T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-10-2011, n. 7776 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza e ingiunzione di demolizione n. 4 del 5.4.2011, notificata in data 3.5.2011, il responsabile all’urbanistica del Comune di Marcellina ha ordinato al ricorrente la demolizione di alcuni fabbricati.

In particolare, si tratta di: "costruzione di una rampa di accesso delle dimensioni di 24,00 m X 3,20 m; la rampa è delimitata da un muro di cemento armato rivestito in pietra con altezza di m 1,20 e 0,30 m di spessore; un muro di contenimento in c.a. in fase di rivestimento con pietra, della lunghezza di circa 30,00 m e un’altezza variabile da 0,15 m a 2,60 m; la sopraelevazione di un muro in c.a. esistente in cemento di circa 0,60 m per tutta la lunghezza su cui sono state poste fioriere; la costruzione di una strada, di forma ellittica, della lunghezza di circa 222,00 m per una larghezza di circa 3,80 m. lungo il tracciato a monte sono stati realizzati piccoli sbancamenti; realizzazione di una strada della lunghezza di circa 40,00 m per una larghezza di 3,80 m; realizzazione lungo la strada di una piazzola in cemento poggiata a valle su un muro a secco e blocchetti in cemento, delle dimensioni di 15,50 m X 3,60 m; baracca, realizzata con canne innocenti infisse su un basamento di cemento, con copertura in lamiera ondulata delle dimensioni di 8,00 m X 3,70 m e un’altezza variabile da 2,60 m a 2,40 m".

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1) Violazione ed erronea applicazione art. 37 DPR 380/2001; eccesso di potere; (si sostiene che le opere necessitavano, soltanto, della DIA e non della concessione edilizia);

2) le opere non necessitano del preventivo rilascio del permesso di costruire in quanto sono destinate a soddisfare esigenze di carattere meramente transitorio (sul punto, dichiara che sia il muro contenente le fioriere che la baracca che i vialetti di raccordo hanno l’unico scopo di far svolgere l’attività commerciale nei locali che la SRL Salt & Pepper ha affittato alla SRL Sabalu sino al 30.11.2011).

Il Comune replica costituendosi con memoria depositata in data 3.10.2011.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Al riguardo, il Collegio osserva che:

a). come ha precisato il Comune: "in base alle NTA del vigente PRG comunale l’area interessata dai citata interventi edilizi ricade in zona F1, verde pubblico, con possibilità di destinazione al gioco, allo sport e al tempo libero, e cioè agli impianti ricreativi e sportivi ed è soggetta al seguente regime vincolistico: PTPR; D. Lgs. 42/04; L. 64/74; RD 3267/23; PTP n. 7";

b). in base all’esame degli atti di causa risulta che le opere non sono di piccolissima entità ma attuano una trasformazione urbanisticoedilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi;

c). dunque, si ritiene necessario il permesso di costruire ex art. 10 DPR 380/2011;

d). infine, dal combinato disposto dell’art. 10 del D.P.R. n. 380/2001 con l’art. 31, comma 2, del medesimo D.P.R. n. 380/2001, che prevede la sanzione della demolizione per gli interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza del prescritto permesso di costruire, si desume che l’Amministrazione ha correttamente ordinato la demolizione del manufatto abusivo di cui trattasi.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico del ricorrente in quanto soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando:

– Respinge il ricorso in epigrafe;

– Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente per complessivi Euro 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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