T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-10-2011, n. 7778

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

ATTESO che il ricorso appare infondato;

RILEVATO che col ricorso l’interessato impugna il diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato stagionale opposto dal Consolato d’Italia in Dhaka con la motivazione che il passaporto risulta "manomesso" alla pagina 3;

CONSIDERATO che avverso tale motivazione l’interessato oppone:

1. violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 286/1998, come dimostrato dalla completa assenza di motivazione nell’atto gravato;

2. travisamento dei fatti e carente istruttoria, rilevabili nella circostanza che il diniego di visto risulterebbe motivato per la contraffazione del passaporto, come emerge dal tenore letterale dell’atto, mentre il passaporto sarebbe esattamente quello che gli è stato rilasciato dall’Autorità preposta;

RILEVATO che la prima censura non può essere condivisa alla luce del principio per cui, in assenza dei requisiti di cui all’art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 286 del 1998 e s.m.i. i provvedimenti di diniego di visto sono espressione di potere vincolato dell’amministrazione con la conseguenza che non richiedono altra motivazione se non quella della rilevata violazione di legge (TAR Lazio, sezione I quater, 10 marzo 2011, n. 2180 e la sentenza ivi citata: TAR Lazio, sezione I ter, 9 settembre 2009, n. 8425);

RILEVATO ancora, nel merito della censura, che non appare sussistere la rilevata falsa applicazione dell’art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 286 del 1998 atteso che il visto di ingresso può essere concesso alle condizioni da detta norma previste, sempre che però il soggetto sia in possesso di "passaporto valido", come richiesto dal precedente comma 1 e tale di certo non può essere considerato il passaporto che risulti "manomesso" come stabilito dallo stesso art. 4, comma 2 del decreto legislativo citato al quale è stata aggiunta espressamente la disposizione relativa alle conseguenze della presentazione di documentazione falsa dalla legge 30 luglio 2002, n. 189: "La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l’inammissibilità della domanda." e secondo la pur costante giurisprudenza in materia: Consiglio Stato, sez. VI, 03 giugno 2010, n. 3515;

RILEVATO che, in ordine alla seconda censura, essa appare assorbita dalla contestazione della prima, a fronte della chiara lettera della norma di cui all’art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 286 del 1998 e s.m.i. che comporta l’automatica inammissibilità della domanda di visto in presenza di documentazione contraffatta;

RITENUTO che pertanto il provvedimento vada trovato scevro dalle dedotte censure e che, di conseguenza, il ricorso vada respinto;

CONSIDERATO che, quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente M.K.M. al pagamento di Euro 750,00 per spese di giudizio ed onorari a favore del Ministero degli Affari Esteri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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