Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-01-2012, n. 1239 Successione legittima testamentaria

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 5 ed il 6-7-1999 G. V. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio P.S., P.A. e F.C., assumendo che C.A., deceduta in data (OMISSIS) senza lasciare nè ascendenti nè discendenti, dopo aver istituito eredi universali i nipoti del defunto marito P.S., P.A. e F.C. con testamento pubblico del (OMISSIS), con successivo testamento olografo del (OMISSIS) aveva invece nominato eredi P.S., F.C. e lo stesso esponente, che chiedeva quindi la declaratoria dell’inefficacia del precedente testamento pubblico e l’accertamento della sua qualità di erede della "de cuius" insieme a P.S. ed a F.C. o anche, in subordine, insieme ad P.A..

P.S. ed P.A., costituitisi in giudizio, chiedevano, previa declaratoria dell’apocrificità del testamento olografo del (OMISSIS), l’autorizzazione agli eredi istituiti con testamento pubblico del (OMISSIS) ad incamerare le somme della "de cuius" depositate in banca.

F.C., suocera dell’attore, costituendosi in giudizio, chiedeva invece l’accoglimento delle domande attrici.

A seguito della proposizione di querela di falso del testamento olografo del (OMISSIS) presentata da P.S. ed P. A. veniva espletata consulenza grafica e, sulla scorta delle sue risultanze, con sentenza del 26-3-2002 il Tribunale adito dichiarava la falsità e la conseguente nullità del menzionato testamento, dichiarava che la successione era regolata secondo il testamento pubblico del (OMISSIS) e riconosceva eredi P.S., P. A. e F.C..

Proposto gravame da parte del G. cui resistevano S. P. ed P.A. mentre la F. restava contumace la Corte di Appello di Milano con sentenza del 24-3-2005 ha rigettato l’impugnazione.

Avverso tale sentenza il G. ha proposto un ricorso affidato ad un unico motivo cui P.S. ed P.A. hanno resistito con controricorso; la F. non ha svolto attività difensiva in questa sede; il ricorrente ha successivamente depositato una memoria.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo articolato il ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 587, 602 e 606 c.c., censura la sentenza impugnata per aver dichiarato la falsità e la conseguente nullità del testamento olografo del (OMISSIS) a firma di C. A., e ciò sulla scorta di una CTU che aveva accertato che la scheda testamentaria in questione non sarebbe autentica, o meglio non sarebbe autentica in una sua parte ben determinata in quanto la mano del testatore sarebbe stata guidata.

Il G. premette che la scheda testamentaria per cui è causa si componeva di due parti distinte, ambedue sottoscritte dalla testatrice, e che nella prima parte si leggeva: "nomino miei eredi G.V., F.C. e P.S.", mentre nella seconda si leggeva: "sicura di rispettare la volontà di mio marito";

aggiunge che la Corte territoriale ha confermato il convincimento già espresso dal primo giudice, evidenziando in particolare che la macroscopica differenza di grafismo tra le due parti della scheda testamentaria, chiaramente rilevabile nel suo complesso anche ad un primo esame ed indicata dal CTU nei dettagli, dimostrava che l’intervento di un terzo in ordine alla compitazione della seconda parte della scheda era stato invasivo e di completa guida della mano della C., tale quindi da eliminare il carattere di stretta personalità della scrittura della scheda stessa.

Il ricorrente sostiene l’erroneità sul piano logico-giuridico del percorso argomentativo espresso dal giudice di appello, atteso che il CTU aveva dichiarato non autografo il solo codicillo aggiunto dopo il testamento vero e proprio, che infatti era stato dichiarato valido ed efficace, essendo risultato frutto della scrittura e della sottoscrizione della C.; pertanto l’indiscriminata valutazione di inefficacia della scheda del (OMISSIS) non era giustificata alla luce della evidente autonomia del testamento vero e proprio, riconosciuto autentico ed autografo, con cui la testatrice aveva disposto delle proprie sostanze ex art. 587 c.c., rispetto all’accessorio codicillo con il quale si era solo aggiunta una sorta di motivazione delle disposizioni di ultima volontà; avendo quindi il CTU messo in discussione la validità del solo codicillo, che non rivestiva alcuna influenza sul suddetto testamento, doveva escludersi che l’eventuale nullità del codicillo stesso potesse ripercuotersi su di un autonomo e precedente testamento del tutto valido.

Il G. afferma che comunque anche il contenuto del codicillo si configurava come espressione della reale volontà della C., come sarebbe stato possibile accertare tramite l’ammissione della prova per testi dedotta fin dall’atto di citazione introduttivo del giudizio i cui capitoli sono stati trascritti nel ricorso.

La censura è fondata.

Il giudice di appello, richiamandosi alle risultanze della CTU, ha evidenziato una macroscopica differenza di grafismo tra la prima parte della scheda testamentaria ed il codicillo, rilevando che la redazione di quest’ultimo era caratterizzata dall’intervento invasivo di un terzo che aveva completamente guidato la mano della testatrice, con la conseguenza che la seconda parte della scheda testamentaria aveva ad oggetto "una dichiarazione (apparentemente) della testatrice e che non si verte in ipotesi di mere scritte del documento cartaceo del tutto avulse ed estranee a tale oggetto"; pertanto doveva essere confermata la declaratoria di difetto di autografia e di conseguente nullità del suddetto testamento.

Orbene l’indagine al riguardo condotta dalla Corte territoriale si rivela inadeguata rispetto all’esigenza di accertare se nell’ambito della suddetta scheda testamentaria fosse enucleabile una disposizione interamente scritta di mano della testatrice e da lei sottoscritta contenente la manifestazione di una sua volontà compiutamente ed incondizionatamente formata e manifestata diretta a disporre in tutto o in parte dei propri beni per il tempo successivo alla morte; invero ciò è sufficiente per la configurabilità di una disposizione di ultima volontà, a prescindere quindi dal fatto che il documento cartaceo che la reca contenga scritti di mano aliena in una parte diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria, posto che la nullità del testamento olografo per difetto di autografia si ha soltanto quando l’intervento del terzo ne elimini il carattere di stretta personalità, interferendo sulla volontà di disporre del testatore, come avviene quando nel corpo … della disposizione di ultima volontà vi sia stata l’inserzione anche di una sola parola scritta dal terzo durante la confezione del testamento, ancorchè su incarico o col consenso del testatore (Cass. 5-8-2002 n. 11733; Cass. 30-10-2008 n. 26258).

Pertanto nella fattispecie l’esistenza di un codicillo la cui sottoscrizione non possa essere ricondotta per le ragioni evidenziate dalla sentenza impugnata alla volontà della testatrice non comporta di per sè l’impossibilità di enucleare nell’ambito della scheda redatta il (OMISSIS) una prima parte del tutto autonoma dal resto del documento, interamente scritta dalla C. e dalla stessa sottoscritta, che possa avere i requisiti di legge per essere configurata come un testamento olografo; in tal senso la sentenza impugnata, ritenendo nulla l’intera scheda testamentaria per difetto di autografia della parte di essa riguardante il codicillo senza esaminare nei termini enunciati il contenuto della prima parte della scheda stessa, ha del tutto omesso un tale accertamento.

In definitiva, all’esito dell’accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per un nuovo esame della controversia in conformità del seguente principio di diritto: in materia di testamento olografo il principio dell’autografia previsto dall’art. 602 c.c. non impedisce che nell’ambito dello stesso documento siano enucleatali da un lato un testamento di tale natura pienamente rispondente ai requisiti di legge e, dall’altro, scritti di mano di un terzo apposti dopo la sottoscrizione del testatore – e perciò collocati in una parte del documento diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria – che, come tali, non possono invalidare la scheda testamentaria autonomamente redatta dal testatore.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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