Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-07-2011) 20-09-2011, n. 34389

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 27 ottobre 2010 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di E.T. finalizzata ad ottenere declaratoria di prescrizione della pena di cui alla sentenza divenuta definitiva in data 5 giugno 2009.

Proponeva ricorso per cassazione l’interessato deducendo che in realtà aveva inteso ottenere declaratoria di prescrizione del reato essendo trascorsi oltre 10 anni dal fatto commesso nel (OMISSIS). Questa Corte, Settima Sezione penale, con ordinanza in data 18 maggio 2010 dichiarava inammissibile il proposto gravame osservando che: a) l’eventuale prescrizione del reato non avrebbe potuto essere sollevata in sede di esecuzione trattandosi di questione coperta dal giudicato; b) peraltro, nella specie il Tribunale, pur a fronte di una richiesta – risultata infondata – di prescrizione della pena, aveva comunque correttamente evidenziato che la prescrizione non era decorsa durante il giudizio di cognizione, stante l’intervenuta interruzione ed avuto riguardo ai termini massimi di prescrizione.

Ha presentato personalmente l’ E. a questa Corte richiesta di rivalutare la questione esaminata dal giudice dell’esecuzione e prospettando la "nullità" del relativo decreto. L’ E. ha poi trasmesso ulteriori note difensive reiterando la richiesta di accoglimento della sua istanza.

Osserva il Collegio che non è dato comprendere l’intento dell’istante attraverso la formulazione, in verità alquanto confusa ed anche scarsamente decifrabile dal punto di vista grafico, della richiesta stessa, avente ad oggetto una questione ormai decisa dal Tribunale di Milano e resa definitiva dall’ordinanza di inammissibilità del relativo ricorso pronunciata, come sopra detto, da questa Corte (Settima Sezione Penale) il 18 maggio 2010.

Detta richiesta è stata protocollata e classificata quale ricorso ex art. 625 bis c.p.p. – con relativa procedura ai sensi dell’art. 127 c.p.p. – evidentemente avverso l’ordinanza di inammissibilità del ricorso emessa dalla Settima Sezione di questa Corte il 18 maggio 2010. Orbene, pur a voler interpretare come tale il contenuto della richiesta presentata dall’ E., ci si trova in presenza di un ricorso straordinario per errore di fatto chiaramente inammissibile, mancando del tutto i presupposti di tale rimedio straordinario: ed invero, l’istante non ha fatto altro che richiedere una inammissibile rivalutazione nel merito di una questione già posta con un ricorso dichiarato inammissibile dalla Settima Sezione Penale di questa Corte per manifesta infondatezza.

Ne deriva l’inammissibilità del proposto ricorso straordinario, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr.

Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo determinare in Euro 300,00 (trecento).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00= in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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