Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-01-2012, n. 1093 Retribuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.C. esponeva al Tribunale di Roma di aver lavorato presso la Teletevere s.p.a. dal 1979 al 30 giugno 1996 con mansioni corrispondenti alla qualifica di redattore ordinario di 5^ livello, quale "speaker" televisivo, senza aver ricevuto alcuna retribuzione;

chiedeva pertanto, previo accertamento della natura subordinata o parasubordinata del rapporto di lavoro, la condanna della società al pagamento della somma di Euro 384.934,19.

Resisteva la società Teletevere, deducendo l’inesistenza di qualsivoglia rapporto lavorativo, avendo il C. semplicemente acquistato degli spazi televisivi per mandare in onda delle trasmissioni da lui altrove realizzate.

Il Tribunale respingeva la domanda.

Con sentenza depositata il 12 ottobre 2009, la Corte d’appello di Roma respingeva il gravame proposto dal C..

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso quest’ultimo, affidato a tre motivi.

Resiste la società Teletevere con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo il C. denuncia la violazione degli artt. 2126 e 2225 c.c. ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), lamentando che la corte di merito, a fronte delle chiare deduzioni attoree, non avrebbe potuto respingere la domanda, ma determinare i compensi dovuti, se del caso in via equitativa.

Il motivo è infondato posto che la liquidazione di qualsivoglia compenso deriva necessariamente dall’esistenza di una obbligazione, derivante dalla legge o da contratto, che era onere del ricorrente dimostrare. Nella specie la corte capitolina ha correttamente ritenuto, sulla base delle emergenze istruttorie, insussistente un rapporto di lavoro sia autonomo che subordinato, ed il ricorrente non censura tale ratto deciderteli.

2. – Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non avere la corte di merito chiarito il rapporto contrattuale che lo legava alla convenuta, e non avere adeguatamente valutato le testimonianze escusse, da cui risultava che egli "la domenica teneva una trasmissione in concomitanza con le partite a carattere sportivo".

Il motivo risulta inammissibile, per sottoporre alla Corte un riesame delle risultanze istruttorie senza allegarne compiutamente le fonti (Cass. ord. 30 luglio 2010 n. 17915), e per non censurare il ricorrente la ratio decidendi della sentenza impugnata, e cioè l’emersa insussistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale lavorativo, autonomo o subordinato, con la società resistente.

Il ricorrente si duole peraltro di una erronea valutazione delle testimonianze raccolte, senza neppure chiarire perchè da esse a suo avviso emergeva l’esistenza di tale vincolo contrattuale, finendo per richiedere al giudice di legittimità un inammissibile giudizio di fatto (Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 12 marzo 2009 n. 6023).

3. -Con il terzo motivo il C. denuncia parimenti una contraddittoria motivazione da parte della corte territoriale, per avere da una parte escluso l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e, dall’altra, ritenuto inesistenti accordi di qualunque tipo in ordine ai compensi dovuti.

Anche tale motivo risulta infondato, risultando autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata l’inesistenza, emersa dalle risultanze istruttorie, di qualsiasi rapporto contrattuale di lavoro autonomo o subordinato, sicchè l’affermazione, contenuta nella medesima sentenza ("in ogni caso l’assenza di accordi circa un compenso fa venir meno la possibilità di determinarli alla stregua delle disposizioni sul lavoro autonomo del codice civile") risulta svolta ad abundantiam e dunque irrilevante ai fini del decidere.

5. Il ricorso deve pertanto rigettarsi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, pari ad Euro 40,00 e di Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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