T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-10-2011, n. 7813 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto l’articolo 60, comma 1, del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104, che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Rilevato: che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato:

che con il ricorso all’esame del Collegio si impugna il provvedimento demolitorio avente ad oggetto un ampliamento eseguito con una tettoia tamponata di 25 mq, una tettoia in legno di 4,80 mq, un’altra tettoia di 8,50 mq, un’ulteriore tettoia in legno di 7 mq chiusa su un lato realizzata sul terrazzo, un gazebo in legno di 10 mq ed un casotto in lamiera di 8 mq;

Ritenuto che, in relazione alle due opere richiamate in ultimo, non sussista l’interesse a ricorrere, attesa la loro demolizione, da parte della ricorrente, a seguito dell’ingiunzione disposta dal Comune;

Considerato che in ogni caso tutte le opere contestate hanno determinato una trasformazione del territorio, per cui la sanzione demolitoria risultava necessitata;

Ritenuto:

che, posta la necessità della corrispondenza tra il chiesto ed il giudicato, non sussista la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, sotto i profili dedotti in ricorso;

che, in particolare, non sia necessario individuare, sin dall’adozione dell’ordinanza di demolizione, l’area da acquisire, per il caso di inottemperanza, essendo previsto, all’art. 15, comma 3, della legge regionale n. 15/2008, che l’atto di accertamento definisca la consistenza dell’area da acquisire;

Considerato:

che, in ordine all’assunta assenza di propria responsabilità nella realizzazione degli interventi sanzioni, la ricorrente non fornisce alcuna prova;

che l’intervenuta affrancazione dell’area interessata dagli abusi non determina il venir meno dei presupposti per l’irrogazione della sanzione demolitoria;

Ritenuto:

che, ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990 e s.m.i., il carattere vincolato dell’attività posta in essere nella specie dall’Amministrazione comunale comporti che la dedotta mancata comunicazione di avvio del procedimento non possa determinare l’annullamento del provvedimento impugnato;

che la invocata presentazione ex post della domanda di accertamento di conformità, in relazione a tutte le opere sanzionate nel frattempo non demolite, non incida sulla legittimità del provvedimento gravato, atteso che detta istanza introduce un procedimento autonomo;

che in conclusione il ricorso sia infondato e debba essere rigettato;

che, in considerazione della soccombenza della ricorrente, nulla debba disporsi in ordine alle spese, ai diritti ed agli onorari di difesa, in assenza di costituzione del Comune intimato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione I Quater – definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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