Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-07-2011) 20-09-2011, n. 34368

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che ha ritenuto M.G. responsabile di aver tentato di forzare la porta di servizio di una trattoria per impossessarsi di beni contenuti all’interno e lo ha condannato alla pena di 16 mesi di reclusione e 600,00 Euro di multa.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato. Con un primo motivo deduce manifesta illogicità di motivazione per avere la Corte di appello, sia pure con motivazione diversa da quella del giudice di primo grado, confermato la sentenza di primo grado; la Corte si è basata esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal teste F., senza tenere conto che nelle circostanze di luogo e tempo (era di notte e il luogo era buio) il riconoscimento non poteva essere certo.

Con il secondo motivo contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche senza aver considerato le disagiate condizioni di vita dell’imputato.

Motivi della decisione

1.1. Il ricorso è inammissibile in quanto propone censure non consentite davanti a questa Corte.

Il ricorrente prospetta infatti il dubbio circa il riconoscimento effettuato dal teste F. senza tenere conto che la sentenza qui impugnata riferisce che costui aveva riconosciuto con certezza l’imputato come la persona che si era fermata davanti alla trattoria e cercava di forzarne la porta; del tutto generiche si rivelano le contestazioni mosse volte in realtà a prospettare una diversa ricostruzione delle risultanze processuali. La censura è inammissibile in quanto al di fuori dei vizi deducibili. Non sono evidenziate, come imposto dalla norma, manifeste carenze o illogicità della motivazione, rese immediatamente palesi dalla lettura della sentenza impugnata. E’ noto che ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e) i vizi della motivazione, (e quindi anche l’eventuale travisamento dei fatti deducibile sotto questo profilo) devono risultare "dal testo del provvedimento impugnato", e non possono derivare da un controllo della Corte di Cassazione sulla interpretazione delle prove che è compito del giudice di merito.

Anche a seguito delle modifiche introdotte all’606 c.p.p., comma 1, lett. e) dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, il ricorso non può riguardare la verifica della rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali e non è consentito sollecitare alla Cassazione una rilettura degli elementi di fatto, atteso che tale valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito.

Sufficientemente motivata è la valutazione negativa circa la concessione delle attenuanti generiche sulla base dei precedenti penali dell’imputato.

2.Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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