T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-10-2011, n. 777 4 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il diniego tacito di accesso tenuto dal Ministero Affari Esteri sulla sua istanza n. 2734 depositata in data 11.3.2010.

In particolare, con la predetta istanza ha chiesto: "comunicazione ufficiale dell’indirizzo dell’Ufficio diplomatico della Federazione di Nepal accreditata in Italia; copia della legge nepalese vigente (dalla quale emerge che i figli naturali non riconosciuti dal padre cittadino nepalese possono essere riconosciuti come cittadini)".

Tanto premesso, il ricorso è inammissibile.

Al riguardo, il Collegio ritiene che:

a). il ricorrente ha presentato una richiesta di accesso generica – riferita soltanto ad informazioni – e non ad atti amministrativi;

b). inoltre, il medesimo non ha adeguatamente dato conto delle ragioni sottese alla sua richiesta di accesso.

A norma dell’originario art. 22 della legge n. 241/90, il diritto di accesso ai documenti amministrativi "è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti".

A seguito delle modifiche introdotte con l’art. 15 della L. 11 febbraio 2005, n. 15, la lettera b) del citato art. 22 definisce in maniera puntuale i soggetti "interessati" come "tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso".

Anche il comma 2 dell’art. 5 del regolamento di cui al D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 stabilisce che "il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato".

Tanto premesso, la giurisprudenza ha precisato che l’accesso non può ritenersi consentito tutte le volte in cui l’attività prodromica non sia ancora confluita in atti e consista nella materiale acquisizione di notizie o informazioni.

Ciò per l’evidente ragione che non vi è in queste circostanze, un documento già formato, per cui la richiesta si appalesa come tentativo di ottenere dall’amministrazione informazioni circa la sua attività materiale o elaborazioni di dati in suo possesso (cfr., T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 26 novembre 2004, n. 3488).

Tanto precisato – poiché il ricorrente non si è attenuto alle prescrizioni di legge – il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

In mancanza di costituzione di controparte nulla per le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso come in epigrafe proposto.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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