Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-01-2012, n. 1088 Estinzione del processo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte, rilevato che è stata effettuata dalla ricorrente Sopin S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. B.M.G. F., rinuncia ex art. 390 c.p.c., al ricorso per cassazione n. 3 7679/2009, proposto da detta società, avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3397/2008, nei confronti di R. N., non costituitosi;

rilevato che la rinuncia è stata ritualmente sottoscritta dal predetto avvocato in proprio e nella qualità di procuratore e difensore dell Sopin S.p.A., secondo quanto convenuto tra le parti nell’allegato "atto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro", sottoscritto dalle stesse, sottoscritto anche dal suddetto R.N. e dal suo difensore, avv. Maurizio Sansoni;

ritenuto, quindi, che il giudizio deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia senza che si debba provvedere in ordine alle spese;

visti gli artt. 390, 391 c.p.c..

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *