T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-10-2011, n. 7810 Sanzioni amministrative e pecuniarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto l’articolo 60, comma 1, del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104, che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Rilevato: che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato che con il presente gravame si impugna il provvedimento con cui si ingiungono il pagamento della sanzione pecuniaria di 2.500,00 Euro e la demolizione, ai sensi dell’art. 16, comma 5, della legge regionale n. 15/2008, di opere realizzate in zona "A", integranti un cambio di destinazione d’uso con opere, in particolare di lavori di trasformazione di un vano caldaia in superficie residenziale;

Considerato che tale mutamento di destinazione d’uso ha determinato un aumento della superficie utile, con aumento del carico urbanistico;

Rilevato che nessuna censura viene denunciata con specifico riguardo alla sanzione pecuniaria;

che tali opere richiedevano il permesso di costruire o, in alternativa, la cd. D.I.A. pesante;

Considerato:

che nella specie sussisteva una D.I.A., tuttavia divenuta inefficace, in forza di provvedimento del Comune in data 11.11.2010, n. 2551, richiamato nell’ordinanza di sospensione dei lavori e non impugnato;

che appaiono evidenti le ragioni, sopra evidenziate, per cui le opere sono abusive e da sanzionare nel modo in concreto impiegato;

che il parere consultivo della Soprintendenza per i Beni e le Attività culturali, intervenuto ben oltre il perfezionamento del silenzio devolutivo, ha valutato esclusivamente l’insussistenza di vincoli sull’area considerata, "ferma restando la competenza comunale in merito alla verifica della conformità dell’intervento (…) alle vigenti normative urbanistiche ed edilizie";

che i successivi lavori di parziale demolizione di quanto contestato naturalmente non possono incidere sulla legittimità della determina impugnata;

Ritenuto:

che in conclusione il ricorso sia infondato e debba essere infondato;

che sussistano i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, dei diritti e degli onorari di difesa, in ragione della peculiarità delle opere realizzate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione I Quater – definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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