T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 07-10-2011, n. 7789 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Dato avviso orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;

Con il ricorso in esame, il ricorrente, già VFP1, impugna il giudizio con il quale la commissione per gli accertamenti attitudinali nel concorso per il reclutamento di VFP4, anno 2011, I immissione, lo ha valutato "scarso nella seguente caratteristica attitudinale: coscienziosità afferente all’area potenzialità adattative".

Come seguono le censure dedotte in ricorso:

1)all’esito degli accertamenti specialistici eseguiti in epoca precedente al provvedimento impugnato presso il Centro di Selezione Volontari di Palermo, nell’ambito della selezione per VFP1, risulta una diagnosi diametralmente opposta a quella oggi impugnata;

2)sussiste contraddittorietà tra il giudizio dello psicologo colloquiatore e quello della commissione;

3)il giudizio è motivato solo in apparenza.

Il ricorso è infondato.

Il ricorrente denuncia contraddittorietà interna (rispetto al giudizio reso dallo psicologo colloquiatore) ed esterno (rispetto al precedente giudizio reso nell’ambito degli accertamenti attitudinali per VFP1).

Con riguardo al primo profilo di contraddittorietà, il Collegio osserva che lo psicologo colloquiatore ha, sì, espresso un giudizio di sufficienza con riguardo all’area della "coscienziosità" ma, al contempo, nelle "considerazioni relative ai test somministrati", ha dato atto di circostanziate criticità emerse nel test BFQ2 – C (42) – WIS/SVP; criticità ribadite e meglio articolate nelle "considerazioni complessive al termine delle prove e del colloquio".

Giustamente e doverosamente la commissione ha indagato siffatte criticità emerse nel colloquio con lo psicologo.

Durante il colloquio con la commissione, il ricorrente ha evidenziato "una scarsa capacità di impegnarsi a fondo nello svolgimento dei compiti assegnati; bocciato 1 anno durante le scuole superiori per aver trascurato gli studi dopo il diploma ha svolto per diversi anni lavoretti saltuari, senza dedicarsi con cura a nessuno di questi. Superficiale e poco sincero, risponde in modo falsato in senso migliorativo anche nel test BFQ2(L = 64) dive si rileva comunque una bassa coscienziosità (C = 42)".

Nessuna contraddizione interna, dunque, si rileva tra il giudizio dello psicologo colloquiatore e quello della commissione avendo entrambi concordato sulle criticità emerse durante i test ed i colloqui.

In disparte quanto sopra esposto, l’infondatezza della censura in esame rileva anche sotto altro profilo.

La procedura di valutazione prevede una prima fase che si svolge su test e questionari informativi, all’esito dei quali il consulente psicologo traccia una cartella di valutazione attitudinale del candidato. Ma ciò non è ancora sufficiente, essendosi solo tracciata la personalità del soggetto quanto alla sua capacità di relazionarsi, in via generale, con sé stesso ed all’esterno. Occorre, successivamente, accertare, sia pure sulla scorta degli elementi valutativi emersi nella fase precedente, l’attitudine (questa volta specifica) del candidato a svolgere una determinata attività. A tal fine, la disciplina prevede che il livello di personalità, la capacità di autocontrollo, il senso della responsabilità, la capacità critica e di autocritica nonché il livello di autostima siano appurate in relazione alle specifiche finalità del tipo di servizio richiesto; orbene, a questi accertamenti è preposta, e non poteva essere altrimenti, una commissione composta non già da medici, bensì, da periti selettori dello stesso Corpo che deve procedere al reclutamento. Tale commissione ha il compito di approfondire le criticità emerse dai test e questionari informativi ma il suo compito non è quello di doppiare la valutazione espressa dal consulente psicologo, a guisa che tra le due valutazioni vi debba essere un rapporto di consequenzialità diretta (fondante, questa sì, un’esigenza di coerenza), bensì quello di esaminare il candidato (rectius, la sua personalità) in relazione alla specifica finalità del tipo di servizio da svolgere.

Ebbene, la commissione, unico soggetto competente ad esprimere questa valutazione finale, ha giudicato il ricorrente non idoneo sulla scorta di congrui elementi di fatto (esito dei test e del colloquio).

Nessun profilo di contraddittorietà è, pertanto, ravvisabile, per le ragioni sopra evidenziate, nel comportamento dell’amministrazione.

Quanto al secondo profilo di contraddittorietà (estrinseco), il Collegio osserva – in continuità con il proprio, consolidato orientamento -che il giudizio di idoneità conseguito dall’interessato in sede di reclutamento VFP1 non è ontologicamente e funzionalmente comparabile con quello reso all’esito degli accertamenti per accertare l’idoneità al reclutamento VFP4, ciò in considerazione del maggior rigore con il quale l’amministrazione è giusto che vagli le caratteristiche del candidato ai fini della sua idoneità a svolgere un servizio di natura continuativa e certamente più impegnativo.

Quanto, infine, al difetto di motivazione è sufficiente osservare come il giudizio di inidoneità risulti adeguatamente e congruamente motivato per relationem agli atti del procedimento (esito dei test e dei colloqui).

In conclusione, il ricorso in esame è infondato e va, perciò, respinto.

Le spese processuali e di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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