Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-01-2012, n. 1247 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che la Corte di appello di Genova con decreto del 29 ottobre 2001 rigettava il ricorso della s.r.l. Buffalo onde ottenere l’equa riparazione per la irragionevole durata di un processo di opposizione ad un decreto ingiuntivo, durato 10 anni, che pur avrebbe dovuto durare tre anni, sia perchè una parte dei rinvii che tale eccessiva durata avevano determinato era imputabile alle parti, sia perchè il periodo di 4 anni imputabile ad inerzia dell’Ufficio, non dava comunque diritto alla società ad ottenere il chiesto indennizzo;

Che la statuizione è stata cassata da questa Corte con sentenza 12808 del 30 settembre 2003; e che la Corte di appello di Genova con decreto del 23 gennaio 2009 per il periodo suddetto ha liquidato alla società un indennizzo pari ad Euro 4.000, con gli interessi legali dalla data del decreto stesso;

Che la Buffalo ha proposto ricorso per cassazione affidato a 6 motivi, con i quali ha lamentato la durata irragionevole del processo come accertata dal giudice di merito ed il periodo eccessivo addebitato ai rinvii chiesti dalle parti; nonchè la decorrenza degli interessi legali che andava disposta dalla domanda giudiziale;ed infine l’incongrua liquidazione delle spese processuali; e che il Ministero non ha spiegato difese, osserva:

A) Per il carattere chiuso del processo di rinvio non era più censurabile (1^ e 2^ motivo) l’accertamento relativo alla durata ragionevole del processo (peraltro indicata in 3 anni dal primo decreto della Corte di merito), nè quello sulla imputabilità dei rinvii per una durata complessiva di 3 anni,in relazione ai quali questa Corte aveva respinto il primo motivo del ricorso della Buffalo. La Cassazione invece ne aveva accolto la censura relativa al periodo novembre 1995-novembre 1999,confermando che lo stesso doveva qualificarsi irragionevole e, quindi,dando mandato alla Corte di appello di liquidare per tale lasso di tempo l’indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2: mandato questo puntualmente assolto dal giudice di rinvio che lo ha determinato proprio nella misura di Euro 1.000 per anno,ritenuta congrua dalla CEDU e, peraltro, non contestata in questa sede di legittimità. B) Va invece accolta la doglianza relativa alla decorrenza degli interessi legali sulla somma liquidata (3^ motivo), avendo questa Corte ripetutamente affermato che detti interessi sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione per superamento della ragionevole durata del processo vanno riconosciuti dal momento della domanda azionata dinanzi alla corte d’appello, non già a decorrere dalla sentenza: nonostante che prima della statuizione giudiziale il credito, che accede ad un’obbligazione riconducibile nell’ambito della previsione di cui all’art. 1173 cod. civ., di natura indennitaria e non risarcitoria, sia incerto ed illiquido (Cass. 18105/2005;2382/2003). Assorbiti i restanti motivi del ricorso,il Collegio deve cassare il decreto impugnato in relazione alla censura accolta; e,non essendo necessari ulteriori accertamenti, decìdere nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.,condannando il Ministero a corrispondere alla società gli interessi legali sulla somma di Euro 4.000 dalla domanda giudiziale di equa riparazione.

Atteso l’esito globale della lite le spese del giudizio vanno poste a carico del Ministero in ragione di due terzi e liquidate come da dispositivo; mentre il restante terzo va interamente compensata tra le parti.

P.Q.M.

La Corte, rigetta i primi due motivi del ricorso, accoglie il terzo ed assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito condanna il Ministero della giustizia a corrispondere alla soc. Bufalo gli interessi legali sulla somma di Euro 4.000 liquidata a titolo di indennizzo,dalla data della domanda giudiziale; nonchè al pagamento di due terzi delle spese processuali che liquida nell’intero per ciascuna delle fasi del giudizio di merito in complessivi Euro 880,00, di cui Euro 380,00 per diritti e 450,00 per onorari, e per ciascuno dei due giudizi di legittimità in complessivi Euro 750,00, di cui Euro 650,00 per onorari, unitamente al rimborso forfetario delle spese generali ed agli accessori di legge. Dichiara interamente compensato tra le parti il restante terzo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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