T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-10-2011, n. 7822 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alla Amministrazione comunale di Zagarolo in data 14 luglio 2006 e depositato il 2 agosto successivo, il ricorrente espone di essere proprietario di un terreno di mq. 1.600 in località agricola di Colle Mozzo in Zagarolo e di avervi realizzato un manufatto abusivo onde destinarlo a prima abitazione della propria famiglia. In data 22 ottobre 2005 il manufatto fu sottoposto a sequestro giudiziario, convalidato il successivo 26 ottobre dalla Procura della Repubblica di Tivoli, se non che il Comune di Tivoli in data 9 novembre 2005 dapprima ha ingiunto la demolizione delle opere ed infine in data 9 maggio 2006 ha emesso il provvedimento di acquisizione al patrimonio ora impugnato.

Avverso tale provvedimento il ricorrente deduce:

1. Violazione di legge, eccesso di potere per sviamento, errore sui presupposti, omessa considerazione dei provvedimenti giudiziari impeditivi.

2. Violazione dell’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; eccesso di potere per difetto dei presupposti, irrazionalità, difetto di motivazione incompetenza.

3. Violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 24; eccesso di potere sotto il profilo della inadeguatezza e del difetto di istruttoria.

Conclude con istanza cautelare e per l’accoglimento del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 27 novembre 2008 sono stati disposti incombenti istruttori.

In esecuzione dell’istruttoria il ricorrente ha prodotto la sentenza n. 411/07 del 13 novembre 2007 con la quale il Tribunale di Tivoli lo ha condannato per il reato ex art. 44 comma 1 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001, ordinando contestualmente il dissequestro del manufatto a fini di demolizione ed ha prodotto altresì l’atto di appello avverso la detta sentenza depositato in data 22 febbraio 2008.

Anche l’Amministrazione comunale ha depositato una relazione sull’argomento, sicché alla successiva udienza camerale del 22 gennaio 2009 l’istanza cautelare è stata accolta, il tutto in assenza di formale costituzione della prima.

Il ricorso, infine, è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 19 luglio 2011.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Con esso l’interessato impugna la dichiarazione con la quale il Comune di Zagarolo acquisisce al patrimonio comunale un ""Manufatto in blocchetti di tufo e c.a. di mt. 1,00×15,00 circa, a piano seminterrato e terra, con copertura a tetto a più falde completa del getto cementizio", nonché l’ulteriore area di sedime di mq. 1.503,00 circa" specificando che l’atto costituisce titolo per l’immissione nel possesso delle opere abusive al patrimonio comunale e la trascrizione gratuita nei registri immobiliari ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, successivamente all’avvenuta notifica all’interessato.

2.1. Va analizzata per prima la seconda censura proposta e con la quale l’interessato solleva l’incompetenza del funzionario che ha adottato la dichiarazione di acquisizione dell’area su cui giace il manufatto e dell’area di sedime, laddove tale provvedimento spetterebbe al Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 31, comma 5 del d.P.R. n. 380 del 2001.

La censura è destituita di fondamento.

Il potere consiliare di dichiarare la prevalenza degli interessi pubblici a non demolire l’opera di cui all’art. 31, comma 5 del d.P.R. n. 380 è da considerarsi applicabile solo per i ristretti casi da esso previsti e non intacca quello che il primo periodo dello stesso quinto comma attribuisce al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale. Questi ultimi, in particolare, hanno la competenza ad adottare in via del tutto doverosa la demolizione e la conseguente acquisizione, in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quando si sia in presenza di abusi edilizi, come nel caso in esame.

Ma anche l’altro aspetto della doglianza, secondo cui il provvedimento non conterrebbe una sia pur minima motivazione che giustifichi la necessità e/o l’opportunità di acquisire un’area così estesa, non pare condivisibile.

Al riguardo è da rilevare che nessuna illegittimità nell’operato del Comune può essere ritenuta, poiché il manufatto da acquisire risulta di m. 10,00 x 15,00 sicchè l’acquisizione di un’area di sedime di mq. 1.500,00 circa pare rispettare precisamente quanto stabilito dall’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, il cui ultimo periodo del comma 3 reca che "L’area acquisita non può essere comunque superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita", come precisamente calcolato nel caso in esame.

2.2. Con la prima censura l’interessato sostiene che il Comune di Zagarolo ha omesso di considerare che a causa del disposto sequestro del 22 ottobre 2005, al successivo 7 novembre 2005, data dell’ingiunzione a demolire, nessuna rimozione del manufatto era possibile e neppure a seguito della convalida dello stesso disposta in data 25 ottobre. A fronte del factum principis rappresentato dalla convalida giudiziaria del sequestro e dalla pendenza del processo penale il Comune avrebbe dovuto arrestarsi, pure nella considerazione della conservazione del corpo del reato in vista del dibattimento.

