diligenza, di prudenza e di perizia, che devono sempre ispirare il comportamento dell’agente (v. Sezione 4, 4 maggio 2010, Vollono ed altro, rv. 248343).

Tale principio vale anche con riferimento agli altri profili di colpa addebitati al B., individuati correttamente e legittimamente nelle seguenti condotte omissive: la omessa trasmissione all’ufficio Sanitario provinciale di un rapporto informativo sul C., già richiesto il 18 settembre 2003; l’omessa comunicazione che il C. in data (OMISSIS) aveva colpito la moglie cagionandole una ferita lacero contusa guaribile in sette giorni nonchè l’omessa trasmissione dei rapporti redatti a carico del dipendente.

Da quanto sopra esposto emerge la palese infondatezza della tesi del ricorrente secondo cui non era imputabile al dr. B., sotto questo profilo, alcuna violazione di regole cautelari.

Ed emerge, altresì, l’infondatezza della censura secondo la quale i profili di colpa addebitati all’imputato non sono collegati al ruolo dallo stesso concretamente svolto ma su astratte presunzioni di competenze e capacità.

I giudici di merito sono, invece, partiti dall’assunto corretto della esistenza di una posizione di garanzia in capo all’imputato, conseguente all’aver rivestito, all’epoca del fatto, la qualità di dirigente dell’ufficio di appartenenza del C., soggetto a sorveglianza, dopo un episodio di violenza nei confronti della moglie, verificatosi nel (OMISSIS), a seguito del quale gli era stata ritirata l’arma, restituitagli successivamente.

Nell’esercizio delle funzioni indicate, che gli imponevano il controllo della situazione, certamente a rischio, la discrezionalità del potere di valutazione del pubblico funzionario era vincolata all’esigenza di assumere tutte quelle iniziative ed interventi idonei a prevenire i tragici eventi verificatisi, che la procedura prevista per il ritiro dell’arma, sopra indicata, era proprio diretta ed evitare.

Il rispetto delle regole di diligenza e di prudenza imponevano all’imputato di attivarsi al fine di evitare il realizzarsi della situazione a rischio, ponendo in essere quei comportamenti, invece, omessi: o provvedere egli stesso al ritiro dell’arma del C., essendo chiaramente ravvisabile nel comportamento dell’Ispettore di Polizia del (OMISSIS) una di quelle situazioni di pericolo esemplificate nelle circolari sopra indicate o attivare con urgenza, come era accaduto nel (OMISSIS), la procedura medica che in quel caso aveva portato all’immediato ritiro dell’arma.

Non si tratta, pertanto, come sostenuto dal difensore, di una impostazione che conferisce ai doveri di ufficio dell’imputato una dimensione astratta ed una estensione illimitata, estranei all’ambito delle competenze proprie del ruolo ricoperto dal B., così vulnerando il carattere personale della responsabilità penale ed il principio di colpevolezza.

I giudici di merito hanno fondato, infatti, gli addebiti colposi non solo sulla affermata posizione di garanzia, che indubbiamente rileva solo per rendere possibile l’imputazione del fatto quando si sia in presenza di condotta omissiva, come nel caso in esame, ai sensi dell’art. 40 cpv. c.p. ed opera quindi sul piano del fatto, della tipicità oggettiva.

Affermata la posizione di garanzia, i giudici di merito, seguendo il corretto itinerario logico-giuridico che conduce alla responsabilità colpevole, hanno anche individuato, come sopra esposto, le condotte concretamente colpose, dotate di ruolo eziologico nella spiegazione dell’evento lesivo.

L’apparato argomentativo sviluppato in proposito, a supporto dell’elemento soggettivo del reato, è congruo in relazione a tutti profili di interesse, con particolare attenzione alla prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso verificatosi, con la conseguente esigibilità in concreto da parte del prevenuto di una condotta atta a prevenirlo.

Le regole di condotta sopra enunciate, rispetto alle quali il B. è rimasto inadempiente, dovevano ritenersi tanto più pregnanti – e qui si entra sul punto relativo alla prevedibilità ed evitabilità degli eventi dannosi verificatisi, correttamente sviluppato dai giudici di merito – atteso che il C. era un soggetto per cui era stato formalmente stabilito, in considerazione del precedente episodio di violenza nei confronti della moglie, avvenuto nel (OMISSIS), che la sua salute mentale doveva rimanere sotto controllo, prospettandosi l’ipotesi in cui fossero di fatto intervenuti comportamenti sospetti; che tali sospetti si erano concretizzati in pericolo concreto quando nella serata del (OMISSIS) il C. aveva picchiato la moglie rendendosi irreperibile alle ricerche dei colleghi e superiori; che nei giorni successivi aveva reiterato i comportamenti minacciosi ed ossessivi verso il coniuge ed i familiari.

