Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-07-2011) 20-09-2011, n. 34371

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 9.6.2010 il Tribunale di Treviso ha applicato nei confronti di M.M. la pena ritenuta di giustizia – e concordata tra le parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. – per il reato di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 187 C.d.S. (accertato l'(OMISSIS)).

Ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Venezia denunciando la mancata confisca del veicolo, obbligatoria in relazione al reato contestato al M., affermando che dal verbale di accertamenti urgenti redatto dalla Guardia di Finanza di Treviso in data 12 novembre 2008 il veicolo stesso risultava di proprietà dell’imputato.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

Per quanto riguarda la omessa statuizione in ordine alla confisca del veicolo, vanno fatte alcune osservazioni in ragione dello ius superveniens costituito dalla L. n. 120 del 2010 entrata in vigore nelle more del processo.

Le disposizioni normative di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S. sono state parzialmente modificate dalla L. 29 luglio 2010, n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". In particolare, lo specifico richiamo all’art. 224 ter C.d.S., introdotto dalla richiamata L. n. 120 del 2010 (intitolato "Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato"), fa fondatamente ritenere, alla stregua di una interpretazione organica delle norme di riferimento, che la confisca, prevista per la guida sotto l’influenza di sostanze psicotrope, nonchè per la più grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza e per il reato di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, è ora qualificata come sanzione amministrativa, e non più penale come in precedenza, sciogliendo dubbi interpretativi, era stato affermato da questa Corte (Sez. Un. 25 febbraio 2010, Rv.247042) e dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 196/2010).

Dunque, il legislatore operando una specifica scelta, ha optato per la natura amministrativa della confisca di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S. in riferimento alle ipotesi di reato sopra ricordate, e per la natura amministrativa anche della procedura di sequestro del veicolo (art. 224 ter C.d.S.).

Ma, pur con l’entrata in vigore della ennesima modifica al C.d.S., è rimasto fermo l’obbligo (previsto per espressa disposizione di legge anche prima dell’ultima novella di cui alla L. n. 120 del 2010, in quanto introdotto con la riforma del 2008 entrata in vigore prima del fatto addebitato al M.) per il giudice di disporre la confisca (quale sanzione amministrativa accessoria, al pari della sospensione della patente di guida) nel caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena per quei reati per i quali la stessa è prevista dalla legge quale ulteriore conseguenza.

Dunque, analogamente a quanto avviene già per l’applicazione (obbligatoria) della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, il giudice dispone la confisca con sentenza che a cura del cancelliere viene trasmessa in copia al prefetto competente (art. 224 ter C.d.S., comma 2 come novellato), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

In effetti, la trasformazione della natura giuridica del vincolo reale da penale ad amministrativo non implica la violazione del principio di legalità previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 1 in tema di sanzioni amministrative.

Invero, il citato art. 1 recita "nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione", quest’ultima da intendersi, ovviamente, "amministrativa". Ma la violazione, per il caso che ci occupa (art. 187 C.d.S.), non integra un’ipotesi di condotta illegale amministrativa, ma esclusivamente penale, solo che per essa si applica anche una sanzione che ha natura amministrativa (confisca).

Sul punto concernente la confisca, l’impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, con rinvio al Tribunale che si pronuncerà al riguardo tenuto conto di quanto sopra precisato, procedendo alle opportune verifiche circa l’effettiva appartenenza al M. (come affermato dal P.G. ricorrente) del veicolo condotto da quest’ultimo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la confisca del veicolo, con rinvio al Tribunale di Treviso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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