Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-01-2012, n. 1241 Alimenti e mantenimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In un procedimento di separazione giudiziale tra i coniugi G. G. e N.M., la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza 17-3/3-7-2006, confermava la sentenza del Tribunale di Bologna in data 20-9/5-10-2005, che aveva disposto assegno di mantenimento a favore del N..

Ricorre per cassazione la G., sulla base di due motivi.

Resiste, con controricorso, il N..

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Il ricorrente lamenta violazione di legge ( art. 156 c.c., artt. 36 e 38 Cost.) nonchè vizio di motivazione, in punto assegno di mantenimento. Non si ravvisa violazione alcuna di legge nè vizio motivazionale.

Il Giudice a quo ha esaminato le condizioni economiche delle parti, e considerato l’importo dell’assegno, già determinato, che, secondo la sentenza impugnata, con valutazione di fatto insuscettibile di controllo in questa sede, contempera l’obbligo di solidarietà coniugale con le esigenze di vita della G..

Le entrate di quest’ultima – secondo il Giudice a quo – sono quasi triple di quelle del marito, invalido al 100% e titolare di una pensione di Euro 435,00.

Nè si potrebbe sostenere, come fa la ricorrente, che ad un’invalidità al 100% dovrebbe corrispondere una pensione più elevata: è evidente che deve farsi riferimento all’importo pensionistico al momento del giudizio di merito.

Eventuali successivi incrementi, semmai, potrebbero giustificare una domanda di modifica delle condizioni di separazione.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Sussistono motivi equi, collegati alla posizione delle parti e alla vicenda processuale, per una compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese del presente giudizio tra le parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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