Dunque la valutazione di prevedibilità degli eventi formulata dai giudici di merito appare condotta con criteri di logicità e si sottrae a censure in questa sede, laddove è stato in particolare sottolineato che la gravità delle manifestazioni di violenza potevano far presagire anche lo scatenarsi della furia omicida del (OMISSIS).

Tale giudizio è formulato correttamente, in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo la quale perchè l’agente possa essere ritenuto colpevole non è sufficiente che abbia agito in violazione di una regola cautelare, ma è necessario che non abbia previsto che quella violazione avrebbe avuto come conseguenza il verificarsi dell’evento.

Solo se il pericolo del verificarsi di un evento dannoso è prevedibile o riconoscibile l’agente può essere obbligato a rispettare quelle specifiche regole cautelari idonee ad evitare il prodursi del fatto dannoso.

Nel caso in esame non vi è dubbio che la normativa sopra richiamata in tema di ritiro delle armi è preordinata proprio ad evitare la disponibilità delle armi da parte di persone prive di equilibrio psichico, in considerazione dell’estrema pericolosità che ciò può comportare. Ed è sufficiente ripercorrere la dettagliata storia, contenuta nelle sentenze di merito, delle reiterate violenze, anche fisiche, subite dalla moglie del C. e del clima di paura e di soggezione psicologica in cui viveva la donna, costretta negli ultimi tempi a rifugiarsi (inutilmente) nella casa della madre e a girare scortata dai familiari, per trovare conferma della correttezza della valutazione sulla concreta prevedibilità di una inesorabile progressione di eventi lesivi, quali quelli verificatisi.

Parimenti infondate sono altresì le censure che riguardano revitabilità dell’evento. In proposito è stato correttamente sottolineato che, se dopo l’episodio del (OMISSIS), il B. avesse di iniziativa provveduto al ritiro della pistola, come gli era consentito dalla pericolosa situazione venutasi a creare, o, comunque, il C. fosse stato rapidamente avviato alla commissione medica, la decisione sull’arma non poteva essere dissimile da quella adottata nel novembre del 2002 e, pertanto, l’evento hic et nunc verificatosi non si sarebbe realizzato.

Sotto questo profilo, è infatti, irrilevante che il C. avrebbe potuto attuare l’intenzione delittuosa con mezzi diversi dalla pistola in dotazione, perchè questa condotta avrebbe realizzato un diverso percorso causale, che non è quello che ha condotto all’evento in concreto verificatosi e che, in tale situazione, assume il carattere di una congettura non realizzatasi.

L’apprezzamento di tali situazioni fattuali non potrebbero (nè possono) essere sindacate in questa sede, visto l’ambito del giudizio di legittimità, non palesandosi del resto come ricostruite in termini illogici o facendo richiamo a massime di esperienze incongrue o manifestamente inesatte.

Da questa premessa, logicamente sostenibile, e quindi qui non sindacabile, è il conseguente giudizio di sussistenza del nesso causale posto alla base della decisione di condanna, avendo il giudicante fornito una motivazione immune da censure, siccome del resto basata su una considerazione fattuale incontrovertibile:

l’omesso ritiro dell’arma e/o l’omessa trasmissione all’ufficio Sanitario provinciale di un rapporto informativo sul C., già richiesto il 18 settembre 2003, con la comunicazione dell’episodio di violenza del (OMISSIS), avevano rappresentato la premessa imprescindibile per la realizzazione delle condizioni che avevano reso possibile gli eventi lesivi.

Le censure riguardanti la ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito – e che possono sintetizzarsi nelle giustificazioni fornite dal dr. B. sul ritardato inoltro alla commissione medica del rapporto informativo sul C. e sull’omesso approfondimento dell’episodio del (OMISSIS) – sono inammissibili nel giudizio di legittimità essendo dirette ad avvalorare mere congetture – peraltro già compiutamente disattesa dalla Corte territoriale – e non ad evidenziare mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

In conclusione, le regole cautelari violate dall’imputato erano finalizzate anche ad evitare eventi del tipo di quello in concreto verificatosi (cd. "concretizzazione del rischio"), con la conseguenza che, anche sotto questo profilo, la responsabilità del ricorrente nella causazione dell’evento non può essere esclusa.

Quanto al ricorso proposto dalle parti civili si espone quanto segue.

Torna utile sottolineare che la Corte territoriale, dato atto che tutte le parti civili costituite, tranne I.V., pendente il giudizio di appello, avevano promosso azione civile nei confronti del B. e che il procedimento risultava sospeso ex art. 75 cod. proc. pen., facendo riferimento all’art. 82 cod. proc. pen. ha affermato in motivazione che la costituzione di parti civili (nel processo penale) si intendeva revocata e quindi non occorreva provvedere sulle relative richieste.

