Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-01-2012, n. 1243

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 4 giugno 2002 il sig. Ru.Nu. conveniva dinanzi al Tribunale di Catania il proprio coniuge, signora R.C., per sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, dopo che con sentenza 11 febbraio 2000 il medesimo tribunale aveva pronunciato la separazione personale;cui non era seguita mai la riconciliazione. Chiedeva che l’assegno mensile a suo tempo fissato in complessive L. 1.600.000 per il mantenimento della moglie e dei due figli venisse ridotto di L. 350.000 a seguito dell’acquisita indipendenza economica di uno di essi.

Costituitasi in giudizio, con comparsa depositata all’udienza di prima comparizione dinanzi al giudice istruttore, la signora R. non si opponeva alla domanda principale, ma chiedeva in via riconvenzionale l’attribuzione di un assegno di mantenimento, per sè e la figlia non autosufficiente, in misura non inferiore ad Euro 1073,34.

Con sentenza 16 novembre 2005 il Tribunale di Catania pronunziava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e dichiarava inammissibile, per tardività, la domanda riconvenzionale avente ad oggetto l’assegno di mantenimento; con compensazione delle spese di giudizio.

Il successivo gravame della signora R. era respinto dalla Corte d’appello di Catania con sentenza 30 novembre 2006.

La corte territoriale motivava:

– che il riconoscimento, in sede di separazione coniugale, del diritto al mantenimento non costituiva, di per sè solo, titolo per ottenere l’assegno divorzile, in carenza di domanda tempestiva della parte;

– che era irrilevante a tal riguardo la disponibilità espressa dal Ru. a corrispondere ancora il contributo posto a suo carico con la sentenza di separazione;

Avverso la sentenza, non notificata, la signora R. proponeva ricorso per cassazione, notificato il 21 dicembre 2007, con cui deduceva, in un unico motivo, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., L. 1 ottobre 1970, n. 898, art. 5, artt. 1322 e 1326 cod. civ., nonchè la carenza di motivazione nella ritenuta inammissibilità della richiesta di un assegno divorzile di mantenimento, che non costituiva domanda in senso tecnico: senza neppure tener conto che già la domanda principale del sig. Ru. conteneva la proposta di un contributo di mantenimento, sia pure di ammontare ridotto, ed era stata da lei accettata.

Il sig. Ru. non svolgeva attività difensiva.

All’udienza del 28 novembre 2011 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

E’ infondata la doglianza relativa alla dichiarata inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dalla R. per ottenere un assegno di mantenimento divorzile per il proprio mantenimento. In materia di assegno di divorzio, che costituisce oggetto di un diritto disponibile, condizionato dall’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente per conservare il tenore di vita condotto in costanza di matrimonio, il detto coniuge è gravato dall’onere, non intaccato dai poteri ufficiosi d’indagine spettanti al giudice, di formulare tempestivamente la domanda relativa, corredata di idonei mezzi di prova (Cass., sez. 1, 3 novembre 2004, n. 21080).

Solo i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali della prole, tra i quali rientrano anche quelli di attribuzione e determinazione di un assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario, possono essere adottati d’ufficio, essendo rivolti a soddisfare esigenze e finalità pubblicistiche sottratte all’iniziativa ed alla disponibilità delle parti (Cass., sez. 1, 13 gennaio 2004, n. 270). Nel giudizio di divorzio il termine di 20 giorni prima dell’udienza di comparizione dinanzi al giudice istruttore segna il limite per la proposizione della domanda riconvenzionale di riconoscimento dell’assegno divorzile (Cass., sez. 1, 12 settembre 2005, n. 18.116; Cass., sez. 1, 10 marzo 2004, n. 4903). Pertanto, la costituzione della signora R. all’udienza di prima comparizione (all’epoca, ex art. 180 cod. proc. civ.) è stata tardiva (art. 166 cod. proc. civ.): con la conseguente preclusione della sua domanda riconvenzionale volta ad ottenere l’assegno di mantenimento (art. 167 c.p.c., comma 2).

E’ invece fondata la seconda censura mossa, nel contesto del medesimo motivo, dalla ricorrente.

La Corte d’appello di Catania ha ingiustificatamente svalutato il contenuto della domanda di cessazione degli effetti civili proposta dal Ru. nella parte in cui egli stesso riconosceva di dovere un contributo di mantenimento al coniuge, precisato anche nel quantum.

Il sig. Ru. aveva infatti chiesto, in sede di edictio actionis, che l’assegno mensile, a suo tempo fissato a suo carico in complessive L. 1.600.000 per il mantenimento della moglie e dei figli, venisse ridotto di L. 350.000 a causa della sopravvenuta indipendenza economica del figlio A..

Entro i limiti predetti, il riconoscimento del contributo di mantenimento costituiva, quindi, un dato acquisito; e solo la sua riduzione, per la causa petendi allegata, apparteneva al thema decidendum: con la conseguenza che la tardività della domanda riconvenzionale della signora R. – che intendeva ottenere, altresì, una maggiorazione ad Euro 1073,34 dell’assegno di mantenimento in favore suo e della figlia P. (riconoscendo, invece, il venir meno dei presupposti per il mantenimento dell’altro figlio, divenuto maggiorenne e autosufficiente) – non poteva travolgere l’altrui riconoscimento del minor credito, a pena di ultrapetizione.

La sentenza deve essere quindi cassata in parte qua.

In assenza della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, si può decidere la causa nel merito (art. 384 c.p.c., comma 2) e quindi attribuire alla signora R. un assegno di Euro 464,81, dal passaggio in giudicato della sentenza sul divorzio.

In considerazione della natura della causa e del comportamento delle parti, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, attribuisce a R.C. un assegno di Euro 464,81 dal passaggio in giudicato dalla sentenza sul divorzio;

Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *