T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-10-2011, n. 7779 Atti amministrativi diritto di accesso Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 27 aprile 2011 e depositato il successivo 16 maggio 2011, la ricorrente, in atto ristretta in regime di 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 presso la Casa Circondariale de L’Aquila, veniva a conoscenza da una nota affissa in carcere in data 7 gennaio 2010 che "a seguito di disposizioni ministeriali" era stato ripristinato il "controllo manuale" anche per i movimenti interni alla Sezione", in deroga alle norme di cui all’art. 35, comma 2 lett. d) in combinato disposto con l’art. 35, comma 4 lett. d) del Regolamento di istituto.

Espone, ancora l’interessata di avere inoltrato tramite il proprio difensore apposita richiesta per conoscere le "Disposizioni ministeriali" cui si faceva riferimento nella predetta nota, rappresentando la particolare delicatezza per ella rivestita dalla questione, dato il regime carcerario al quale è sottoposta. Sulla richiesta l’Amministrazione dapprima serbava il silenzio e solo successivamente le comunicava oralmente il rigetto della sua richiesta.

Col ricorso l’interessata oppone:

– Violazione dell’art. 2 e dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere, manifesta illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta;

– Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 della legge 26 luglio 1975, n. 354 in combinato con l’art. 74 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.

Conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso e per l’effetto dichiarare la illegittimità del silenzio serbato sulla sua istanza e di ordinare all’Amministrazione l’accesso agli atti richiesti.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio, rassegnando conclusioni opposte a quelle di parte ricorrente.

Con istanza depositata l’11 maggio 2011 la ricorrente ha richiesto l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, ma l’apposita Commissione istituita presso il Tribunale amministrativo regionale l’ha rigettata con provvedimento n. 485 del 9 giugno 2011.

Il ricorso è pervenuto alla Camera di Consiglio del 5 luglio 2011 alla quale la difesa di parte ricorrente ha insistito nella reiterazione della richiesta di ammissione al gratuito patrocinio presentata il precedente 4 luglio e nella discussione ha insistito pure nelle già prese conclusioni.

Non reperendosi agli atti la reiterazione della richiesta di parte ricorrente relativa all’ammissione al gratuito patrocinio, il Collegio ha disposto un’istruttoria con ordinanza del 29 luglio 2011, a n. 6811, eseguita la quale il ricorso infine è stato trattenuto in decisione alla Camera di Consiglio del 6 ottobre 2011.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è irricevibile.

Come esposto in narrativa esso è instaurato dalla ricorrente, in atto astretta in regime di 41 bis della legge n. 354 del 1975 presso la Casa Circondariale de L’Aquila, come impugnativa del silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione sulla richiesta presentata dalla stessa in data 27 gennaio 2011 volta ad ottenere l’accesso al "provvedimento Ministeriale" cui si faceva riferimento nella nota affissa in data 7 gennaio 2011 e per l’accesso agli atti relativi al provvedimento che dispone i controlli manuali anche per i movimenti interni alla Sezione delle detenute in regime 41 bis.

2. L’Amministrazione oppone che in realtà ogni disposizione impartita per ragioni di ordine e di sicurezza interne è sottratta all’accesso ai sensi dell’art. 3 del DM n. 115 del 1996, come riportato nella nota del 17 febbraio 2011 predisposta in riscontro all’istanza dell’interessata e che la stessa tuttavia si è rifiutata di sottoscrivere.

Eccepisce che la richiesta di accesso presentata da detenuti non avvierebbe neppure un procedimento amministrativo in senso tecnico.

Nel caso in esame le finalità preventive proprie del regime detentivo di cui all’art. 41 bis O.P. devono essere considerate nettamente preminenti rispetto alle esigenze di conoscibilità degli atti che, peraltro, non ledono alcun diritto soggettivo.

3. In via preliminare si pone una questione di ricevibilità del ricorso.

La ricorrente alla sua richiesta di accesso del 27 gennaio 2011 ha ottenuto una risposta a prot. 17 febbraio 2011 ed in calce alla stessa risulta il timbro "comunicato al detenuto in data 22 febbraio 2011" e la dicitura "rifiuta di firmare" con la sottoscrizione del responsabile e coordinatore dell’ufficio matricola del carcere, ma il ricorso risulta notificato il 27 aprile 2011 ben oltre i trenta giorni previsti dall’art. 116, comma 1 del Codice di rito stante il quale "Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all’amministrazione e agli eventuali contro interessati.".

La norma nel recepire la parte processuale della disciplina del diritto di accesso recata dall’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ha modificato il quarto comma cui il successivo quinto comma faceva riferimento per disciplinare il ricorso in materia di accesso e laddove detta norma si esprimeva in termini di "diniego in forma tacita" ha chiarito che il ricorso va proposto entro trenta giorni sia nel caso in cui la richiesta di accesso sia negata con una "determinazione" esplicita sia nel caso in cui l’amministrazione serbi "silenzio" su di essa.

Non è proprio più possibile equivocare – ammesso che ci fosse equivoco – tra le due ipotesi del silenzio rifiuto in materia di accesso e del silenzio inadempimento, operando una sorta di assimilazione del primo con il secondo che, disciplinato, sul piano sostanziale, dall’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e sul piano processuale dall’art. 31, comma 2 gode di un termine di un anno, per così dire più vantaggioso per il ricorrente, ai fini della proposizione dell’azione rispetto a quello più breve di trenta giorni previsto per la proposizione del ricorso avverso il silenzio rifiuto in materia di accesso.

Nel caso in esame è bene chiarire che nessun silenzio si è formato sull’istanza di accesso presentata dalla ricorrente, perché vi è stato un diniego espresso ed anche se, in data 22 febbraio 2011, l’interessata si è rifiutata di firmare in calce alla nota con la quale le si comunicava il ridetto diniego, il rifiuto equivale a notificazione in mani proprie ai sensi dell’art. 138, II comma c.p.c., norma ritenuta applicabile anche ai procedimenti amministrativi dalla giurisprudenza in materia (Consiglio di Stato, sezione IV, 5 ottobre 2004, n. 6490); con la conseguenza che il ricorso notificato il 27 aprile 2011 avverso un atto espresso di risposta alla istanza della interessata, adottato due mesi prima, appare proposto in violazione del termine di trenta giorni di cui all’art. 116 del Codice del processo amministrativo.

4. Come esposto in narrativa, parte ricorrente ha ripresentato, in data 14 settembre 2009 e per il tramite del difensore, la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già rigettatale dalla apposita Commissione presso il TAR.

Allo stato del ricorso e per le superiori considerazioni che impediscono l’analisi dello stesso, l’istanza viene respinta.

5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Respinge la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Condanna la ricorrente N.D.L. al pagamento delle spese del presente giudizio in Euro 1.000,00 a favore del Ministero della Giustizia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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