Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-07-2011) 20-09-2011, n. 34380 Attenuanti comuni generiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.G. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale la Corte di appello di Catania, confermando quella di primo grado, l’ha riconosciuto colpevole del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa sulla circolazione stradale e dalla presenza della colpa con previsione, commesso alla guida della propria autovettura coinvolta in un incidente stradale a seguito del quale decedeva la passeggera C.G. M..

Nessun dubbio sussisteva, secondo il giudicante, in ordine alla responsabilità del prevenuto, che, procedendo a forte andatura attorno a 100 km/orari, in una strada urbana, aveva per ciò perso il controllo del mezzo che, dopo diverse collisioni con un muretto di recinzione, un traliccio e lo stipite di un portone, finiva la propria corsa contro un altro muretto di recinzione: l’urto violento, da cui deriva l’integrale distruzione del veicolo, determinava la morte di uno dei passeggeri.

La responsabilità era desunta dalla ritenuta satisfattiva ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria intervenuta in loco e dalla consulenza tecnica disposta dal PM. Ciò che rendeva inutile procedere a perizia, come sollecitato dalla difesa, facendo valere gli esiti di una consulenza di parte che, comunque, pur stimando la velocità nella misura inferiore di 60/65 Km/orari, ad avviso della Corte non vulnerava la tenuta degli altri elaborati.

Anche la tesi difensiva proposta dall’imputato, in ordine alla presenza di una autovettura proveniente dal senso opposto di marcia, che avrebbe imposto la manovra di emergenza cui la difesa attribuiva rilevanza causale nella verificazione dell’occorso, non aveva trovato obiettivo conforto le dichiarazioni testimoniali degli altri passeggeri, comunque legati da rapporti di parentela o di amicizia con l’imputato, onde ne risultava inficiata l’attendibilità, erano in ogni caso generiche, ma anzi era smentita dalla accertata modalità di verificazione dell’occorso e dalla accertata assenza di tracce compatibili.

Anche il trattamento sanzionatorio meritava conferma. Le modalità di guida in particolare la velocità tenuta dimostravano la sussistenza dei profili della colpa cosciente. L’attenuante del risarcimento del danno non poteva essere concessa vuoi per la non integralità del risarcimento, vuoi perchè questo era derivato da persona diversa dall’imputato la compagnia di assicurazione.

La pena era già stata determinata nei minimi edittali e "benevolmente" erano state concesse le generiche con giudizio di equivalenza. Proprio la ritenuta gravità del fatto e l’elevato livello della colpa impedivano sia di mutare il giudizio di comparazione in melius, sia di concedere il beneficio della non menzione.

Con il ricorso si contesta il giudizio di responsabilità, contestandosi la concludenza dei rilievi della polizia giudiziaria.

Riportandosi integralmente ampi stralci dell’appello si evoca una ricostruzione alternativa, basata sulle risultanze della consulenza tecnica di parte.

Sotto questo profilo, si contesta la determinazione del giudicante di non accedere alla richiesta di perizia, che si sostiene avesse valenza di prova decisiva.

Si deduce che il giudicante erroneamente avrebbe fatto discendere la responsabilità dalla velocità inadeguata, senza considerare che l’incidente, per come ipotizzato presenza dell’ostacolo rappresentato da una vettura non identificata, si sarebbe ugualmente verificato proprio in ragione dell’ostacolo improvviso, impossibile da contrastare efficacemente.

Erroneamente sarebbe stata ravvisata la colpa cosciente e negata l’attenuante del risarcimento del danno, a fronte di un risarcimento che si assume integrale da parte della compagnia di assicurazione.

Illogicamente sarebbe stata negata la non menzione, sulla base della gravità del fatto.

Non si sviluppano, invece, specifiche doglianze sul giudizio di comparazione, pur se nel ricorso si prospetta anche la violazione dell’art. 69 cod. pen..

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Con riferimento alla contestazione sul merito della responsabilità, va ricordato, in premessa, che la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia – valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente – è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (Sezione 4^, 5 dicembre 2007, Proc. Rep. Trib. Forlì in proc. Benelli; nonchè, Sezione 4^, 12 dicembre 2008, Spinelli, entrambe non massimate).

Qui risulta che il giudicante ha fatto buon governo dei propri poteri valutativi, nel ricostruire l’incidente e il nesso causale tra questo e la morte, nell’apprezzare, peraltro, la violazione cautelare specifica e generica del conducente dell’autoveicolo, eziologicamente rilevante per la verificazione dell’incidente. Di rilievo è la puntuale e non illogica disamina della ricostruzione dell’incidente operata dai vigili urbani e dal consulente del PM, in termini ritenuti dimostrativi di un’andatura assolutamente inconferente rispetto alle circostanze locali, tale da avere determinato la perdita del controllo del veicolo e i plurimi urti che ne determinavano la integrale distruzione, con l’esito della morte di uno dei passeggeri.

In realtà, la doglianza incentrata sul tema della responsabilità evoca una diversa ricostruzione del fatto sulla base della ravvisata inattendibilità dell’apprezzamento probatorio sviluppato dal giudice di merito.

Vale il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, allorquando si prospetti il difetto di motivazione, l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), non consente alla Corte di legittimità una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perchè è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori (Sezione 6^, 6 maggio 2009, Esposito ed altro, non massimata).

Ciò che impedisce qui di dare ingresso alla diversa, opinabile ricostruzione del consulente di parte, su cui pure il giudicante si è soffermato, non solo per escluderne l’attendibilità rispetto agli altri elementi tecnici motivatamente preferiti, ma anche per desumerne che la velocità indicata da detto consulente era comunque eccessiva e inadeguata.

Così come non è possibile dare ingresso al tema del veicolo che improvvisamente avrebbe ostacolato la marcia di quello condotto dall’imputato: è punto su cui il giudicante si è soffermato e in modo satisfattivo ha spiegato le ragioni della carenza di prove al riguardo.

Sul punto del resto basterebbe aggiungere solo ad abundantiam che anche ad ammettere la manovra dell’ignoto veicolo, ciò nulla muterebbe sulla ricostruzione della colpa del prevenuto.

Infatti, come è noto, poichè le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sè condotta negligente. In altri termini, il conducente risponde anche dei comportamenti altrui, sia pure non corretti, quando essi rappresentino prevedibili eventi nella circolazione stradale (Sezione 4^, 14 febbraio 2008, Notarnicola ed altro, non massimata).

Non miglior sorte può riservarsi al profilo di doglianza relativo al mancato espletamento della perizia.

La perizia, infatti, è mezzo di prova neutro ed è sottratta al potere dispositivo delle parti, che possono attuare il diritto alla prova anche attraverso proprie consulenze. La sua assunzione è pertanto rimessa al potere discrezionale del giudice e non è riconducibile al concetto di prova decisiva, con la conseguenza che il relativo diniego non è sanzionabile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), e, in quanto giudizio di fatto, se assistito da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità, anche ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (Sezione 6^, 25 novembre 2008, Brettoni, non massimata).

Qui, come detto, la ricostruzione dell’accaduto, in modo del resto conforme in primo e in secondo grado, è spiegata logicamente, in termini qui non rinnovabili.

Nè si può sostenere che la colpa del prevenuto e il collegamento eziologico di questa con l’evento siano state superficialmente valutate.

Il giudice ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in materia di incidenti da circolazione stradale, l’accertata sussistenza di una condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada con violazione di specifiche norme di legge o di precetti generali di comune prudenza non può di per sè far presumere l’esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l’evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l’incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o è stato, comunque, determinato esclusivamente da una causa diversa (Sezione 4^, 18 settembre 2008, Proc. gen. App. Brescia in proc. Spoldi, rv. 241475).

Infatti, con ampia motivazione la Corte di appello ha apprezzato la rilevanza dell’andatura eccessiva nella verificazione dell’occorso, nei termini suindicati.

Correttamente è stata ritenuta l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 3.

Sussiste, infatti, la colpa cosciente, aggravata dalla previsione dell’evento, quando l’agente, pur rappresentandosi l’evento come possibile risultato della sua condotta, agisce, tuttavia, nella previsione e prospettazione che esso non si verifichi.

Sul punto, la Corte ha spiegato come l’andatura assolutamente fuori del comune e le complessive modalità dell’accaduto in particolare la presenza sulla vettura di tre passeggeri, con conseguente appesantimento del mezzo fondassero tale profilo di colpa. E’ una ricostruzione incensurabile in fatto.

Incensurabile anche il diniego dell’attenuante del risarcimento del danno.

E’ pur vero che il giudicante ha errato nel non riconoscere rilievo al risarcimento proveniente dall’assicurazione. Infatti, per assunto pacifico e condiviso, ai fini della sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, il risarcimento, ancorchè eseguito dalla società assicuratrice, deve ritenersi effettuato personalmente dall’imputato tutte le volte in cui questi ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio (Sezione 4^, 6 febbraio 2009, Cappelletti, rv. 243202).

Ma ciò non toglie che la determinazione di diniego regge al vaglio di legittimità, basandosi anche e soprattutto sull’apprezzamento qui non rinnovabile della non integralità del risarcimento.

Va ricordato, infatti, che ai fini della configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo, quindi, della totale riparazione di ogni effetto dannoso e la valutazione in ordine alla corrispondenza tra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, finanche ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa (da ultimo, Sezione 4^, 22 maggio 2009, Usai, non massimata).

Ciò perchè trattasi di una attenuante di natura squisitamente "soggettiva", che trova la sua causa giustificatrice, non tanto nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesa, quanto nel rilievo che l’avvenuto risarcimento del danno anteriormente al giudizio assume quale prova tangibile dell’avvenuto ravvedimento del reo e, quindi, della sua minore pericolosità sociale. In una tale prospettiva, perchè possa essere ritenuto il ravvedimento del reo, occorre che il risarcimento del danno sia totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro soltanto parziale (Sezione 3^, 8 luglio 2005, Cilia ed altri, non massimata).

Incensurabile è il diniego della non menzione.

Infatti, il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è rimesso all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito ed è fondato sul principio dell’emenda, mediante cui si tende a favorire il processo di recupero morale e sociale. La relativa concessione all’imputato non è necessariamente consequenziale a quella della sospensione condizionale della pena, rimanendo tuttavia l’obbligo del giudice di merito di indicare, nell’esercizio del suo potere discrezionale, le ragioni della mancata concessione, sulla base degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sezione 4^, 7 maggio 2008, Mercoli, non massimata).

Qui, pertanto, non è sindacabile la giuridicamente corretta valutazione negativa della gravità del fatto e della colpa per negare il beneficio.

La doglianza sul giudizio di comparazione è inaccoglibile, perchè non motivata in alcun modo.

Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. Pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 (cinquecento) a titolo di sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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