T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-10-2011, n. 7820 Sospensione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato all’Ente Parco di Veio in data 8 agosto 2006 e depositato il successivo 28 agosto, i ricorrenti impugnano l’ingiunzione in epigrafe indicata, rappresentando di avere presentato al Comune di Sacrofano istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12. La costruzione di cui l’Ente Parco richiede la demolizione è stata ultimata nel 1996 e poiché essa ricade in area sottoposta a vincolo i ricorrenti espongono di avere anche presentato domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 1, comma 39 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, trasmettendola al Comune di Sacrofano, alla Soprintendenza, alla Regione Lazio, alla Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica ed all’Ente Parco. Rispondeva soltanto l’Ente Parco che rappresentava al ricorrente Felici la competenza della Regione Lazio sulla richiesta di vincolo paesaggistico e sosteneva la propria competenza in ordine al parere da rilasciare ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985 in occasione del condono edilizio. Espongono ancora gli interessati di avere versato le quote dell’oblazione per il condono, restando in attesa della conclusione del procedimento, mentre si vedevano notificare l’ordinanza impugnata.

Avverso di essa gli interessati oppongono:

1. Eccesso di potere per omessa valutazione di circostanze di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, carenza di motivazione.

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché dell’art. 28, comma 3 della legge 6 ottobre 1997, n. 29; eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, omessa valutazione di circostanze di fatto e di diritto.

Concludono chiedendo l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.

In assenza di costituzione dell’Ente Parco l’istanza cautelare è stata accolta a termine alla Camera di Consiglio del 23 ottobre 2006 e nuovamente accolta a quella del 4 dicembre 2006, rilevando, appunto, la pendenza della domanda ex art. 32 della legge n. 326/2003.

Il ricorso, infine, è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 19 luglio 2011.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Come esposto in narrativa con esso gli interessati impugnano l’ordinanza presidenziale con la quale l’Ente Parco di Veio ha ingiunto loro la sospensione dei lavori e la riduzione in pristino dell’area interessata alla realizzazione di "un manufatto su due livelli avente una superficie di mq.90,00 circa con altezza di ml. 6,00 circa adibito a civile abitazione, sul lato destro dello stesso era presente un piccolo magazzino in muratura avente una superficie di mq. 3,80," in assenza di nulla osta dell’Ente Regionale Parco di Veio.

2. Avverso tale provvedimento, premesse in fatto le precisazioni di cui sopra, i ricorrenti sostengono che l’ingiunzione è stata adottata sulla base di un rapporto dell’ufficio di vigilanza del Parco di Veio del 10 aprile 2006 senza alcuna istruttoria, poiché altrimenti si sarebbe verificato che il procedimento di condono attivato con domanda del 10 dicembre 2004 ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 presso il Comune di Sacrofano non si è ancora concluso.

Sostengono che l’ordinanza impugnata viola le norme indicate e che conferiscono all’Ente gestore dell’area protetta il potere di disporre la sospensione delle attività poste in essere in difformità del piano e di ordinare la riduzione in pristino, ma nel caso in esame non vi era alcuna attività in corso, perché il manufatto è stato realizzato nel 1996.

3.Le censure vanno accolte.

Come rilevato, seppure al sommario esame della sede cautelare, l’art. 38 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, richiamato dall’art. 32, comma 25, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 24 novembre 2003 n. 326, prevede, tra l’altro, che la presentazione nei termini della domanda di condono edilizio sospende il procedimento per le sanzioni amministrative.

Di conseguenza va ritenuta come sussistente la rilevata illegittimità del provvedimento adottato dall’Amministrazione comunale prima di avere concluso l’iter avviato dagli interessati con l’istanza di condono del 10 dicembre 2004.

In tale senso anche la giurisprudenza di questa stessa sezione: T.A.R. Lazio Roma, sezione I quater 3 agosto 2010, n. 29669 e la giurisprudenza ivi citata del TAR Lazio, sez. I, 11 settembre 2009, n. 8578 e 2 ottobre 2009, n. 9540, del TAR Puglia, Lecce, sezione III, 12 febbraio 2010, n. 553, oltre TAR Campania Napoli, VII, 27 maggio 2009, n. 2945 dell’identico tenore.

4.- Per le superiori il ricorso va dunque accolto e per l’effetto va annullata l’ordinanza presidenziale dell’Ente Regionale Parco di Veio al n. 25/06 del 29 maggio 2006, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti in ordine all’istanza di condono presentata dai ricorrenti.

5.- Spese di giudizio irripetibili.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza presidenziale dell’Ente Regionale Parco di Veio al n. 25/06 del 29 maggio 2006, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti in ordine all’istanza di condono presentata dai ricorrenti.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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