T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 07-10-2011, n. 7790 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la definizione immediata della causa e di ciò è stato dato avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, il ricorrente – premesso di avere partecipato al concorso a 814 posti nella qualifica di VV.FF. bandito con decreto n. 5140 del 6/11/2009 e di essere stato inserito nella graduatoria dei vincitori (361° su 814 posti) – impugna, in uno con la graduatoria finale, il bando di concorso, i regolamenti ministeriali ed il provvedimento di esclusione (non conosciuto), il giudizio di non idoneità sanitaria reso dalla commissione per la seguente motivazione: "Deficit della capacità uditiva consistente in ipoacusia bilaterale percettiva per le alte frequenze accertato all’esame audiometrico: aumento bilaterale della soglia audiometrica superiore a 45 decibel rilevata sulle alte frequenze, anormalità del senso luminoso e cromatico: DM 11/3/2008, n. 78, art. 1, c. 1, lett. g e d).

Come seguono le censure dedotte in ricorso:

a)non è stato comunicato l’avvio del procedimento di esclusione;

b)non è stato fornito il nominativo del responsabile del procedimento ed il preavviso dell’esclusione;

c) nel provvedimento impugnato il Ministero si è limitato a richiamare il giudizio di non idoneità espresso dalla commissione medica;

d)l’amministrazione non ha tenuto conto della pregressa esperienza ultraquinquennale maturata dal ricorrente nel Corpo dei VV.FF. e del relativo, ottimale stato di servizio e di idoneità;

e)il giudizio della commissione medica si può ritenere definitivo solo allorché si siano esaurite tutte le fasi endoprocedimentali istruttorie e valutative;

f)non viene specificato: quale esame audiometrico sia stato eseguito, da chi e se sia stato svolto da medico specialista; di quanto consisterebbe l’aumento bilaterale della soglia audiometrica oltre la soglia di tolleranza dei 45 decibel;

g)il giudizio contrasta: a)con i molteplici esami medici e di idoneità effettuati dalla stessa amministrazione nel periodo di servizio svolto come VV.FF. tra il 2004 ed il 2010; b)con gli esami svolti autonomamente dal ricorrente (relazione medica di parte), ove la soglia per le alte frequenze non risulta mai superiore a 45 decibel); c)con le plurime patenti di guida ottenute dal ricorrente nel periodo di servizio;

h)quanto alla "anormalità del senso luminoso e cromatico", non viene specificato quale esame sia stato eseguito, con quale macchinario diagnostico e tantomeno da chi e se da medico specialista; neppure è specificato il genere di anormalità del senso luminoso e cromatico riscontrato;

i)il giudizio non è stato supportato dalla esecuzione di un esame con anomaloscopio di NAGEL (art. 1, c. 1, lett. d del Regolamento D.M. 78/2008);

l)non sono state indicate: le modalità di misurazione seguite dalla commissione medica; l’anomalia riscontrata in termini specifici e non generici; l’incidenza della eventuale anomalia rispetto alle molteplicità delle funzioni di VV.FF.;

m)dal verbale non emerge se nella commissione vi fossero medici specializzati, otorini e oculisti;

n)l’avviso di pubblicazione prevedeva due giornate consecutive di accertamenti mentre nel caso del ricorrente i lavori si sono concentrati nella giornata del 15 settembre 2010;

o)è stato tradito l’affidamento legittimamente maturato in capo al ricorrente dopo oltre 5 anni di servizio a far parte dei VV.FF..

Si è costituito il Ministero della Difesa.

Con ordinanza collegiale 1026/2011, la Sezione ha ritenuto necessario disporre una verificazione al fine di appurarla fondatezza dei presupposti di fatto sui quali si fonda l’avversata determinazione.

Il 16 marzo 2011 l’Avvocatura di Stato ha depositato documenti e relazione dell’amministrazione.

Il successivo giorno 18 è stata depositata la verificazione.

Alla camera di consiglio del 13 aprile 2011, la causa è stata rinviata al successivo 15 giugno su istanza di parte.

La verificazione ha dato il seguente esito:

"… deficit uditivo bilaterale superiore a 45 dB alle alte frequenze e una indubbia discromatopsia di grado severo rilevata alle tavole pseuidoisocromatiche e alle matassine colorate… si ritiene che la capacità uditiva e il senso cromatico del ricorrente siano incompatibili con l’idoneità".

Nella camera di consiglio del 15 giugno 2011 il difensore del ricorrente ha dichiarato a verbale che il suo assistito non ha più interesse alla coltivazione del ricorso.

Non resta altro da fare, al Collegio, che prendere e dare atto della sopravvenuta carenza di interesse con declaratoria di improcedibilità del gravame.

Sempre il ricorrente ha chiesto la compensazione delle spese di lite.

L’Avvocato dello Stato ha dichiarato di concordare sulla compensazione..

Quanto al compenso spettante al soggetto verificatore – liquidato nella somma complessiva di Euro 690,53, così come da nota del Centro di reclutamento della Guardia di finanza in Roma prot. n. 0125248111 del 4 agosto 2011, pervenuta al T.a.r. dopo il passaggio in decisione della causa ma, alla data della presente decisione, già nota nei suoi contenuti al Collegio e da esso condivisa – il Collegio, considerate le modalità di definizione della vertenza, lo pone per metà a carico del ricorrente e per l’altra metà a carico dell’amministrazione resistente.

La presente sentenza sarà comunicata a cura della Segreteria al citato Centro di reclutamento della Guardia di Finanza in Roma.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile nei sensi in motivazione.

Spese processuali compensate.

Spese di verificazione come in motivazione.

Incarica la Segreteria di comunicare il presente provvedimento al Centro di reclutamento della Guardia di finanza in Roma.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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