T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 07-10-2011, n. 7793 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto notificato il 13 dicembre 1996, depositato nei termini, il Sig. G.C. e gli altri meglio specificati in epigrafe hanno proposto ricorso per il riconoscimento del loro diritto all’inquadramento nella superiore qualifica di Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza per i Maresciallo Capo dal 1 settembre 1995 e per i Marescialli ordinari secondo le modalità ed i tempi previsti dal D.P.R. 197/95 con attribuzione del corrispondente livello retributivo, nonché per la condanna al pagamento delle differenze retributive arretrate oltre interessi e rivalutazione monetaria.

I ricorrenti lamentano che, con l’emanazione, ai sensi della legge 216/92, dei decreti legislativi, i principi sanciti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 277 del 1991, non sarebbero stati correttamente applicati, in quanto le norme previste dal decreto legislativo n. 198/95 per i sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri sarebbero discriminatorie rispetto a quelle contenute nel decreto legislativo concernente il personale della Polizia di Stato.

In subordine i ricorrenti sollevano questione di legittimità costituzionale dell’art. 46 del D. L.vo n.198/95 per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale eccepisce, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso mentre nel merito insiste per il rigetto del ricorso siccome infondato.

L’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa erariale, si appalesa fondata, atteso che i ricorrenti chiedono l’accertamento del loro diritto ad un superiore inquadramento.

A tale proposito il Collegio rileva come la posizione giuridica del pubblico dipendente il quale aspiri ad ottenere un migliore inquadramento (e quindi la modifica del proprio status giuridico come definito da provvedimento ormai inoppugnabile) ha consistenza di interesse legittimo e non può quindi essere fatta valere mediante un’azione di accertamento.

Come ha avuto modo di precisare la costante giurisprudenza in materia, è, infatti, inammissibile l’azione rivolta all’accertamento del diritto all’inquadramento del pubblico dipendente in una qualifica superiore, essendo tali azioni proponibili in sede di giurisdizione esclusiva solo quando viene fatta valere una posizione di diritto soggettivo, mentre la materia dell’inquadramento nel pubblico impiego si connota per la presenza di atti autoritativi, con la conseguenza che ogni pretesa al riguardo, in quanto radicata su posizioni di interesse legittimo, può essere azionata soltanto mediante la tempestiva impugnazione dei provvedimenti che si assumono illegittimamente incidenti su tali posizioni (cfr. tra le tante, C. S., Sez. IV n. 387 del 4/2/2004; sez. IV n. 4716 dell’11/9/2001).

In particolare gli atti di inquadramento dei pubblici dipendenti hanno carattere autoritativo sia quando implicano un apprezzamento delle mansioni svolte dall’interessato, sia quando si risolvono nel semplice confronto formale tra la precedente posizione e quella di nuova attribuzione. Pertanto, occorrendo in ogni caso l’eliminazione del provvedimento di inquadramento che si assume illegittimo, appare inammissibile il ricorso proposto per l’accertamento del diritto ad una qualifica diversa da quella che sia stata attribuita con provvedimento divenuto nel frattempo inoppugnabile.

Conclusivamente il ricorso così come proposto deve dichiararsi inammissibile, mentre si rinvengono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le spese di giudizio attesa la particolare natura della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *