T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-10-2011, n. 7775 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe l’interessato ha impugnato il provvedimento in data 6.12.2010 con cui il Consolato Generale d’Italia in Casablanca ha respinto la richiesta di visto di ingresso per lavoro subordinato da lui presentata.

In data 22.6.2011 controparte, in ottemperanza all’ord. istruttoria n. 5066/2011, ha comunicato che il Consolato generale d’Italia a Casablanca ha proceduto, in autotutela, all’annullamento del provvedimento di diniego del visto e ha, conseguentemente, rilasciato, in data 2.3.2011, il visto per lavoro subordinato n. I 17248167.

Pertanto, al Collegio non resta che prendere atto dell’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere il ricorso in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *