Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-01-2012, n. 1246 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto emesso il 29 luglio 2008 la Corte d’appello di Roma condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore dei sigg. G.L., + ALTRI OMESSI della somma di Euro 4.000,00, cadauno, a titolo di equa riparazione, ex art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, per la violazione, per anni quattro, del termine ragionevole del processo da essi promosso dinanzi al Tar del Lazio nei confronti del Ministero della Giustizia, per ottenere la rivalutazione monetaria e gli interessi legali su compensi tardivamente percepiti a seguito dell’inquadramento definitivo nelle qualifiche professionali, e del successivo giudizio di ottemperanza; con gli interessi legali dalla data del decreto e la rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 900,00 per onorari, Euro 300,00 per diritti ed Euro 50,00 per spese, oltre gli accessori di legge, da distrarre in favore dei due difensori antistatari.

Avverso il provvedimento non notificato, i suddetti soggetti, salvo il P., proponevano ricorso per cassazione, notificato il 27 ottobre 2009, deducendo, in due motivi, l’erronea decorrenza degli interessi dalla data della decisione, anzichè della domanda, e la liquidazione troppo riduttiva delle spese processuali poste a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri soccombente.

Quest’ultima non si costituiva in giudizio.

All’udienza del 28 novembre 2011 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

All’esito della deliberazione in camera di consiglio, il collegio disponeva la redazione della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

E’ fondato il primo motivo relativo alla decorrenza degli interessi che, come in tutti i giudizi di condanna al pagamento di una somma a titolo indennitario per un’obbligazione ex lege ( art. 1173 cod. civ.), va fissata a partire dalla data della domanda.

Il decreto impugnato deve essere quindi cassato in parte qua e in assenza della necessità di ulteriori accertamenti di fatto va riformato nel merito, con la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento della sorte-capitale di Euro 6000,00 per ciascuno dei ricorrenti, con gli interessi legali dalla domanda.

L’accoglimento del predetto motivo comporta l’assorbimento dell’ultima censura, riguardante il regolamento delle spese processuali ( art. 336 c.p.c., comma 1), ma solo per gli 8/9 delle spese unitariamente liquidate nel decreto impugnato, dal momento che uno degli originari attori non ha proposto ricorso per cassazione.

Le stesse vanno quindi liquidate, come in dispositivo, sulla base del valore della causa ritenuto in sentenza e della semplicità delle questioni trattate; e compensate per la metà, in ordine alla fase di legittimità, tenuto conto dell’accoglimento solo parziale del ricorso.

Al riguardo, occorre rilevare, in punto di diritto, che nel proporre frazionatamente numerosi ricorsi aventi eguale oggetto e contenuto, fondati come sono sulla medesima violazione del termine ragionevole di un unico processo promosso dinanzi al Tar e proseguito poi in secondo grado dinanzi al Consiglio di Stato, le parti hanno commesso un evidente abuso del processo, dilatando, senza necessità alcuna, gli oneri processuali fino al provvedimento di riunione ex art. 74 cod. proc. civ. (Cass. sez. unite, 15 Novembre 2007 n. 23.726)- Pertanto sin dall’inizio – e non solo dalla riunione, secondo la regola di cui al D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 5, comma 4, applicabile agli ordinari casi di connessione di cause pendenti dinanzi al medesimo giudice ( art. 274 cod. proc. civ.) – si deve procedere alla liquidazione di un’unica voce di onorari, così come di diritti, come correttamente ritenuto già dalla Corte d’appello di Roma (Cass., sez. 1, 3 maggio 2010, n. 10634;).

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione alla mancata attribuzione degli interessi legali dalla domanda alle parti ricorrenti L.G., + ALTRI OMESSI nonchè, per 8/9, con riferimento alle spese ivi liquidate;

– decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dalla data della domanda giudiziale, in favore delle parti ricorrenti sopraindicate, degli interessi legali sulla somma di Euro 4000,00 liquidata a ciascuno;

– condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rifusione delle spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 1500,00 per onorari ed Euro 1500,00 per diritti, oltre le spese generali e gli accessori di legge, con distrazione in favore degli avvocati Giovanni Battista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, antistatari; nonchè di metà delle spese del giudizio di cassazione, frazione liquidata nella somma complessiva di Euro 650,00, di cui Euro 600,00 per onorari, oltre le spese generali degli accessori di legge, con compensazione della residua metà e distrazione in favore dell’avvocato Ferdinando Emilio Abbate, antistatario.

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