T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-10-2011, n. 7812 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto l’articolo 60, comma 1, del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104, che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Rilevato: che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato:

che con il presente ricorso si censura il provvedimento del Comune di Roma, identificato in epigrafe, con cui si ingiunge la demolizione di una canna fumaria, ai sensi dell’art. 19 della legge regionale n. 15/2008;

che, con precedente sentenza 2.12.2010, n. 35023, questo Tribunale ha accolto il ricorso n. 4839/2010 avverso la determinazione dirigenziale 3.5.2010, n. 756, recante la medesima sanzione, limitatamente alla parte in cui esso non contemplava l’acquisizione del parere di cui all’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, ricadendo l’abuso in zona "A";

che detta sentenza, nell’accogliere parzialmente il richiamato ricorso e nel ritenere, invece, infondate tutte le altre censure dedotte, ha fatto salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione comunale in relazione all’abuso contestato;

che il provvedimento in esame, conformandosi a quanto indicato nella citata sentenza n. 35023/2010, ha richiamato opportunamente la richiesta del parere consultivo alla Soprintendenza ai Beni ed alle Attività culturali, così come prescritto dall’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, che già in precedenza aveva inviato, rispetto alla quale questa è rimasta silente nel termine devolutivo di 60 giorni, ed ha, perciò, determinato di irrogare nuovamente la sanzione demolitoria già comminata con il citato provvedimento n. 756/2010;

che, infatti, la predetta disposizione normativa, cui l’art. 19 della legge regionale n. 15/2008, stabilisce che quando gli interventi in assenza o in difformità da denuncia di inizio attività siano realizzati in zona "A", è necessario richiedere tale parere in ordine alla scelta della sanzione – pecuniaria o demolitoria;

che il superamento del termine, ivi stabilito, di 60 giorni per esprimere il parere in questione comporta che l’Amministrazione comunale sia chiamata a decidere il tipo di sanzione da comminare, il che è quanto ha fatto correttamente nella specie il Comune di Roma;

che il parere favorevole alla realizzazione dell’intervento colpito dalla sanzione già espresso in precedenza dalla Soprintendenza con atto 29.11.2004, prot. n. 2283, aveva una valenza del tutto differente, essendo riferita all’assenza di vincolo, mentre quello richiesto dal Comune intimato con nota 4.12.2009, prot. n. 92070, concerne la scelta del tipo di sanzione da irrogare, stante comunque il ritenuto illecito edilizio;

che, pertanto, contrariamente a quanto assunto da parte ricorrente, si è determinata non già una violazione di giudicato, bensì la sua esatta esecuzione;

che le altre censure siano inammissibili, in quanto costituiscono mere riproposizioni di doglianze già dedotte in relazione al precedente provvedimento, di cui quello impugnato con il presente ricorso costituisce una riedizione, salvo che per la parte concernente la richiesta di parere alla Soprintendenza ai Beni ed alle Attività culturali, e respinte da questo Tribunale con la menzionata sentenza n. 35023/2010;

che in conclusione il ricorso sia infondato e debba essere rigettato;

che, in ordine alle spese, ai diritti ed agli onorari, essi seguano la soccombenza, ponendosi a carico della Società ricorrente, e debbano quantificarsi come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione I Quater –

definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna la Società ricorrente alle spese di giudizio, in favore del Comune resistente, forfetariamente quantificate in Euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *