Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-07-2011) 20-09-2011, n. 34388

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Procuratore della Repubblica di Pordenone ricorre avverso l’ordinanza di cui in epigrafe con cui il Gip, all’esito dell’udienza camerale all’uopo disposta, ordinava al PM di disporre consulenza tecnica in merito ad eventuali carenze o difetti di protezione antinfortunistiche nel macchinario, non accogliendo allo stato la richiesta di archiviazione.

Sostiene trattarsi di provvedimento abnorme esulando dai poteri del GIP indicare il compimento di una consulenza tecnica.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, come del resto esattamente ritenuto anche dal PG presso questa Corte (in termini, del resto, Sezione 4^ 28 settembre 2010, PM in proc. Accolla ed altro, rv. 248854), pur dovendosi dare atto di un orientamento di segno contrario (v. Sez. 6^, 14 gennaio 2010, PM Napoli in proc. Suppa ed altri, non massimata e Sez. 4^, 20 dicembre 2007, PM in proc. Bellavita, rv. 239035), non condiviso da questa Collegio per quanto si esporrà.

Secondo i principi costantemente affermati da questa Corte, un provvedimento è abnorme allorchè, per la singolarità dei suoi contenuti, si ponga del tutto al di fuori dell’ordinamento processuale, tanto da legittimare il ricorso per Cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., unico strumento capace di rimuoverne gli effetti. L’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorchè l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo.

Tanto premesso, osserva la Corte che la situazione di abnormità non si è verificata nel caso di specie, atteso che a norma dell’art. 409 c.p.p., comma 4 il GIP, ove non ritenga di accogliere la richiesta di archiviazione avanzata dal PM, può disporre un supplemento di indagini, "indicando" quelle che ritenga necessarie e fissando un termine per il compimento.

Nella specie, il provvedimento impugnato è rimasto entro questi limiti, restando ovviamente inteso che il PM ben può sviluppare il tema di indagine anche sollecitando lo svolgimento di una perizia da svolgersi in sede di incidente probatorio.

L’ordinanza in questione rientra dunque nei limiti dei poteri che il codice assegna al Gip e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2011.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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