T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-10-2011, n. 7773

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;

Considerato, in fatto, che il ricorrente impugna il provvedimento del 10 gennaio 2011 con cui l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per turismo presentata dal predetto;

Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che dall’esame del provvedimento impugnato emerge che il visto è stato negato ai sensi dell’art. 5 comma 1° lettera e) REG. CE n. 562/06 che subordina l’ingresso dello straniero all’accertamento dell’inesistenza di una "minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri";

Considerato che le Autorità di sicurezza dei Paesi Schengen, consultate in via telematica dall’Ambasciata (si veda la nota della stessa del 25 marzo 2011), hanno espresso, sulla base della norma citata, parere contrario all’ingresso del ricorrente nell’area Schengen;

Considerato che la su menzionata valutazione costituisce un fattore inibitorio del rilascio del visto (TAR Lazio – Roma n. 3105/11; TAR Lazio – Roma n. 12799/09) e che la rimozione della stessa costituisce un presupposto in mancanza del quale il visto non può essere rilasciato e, dunque, è legittimamente negato;

Considerato, pertanto, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, il provvedimento impugnato risulta nel merito corretto e, per di più, congruamente motivato attraverso il richiamo al testo dell’art. 5 comma 1° lettera e) REG. CE n. 562/06;

Considerato che, per questi motivi, il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato, infine, che il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali il cui importo si liquida in complessivi euro settecentocinquanta/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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