Per contro, del tutto corretta appare la ricostruzione operata dal Comune in ordine alla procedura sanzionatoria seguita, che, allo scadere del termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione e demolizione n. 319/2005 del 7 novembre 2005, ha comportato dapprima l’accertamento dell’inottemperanza effettuato dalla Polizia Municipale, come risulta dal verbale in data 25 febbraio 2006 (premesse del provvedimento impugnato) e successivamente la dichiarazione di acquisizione al patrimonio ora gravata, in pedissequa applicazione dell’articolo 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, che, appunto, stabilisce tale sequenza procedurale.

La circostanza che sulla vicenda pendesse all’epoca della ingiunzione a demolire il sequestro penale dell’immobile, non produce alcuna ricaduta sulla legittimità del provvedimento di acquisizione al patrimonio, poiché se il ricorrente fosse stato convinto della legittimità della costruzione nulla impediva che egli presentasse istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 o di condono, se nei termini, come pure rilevato nella sentenza n. 411/07 dal Tribunale di Tivoli; oppure che persuasosi della illegittimità di quanto realizzato, una volta convenuto in giudizio, chiedesse il dissequestro per operare la demolizione del manufatto e non perdere così anche l’area di sedime dove esso è ubicato.

Ma nulla di tutto ciò è dato ricavare dagli atti prodotti, per come pure osservato dall’Amministrazione comunale nella relazione istruttoria.

Occorre inoltre osservare che, poiché il sequestro è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria in data 25 ottobre 2005 prima dell’ordinanza di demolizione del 7 novembre 2005, neppure quest’ultima poteva essere considerata illegittima, dal momento che in base alla giurisprudenza sull’argomento "L’ingiunzione di demolizione di manufatto abusivo è legittima anche se emessa in pendenza di sequestro penale dello stesso, atteso che è onere del responsabile chiedere all’Autorità giudiziaria il dissequestro dell’immobile onde ottemperare all’ordine dell’Amministrazione." (TAR Campania, sezione I, 6 aprile 2011, n. 1963), mentre, come sopra accennato, non risulta che il ricorrente abbia presentato una tale richiesta.

Ed in ogni caso, seppure l’interessato riteneva che tale profilo di illegittimità inficiasse la detta ingiunzione a demolire avrebbe dovuto impugnarla nei termini, mentre ora non può pretendere di estendere tale censura ad un atto consequenziale del precedente, senza avere impugnato il presupposto.

La censura, peraltro e conclusivamente, appare superata dalla circostanza, pure riportata in fatto, che il procedimento penale si è concluso in primo grado con la condanna del ricorrente e con il dissequestro del manufatto a fini di demolizione con la citata sentenza del Tribunale di Tivoli, alla quale egli ha interposto appello in data 26 febbraio 2008, senza tuttavia procedere ad alcuna istanza di sanatoria, neppure ai giorni nostri.

2.3 Con la terza censura il ricorrente lamenta di non avere ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, senza della quale non ha potuto rappresentare correttamente la sua posizione all’Amministrazione comunale, con conseguente ridondanza in termini di difetto di istruttoria della ridetta carenza, posto che egli avrebbe potuto rappresentare che sulla vicenda pendeva, all’epoca in cui è stato adottato il provvedimento in esame, il ricorso in primo grado dinanzi al giudice ordinario con il conseguente disposto sequestro del bene, che gli impediva la demolizione.

Richiamato quanto sopra contestato in ordine alle circostanze che il ricorrente né ha chiesto il dissequestro del bene, né ha presentato alcuna domanda di sanatoria, va rilevato che i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia sono di natura vincolata, sicchè in ordine ad essi nessun utile apporto da parte degli interessati appare predicabile e, quand’anche questa sia omessa, tale omissione non ridonda in una causa di illegittimità del provvedimento. (TAR Lazio, sezione I quater, 10 dicembre 2010, n. 36046).

Nel caso in esame peraltro appare ampiamente praticabile la tesi per cui il ricorrente ha aliunde conosciuto l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei suoi confronti, atteso che nello stesso provvedimento di demolizione n. 319 del 7 novembre 2005 era inserita la conseguenza della sua mancata ottemperanza alla demolizione e cioè l’acquisizione gratuita e la trascrizione nei Registri immobiliari delle opere abusive, sicchè non può proprio predicarsi l’illegittimità dell’atto gravato sotto il dedotto profilo.

3. Per le superiori considerazioni il provvedimento impugnato va trovato scevro dalle dedotte censure e di conseguenza il ricorso va respinto.

4. Non vi è luogo a provvedere in assenza di costituzione dell’Amministrazione comunale di Zagarolo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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