T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-10-2011, n. 7811 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto l’articolo 60, comma 1, del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104, che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Rilevato: che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato che con il ricorso in esame si impugnano i provvedimenti identificati in epigrafe, con cui si dispone la sospensione della lottizzazione abusiva che sarebbe stata eseguita con la costruzione di un manufatto composto di piano interrato, piano terra e piano primo non ancora tamponato;

Ritenuto che, fermo restando il potere sanzionatorio del Comune in relazione all’abusiva realizzazione del fabbricato, tuttavia, non si individui la contestata lottizzazione abusiva sotto alcuno dei profili possibili;

Considerato:

che, stante la contestazione con esclusivo riferimento al suddetto manufatto e non già ad eventuali opere di urbanizzazione (non rilevando integrazioni in giudizio, ad opera della difesa comunale), non risulta essersi sostanziata la lottizzazione materiale;

che non si ravvisano neppure i caratteri della lottizzazione negoziale, atteso che il terreno su cui è stato costruito il fabbricato in questione è stato acquistato dalla ricorrente nella stessa consistenza nella quale era pervenuta alla sua dante causa e non è stato eseguito alcun frazionamento preordinato ad eventuali trasformazioni del territorio;

Ritenuto:

che i provvedimenti siano illegittimi e da annullare ed il ricorso da accogliere, pur restando salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intendesse adottare con riferimento al fabbricato abusivo de quo;

che le spese, i diritti e gli onorari seguano la soccombenza, ponendosi a carico del Comune resistente, e debbano quantificarsi come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione I Quater – definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione resistente.

Condanna quest’ultima alle spese di giudizio, in favore della ricorrente, forfetariamente quantificate in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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