Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-07-2011) 20-09-2011, n. 34378 Ebbrezza Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza Indicata in epigrafe, il Tribunale di Urbino dichiarava E.A. colpevole della contravvenzione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. c) (guida sotto l’influenza dell’alcool), commessa in (OMISSIS), e lo condannava alla pena di mesi tre di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda.

Ricorre per cassazione il Procuratore di Urbino, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui è stata omessa l’irrogazione all’imputato della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista come obbligatoria dall’anzidetta disposizione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Ai sensi del citato art. 186, comma 2, all’accertamento della contravvenzione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.

All’applicazione è tenuto il giudice, al quale sono riservati i poteri di determinazione della durata nel rispetto della cornice edittale predisposta dal legislatore.

Sussistendo il denunciato vizio, l’impugnata sentenza va, pertanto, annullata, limitatamente alla omessa sospensione della patente di guida, con rinvio, per la statuizione sul punto, al Tribunale di Urbino.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Urbino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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