T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-10-2011, n. 7821 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato all’Amministrazione comunale di Rocca di Papa in data 1° agosto 2006 e depositato il successivo 5 agosto, espone il ricorrente di essere proprietario di un terreno nell’agro comunale e di avervi realizzato una tettoia di pali in legno infissi in terra con copertura anch’essa in legno del tipo a falde inclinate, coibentate da uno strato di guaina impermeabilizzante. Rappresenta che l’area ricade nel Parco regionale dei Castelli Romani nonché in zona a V/2 Aree Verdi di P.R.G.. Il manufatto è destinato a civile abitazione, ma allo stato è sprovvisto di tamponature.

Rappresenta, altresì, che, stante l’emissione dell’ordinanza di demolizione in data 4 luglio 2006 egli presentava domanda di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Avverso il provvedimento di demolizione deduce:

1. Violazione e falsa applicazione della legge n. 490 del 1999 in relazione alla destinazione di zona di P.R.G. e della legge n. 64/74.

2. Eccesso di potere per travisamento dei fatti.

3. Manifesta illogicità e contraddittorietà.

4. Violazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Conclude chiedendo l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.

In assenza di costituzione dell’amministrazione comunale l’istanza cautelare è stata accolta a termine alla Camera di Consiglio del 31 agosto 2006.

Il ricorso è stato infine trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 19 luglio 2011.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Con esso l’interessato impugna l’ordinanza con la quale il Comune di Rocca di Papa gli ha ingiunto la demolizione di "una struttura in legno composta da otto pali conficcati nel terreno con sovrastanti n. 4 capriate e relative travi di collegamento delle seguenti dimensioni m.10,00 x 6,00 di H. min. m. 3,40 e H. max m. 4,10. Il tutto in fase di realizzazione, su terreno privato distinto in catasto al foglio n. 11 particella 111 (zona V/2 Aree verdi – inedificabilità assoluta)" in assenza di permesso a costruire.

2.1 Con la prima censura l’interessato, che ha presentato domanda di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 in data 4 luglio 2006, lamenta che l’ordinanza impugnata non deduce l’incompatibilità del manufatto con interessi urbanistici o ambientali, limitandosi a rilevare che è stato realizzato senza concessione, laddove semmai l’autorità preposta al vincolo doveva esprimere il suo parere. Anche l’altro vincolo esistente, quello sismico, consentirebbe ugualmente la costruzione previa successiva autorizzazione della competente autorità, nella considerazione che per il manufatto in questione è stata presentata la detta domanda di sanatoria.

Le argomentazioni non possono essere condivise.

A mente dell’art. 146, c. 4 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanisticoedilizio. Fuori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi." Ed i casi di cui all’art. 167, commi 4 e 5 riguarda la presenza di difformità delle opere dall’autorizzazione paesistica già rilasciata, come non si verifica nel caso in esame in cui il parere dell’autorità preposta al vincolo non vi è stato. In tal senso anche la giurisprudenza in materia: cfr. TAR Campania, Napoli, sezione IV, 30 dicembre 2009, n. 9640.

Analogamente è a dirsi per il nulla osta sismico, dato che l’area sulla quale sorge il manufatto fa parte del Parco dei Castelli Romani per il quale vige anche tale vincolo, (confronta TAR Lazio, sezione I quater, 5 gennaio 2011, n. 18). E pure la circostanza che il ricorrente ha presentato la domanda di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 non comporta che la presenza del vincolo possa esserne scalfita, dal momento che la verifica della cd. regolarità formale del manufatto, oggetto del procedimento di sanatoria comporta proprio il raffronto dell’intervento edilizio realizzato con gli strumenti urbanistici vigenti che, nel caso in specie, prevedono il vincolo sismico per la zona su cui il manufatto sorge.

2.2 Sostiene il ricorrente che è mancata la sospensione dei lavori, poiché l’opera era ancora in corso di realizzazione nel momento in cui è stata ingiunta la demolizione.

Come chiarito, in altre occasioni, dalla sezione, "la demolizione non deve essere necessariamente preceduta dall’ordine di sospensione dei lavori. Infatti, la sospensione dei lavori attiene ad un potere cautelare e, quindi, ontologicamente diverso da quello cui inerisce la misura ripristinatoria che ha natura vincolata e, quindi, necessitata." (cfr. TAR Lazio, sezione I quater, 8 giugno 2011, n. 5082).

Nel caso in esame va rilevato che la demolizione è stata comunque preceduta dal verbale di constatazione di irregolarità edilizia n. 20/06 del 20 maggio 2006, sicchè in base al principio di raggiungimento dello scopo e di economia dei mezzi giuridici, il ricorrente è risultato comunque avvertito della illegittimità dell’opera realizzanda.

2.3. Con la terza censura il ricorrente sostiene ancora che l’intera zona è stata oggetto di una notevole trasformazione urbanistica, già a partire dagli anni settanta, per cui appare manifestamente illogico il provvedimento che non ha tenuto conto di tale inurbamento ed ha ordinato la demolizione soltanto sul fondo del ricorrente, con conseguente disparità di trattamento.

Al riguardo è da rilevare che, per giurisprudenza costante sull’argomento essendo i provvedimenti sanzionatori in materia di edilizia atti vincolati, per essi non sono configurabili situazioni di disparità di trattamento nei confronti di altri soggetti, (cfr. TAR Lazio, sezione I quater, 21 giugno 2011, 5487 e la giurisprudenza ivi citata del TAR Lazio, sezione II, 13 dicembre 2001, n. 11360).

2.4 Infine l’interessato rappresenta di aver inoltrato domanda di accertamento di conformità subito dopo la ordinanza di demolizione, sicché ora il procedimento di demolizione dovrebbe arrestarsi in vista della conclusione di quello sulla istanza ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001.

La tesi è destituita di fondamento.

Come rilevato in altre analoghe occasioni dalla sezione "il procedimento di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 ha finalità e modalità diverse da quello di condono ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (cfr. TAR Lazio, sezione I quater, 22 dicembre 2010, n. 38207) sicchè non può trarsi per esso la medesima necessitata conclusione della sospensione del procedimento sanzionatorio,…" (TAR Lazio, sezione I quater, 11 gennaio 2011, n. 124), secondo la prospettazione di parte ricorrente. Come del tutto correttamente rilevato da un orientamento al quale la sezione ritiene di aderire "i presupposti dei due procedimenti di sanatoria – quello di condono edilizio e quello di accertamento di conformità urbanistica – sono non solo diversi ma anche antitetici, atteso che l’uno (condono edilizio) concerne il perdono ex lege per la realizzazione sine titulo abilitativo di un manufatto in contrasto con le prescrizioni urbanistiche (violazione sostanziale) l’altro (sanatoria ex art. 13 legge 47/85 oggi art. 36 DPR n. 380/2001) l’accertamento ex post della conformità dell’intervento edilizio realizzato senza preventivo titolo abilitativo agli strumenti urbanistici (violazione formale).", (TAR Campania, Napoli, sezione VI, 3 settembre 2010, n. 17282).

3. Per le superiori considerazioni il provvedimento va trovato scevro dalle dedotte censure, con conseguente reiezione del ricorso.

4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese in assenza di costituzione dell’Amministrazione comunale di Rocca di Papa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *