Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-07-2011) 20-09-2011, n. 34374

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.S. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole dei reati di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale e di guida sotto l’influenza dell’alcool. Il giudice di appello, ritenendo di poter concedere le attenuanti generiche, procedeva a riconsiderare il giudizio di comparazione tra le circostanze, che formulava considerando prevalenti le attenuanti generiche e quella già ritenuta in primo grado del risarcimento del danno. Per l’effetto, la pena per il delitto era ridotta alla misura di un anno e dieci mesi di reclusione e quella per la contravvenzione alla misura di un mese e dieci giorni di arresto ed Euro duemila di ammenda.

La Corte di appello non riteneva, però, di poter concedere il beneficio della sospensione condizionate sulla base dell’assorbente rilievo che la pena cumulata inflitta, evidentemente con il ragguaglio della pena pecuniaria, esorbitava dai limiti normativi per la concedibilità del beneficio (due anni).

Il ricorso si incentra esclusivamente sul diniego del beneficio della sospensione condizionale, che si assume erroneo, giacchè il giudicante avrebbe dovuto procedere a ragguagliare la pena pecuniaria secondo il nuovo ed attuale testo dell’art. 135 c.p. (250 Euro per giorno di pena detentiva; anzichè 38 Euro per giorno di pena detentiva). Ai fini di interesse, il nuovo testo dell’art. 135 c.p. doveva considerarsi norma più favorevole e quindi doveva applicarsi ex art. 2 c.p., comma 4.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Secondo quanto già puntualizzato da questa Corte, l’aggiornamento del criterio di ragguaglio fra pena pecuniaria e pena detentiva di cui all’art. 135 c.p. per effetto della L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 3, comma 62, incidendo sul limite previsto per la sospensione condizionale dall’art. 163 c.p., comma 1, è applicabile ai fatti pregressi in virtù della regola dettata dall’art. 2 c.p., comma 4, in quanto norma più favorevole al condannato. (Sezione 3, 14 gennaio 2010, Khandelwal, rv. 246335, che, appunto, in una fattispecie analoga a quella di interesse, ha annullato con rinvio la sentenza, ritenendo applicabile lo "ius superveniens", in un caso in cui la sospensione condizionale della pena era stata negata dal giudice di merito poichè la pena pecuniaria inflitta, ragguagliata con quella detentiva in base al criterio applicabile prima della modifica operata con la L. n. 94 del 2009, superava il limite del due anni;

sulla natura di norma "sostanziale" dell’art. 135 c.p., con conseguente applicabilità dell’art. 2 c.p., comma 4, v., sotto diverso profilo, Sezione 3, 30 novembre 1994, PM in proc. Veneri, rv.

200305).

La sentenza va annullata con rinvio affinchè il giudice torni a riesaminare il profilo del beneficio della sospensione condizionale della pena, che non potrà essere negato, nel caso, riproponendo l’erronea interpretazione qui censurata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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