Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-01-2012, n. 1096

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 22.2.2006, la Corte di Appello di Milano rigettava l’appello proposto da R.M. nei confronti del Comune di Pantigliate e delle altre parti epigrafate, confermando la sentenza di primo grado, che aveva respinto la domanda del predetto diretta ad impugnare, con richiesta di tutela reale, il licenziamento disciplinare intimatogli dal Comune in data 19.6.2002 ed aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva degli altri resistenti con riguardo alle domande di risarcimento del danno da mobbing dal ricorrente esperite nei loro confronti. La sentenza di appello dichiarava inammissibile il gravame proposto nei riguardi di questi ultimi per l’inconferenza dei motivi rispetto al contenuto della sentenza impugnata. Rilevava la Corte territoriale che il comportamento del R., che aveva proceduto ad annotazione di polizia giudiziaria sulla base di fonte confidenziale non verificata preventivamente quanto alla sua attendibilità e conoscenza dei fatti configurava, per il procurato allarme sociale, contestato in sede penale al lavoratore dalla Procura della Repubblica cui era pervenuta la detta annotazione, una imprudenza, una negligenza ed un’imperizia, intollerabili per chi svolgesse funzioni pubbliche delicate come quelle svolte ed idonee a giustificare la sanzione espulsiva irrogata dell’ente.

Ricorre per la cassazione di questa sentenza il R. con tre motivi.

Il ricorso è tuttavia inammissibile per difetto della procura speciale al difensore, richiesta dall’art. 365 cod. proc. civ..

Nell’epigrafe del ricorso è scritto che la nomina dei difensori Eugenio Pietro Barlassina e Guido Fernando Cesarani è "in atti dei precedenti gradi di giudizio", ciò che non può valere come procura speciale per il ricorso in Cassazione.

Le spese processuali vanno poste a carico dei due detti avvocati, sole controparti del Comune contro ricorrente (Cass. 1 luglio 1996 n. 5955, 20 giugno 2006 n. 14281).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna gli avvocati Barlassina e Cesarani al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 50,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per onorario, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., nei confronti del Comune.

Nulla per spese nei confronti delle parti non costituite.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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