Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-01-2012, n. 1091 Passaggio ad altra amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza depositata il 30 ottobre 2008, respingeva il gravame proposto da C.A. avverso la sentenza del locale tribunale con cui venne respinta la sua domanda diretta al riconoscimento della qualifica di assistente tecnico, prevista dal c.c.n.l. del comparto Scuola, ove era transitata, ai sensi della L. n. 124 del 1999, dal comparto enti locali (ove svolgeva mansioni di "esecutore – bidello – custode"), lamentando la non equivalenza professionale nell’inquadramento ricevuto di collaboratore scolastico.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la C., affidato a tre motivi.

Resistono con unico controricorso il Ministero della Istruzione, Università e Ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, il Centro Servizi Amministrativi della Provincia di Milano, il Centro Servizi Amministrativi della Provincia di Caltanissetta, l’Istituto Comprensivo di Serradifalco, la Scuola Elementare 1^ Circolo di Caltanissetta.

Motivi della decisione

1. -Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 124 del 1999, art. 8; del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31 e art. 2112 c.c., nonchè vizio di motivazione relativamente all’accertamento, contenuto nella sentenza impugnata, che le mansioni di esecutore bidello, peraltro ulteriormente qualificate dalla acquisizione del "patentino" per la conduzione e manutenzione degli impianti tecnici, dovevano ritenersi riconducibili alla declaratoria relativa al profilo di Collaboratore scolastico prevista dal c.c.n.l. del comparto scuola, e non già a quello, superiore, di Assistente Tecnico. In tal senso il quesito di diritto proposto ex art. 366 bis c.p.c..

Lamenta la C. che le richiamate norme imponevano all’amministrazione scolastica atti di inquadramento rispettosi del principio della conservazione della qualifica corrispondente a quella posseduta presso l’amministrazione comunale.

Il motivo è inammissibile.

Deve innanzitutto chiarirsi che (Cass. 16 luglio 2010 n. 16698; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394) il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.

Nella fattispecie la ricorrente lamenta che le mansioni svolte presso l’amministrazione comunale erano più qualificate rispetto a quelle assegnatele dall’amministrazione scolastica, formulando in tal guisa un quesito di diritto che, oltre a limitarsi a richiedere inammissibilmente alla Corte se via sia stata o meno la violazione di norme di legge o di contratto collettivo, altrettanto inammissibilmente chiede alla Corte un riesame delle circostanze di fatto della controversia (Cass. 17 luglio 2008 n. 19769; Cass. 28 settembre 2007 n. 20360).

Il denunciato vizio di motivazione, poi, non contiene alcuno specifico elemento di censura delle valutazioni contenute nella sentenza impugnata, limitandosi a criticare la ricostruzione dei fatti operata dal giudice rispetto al diverso convincimento soggettivo della parte (Cass. 26 marzo 2010 n. 7394).

2. -Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’illegittimità costituzionale della L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2, con riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost., nella parte in cui non ha previsto che la figura di "esecutore bidello" deve essere inquadrata nella figura professionale di "assistente tecnico e/o amministrativo" prevista dal contratto scuola.

La censura difetta di rilevanza del suo contenuto essendo risultato inammissibile il primo motivo di ricorso, che va dunque in definitiva rigettato.

3. – Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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