Di tale statuizione, come risulta scritta in motivazione, non vi è però traccia nel dispositivo, che, nel rigettare l’appello, si è limitata a confermare la sentenza impugnata in punto di responsabilità ed a condannare l’imputato B. ad una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 10.000 nei confronti della sola parte civile I., ed alla rifusione delle spese di tutte le parti civili, confermando nel resto la sentenza.

La predetta sentenza di primo grado aveva condannato B. al risarcimento dei danni cagionati dal reato alle parti civili costituite, da liquidarsi un separata sede, ed aveva assegnato alle medesime, ad eccezione di I., provvisionali immediatamente esecutive, ivi indicate.

E’ evidente, pertanto, la divergenza tra motivazione e dispositivo, che non può essere risolto in questo caso facendo ricorso alla motivazione per chiarire l’effettiva portata della decisione. Tale procedimento interpretativo è consentito soltanto nei casi in cui la divergenza tra l’uno e l’altra sia stata determinata da un errore materiale contenuto nel dispositivo e sia immediatamente riconoscibile così da poter consentire il ricorso alla motivazione per chiarire l’effettiva portata della decisione.

La riconoscibilità deve infatti risultare con assoluta evidenza dalla lettura della stesso dispositivo oppure dalla lettura della motivazione ma, in quest’ultimo caso, purchè sussistano elementi certi e logici, come tali, univocamente interpretabili che consentano di ritenere errato il dispositivo, sia pure in parte, per un errore materiale intervenuto nella redazione di tale documento.

Invero, intanto è consentito il ricorso alla motivazione per chiarire l’effettiva portata della decisione in quanto il contrasto tra dispositivo e motivazione sia evidente, potendosi escludere con assoluta certezza che la motivazione sia stata strumentalmente rivolta a giustificare un errore od un’omissione, intervenuti nel processo formativo della volontà.

In difetto della sicura ricorrenza dei presupposti sopra accennati, deve invece trovare applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell’elemento decisionale su quello giustificativo (cfr., per utili riferimenti, Sezione 4, 4 ottobre 2006 – 4 novembre 2006 n. 36619, Maio, n.m.).

Del resto, va anche ricordato il principio in forza del quale nella sentenza dibattimentale, in caso di difformità tra dispositivo e motivazione, prevale il primo sulla seconda, in quanto è il dispositivo letto in udienza che costituisce l’atto con cui il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto; e ciò diversamente dal caso della decisione camerale, dove ogni contrasto fra motivazione e dispositivo comporta la prevalenza della prima sul secondo, in quanto, non vi è momento distintivo tra dispositivo e motivazione, che nel loro insieme costituiscono la decisione (Sezione 5, 20 maggio 2004, Fattoruso, rv. 228709; nonchè, Sezione 4, 26 maggio 2006 – 28 luglio 2006 n. 26775, Spera, non massimata sul punto).

Applicando tali principi al caso in esame va rilevato che l’apprezzamento della reale determinazione giudiziale impone di attribuire prevalenza al dispositivo, nella parte in cui ha confermato le statuizioni civili non espressamente fatte oggetto di riforma, come del resto desumibile dalla condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di "continuata assistenza e rappresentanza delle parti civili costituite in questo grado" e della "conferma nel resto" della sentenza di primo grado.

Va rilevato, del resto, per contrastare una diversa lettura, che difetta l’identità delle due azioni che giustificherebbe l’applicazione del disposto dell’art. 82 cod. proc. pen. in quanto, come emerge dagli atti la causa civile, questa è stata promossa per estendere l’azione al Ministero dell’Interno non presente nel giudizio penale ed a richiedere nei confronti dei convenuti la condanna del quantum, oltre alla somma liquidata in sede di provvisionale penale (v. Sezione 5, 7 ottobre 1998, Faraon ed altro, rv. 213416).

L’intervenuta conferma delle statuizioni civili, desumibile dal dispositivo della sentenza impugnata, comporta che le provvisionali, provvisoriamente esecutive, liquidate dal giudice di primo grado, non sono state travolte dalla Corte territoriale, prevalendo, per quanto sopra esposto, il dispositivo. Rimane immutata, ovviamente, la pronuncia con riferimento alla provvisionale liquidata dalla Corte territoriale in favore di I.V., in ordine alla quale non emerge alcuna discrasia tra dispositivo e motivazione.

Le questioni proposte dalle parti civili risultano, pertanto, implicitamente superate da tale decisione, con la conseguente declaratoria di assorbimento del ricorso.

Al rigetto del ricorso proposto consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese in favore delle parti civili costituite, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso proposto da B.A. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese in favore di tutte le parti civili costituite e liquida le stesse in complessivi Euro 6.500,00, oltre accessori come per legge; dichiara assorbito il ricorso delle parti civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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