Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-07-2011) 20-09-2011, n. 34391

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

F.M., tramite difensore, ricorre avverso l’ordinanza di cui in epigrafe, che, giudicando in sede di appello, ha confermato l’ordinanza con la quale il GIP del Tribunale di Treviso aveva respinto l’istanza dell’indagato avente ad oggetto la revoca – ovvero la sostituzione con misura meno affittiva – della misura cautelare della custodia in carcere per i reati ivi indicati.

E’ stata poi depositata rituale rinuncia all’impugnazione con la quale veniva dato atto che successivamente alla presentazione del ricorso il GIP aveva revocato la misura cautelare carceraria nei confronti del F. e che, pertanto era venuto meno l’interesse del medesimo a coltivare il ricorso.

Motivi della decisione

In via preliminare deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione poichè nelle more del procedimento è venuta meno la misura della custodia cautelare in carcere e l’interessato ha proposto rituale rinuncia all’impugnazione.

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non comporta la condanna alle spese, stante la mancanza di sostanziale soccombenza.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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