Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-06-2011) 20-09-2011, n. 34363Relazione tra la sentenza e l’accusa contestata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Arezzo con la quale era stata accertata la responsabilità di H.F. e E.S. per il tentativo del furto del controvalore in monete metalliche di una banconota da 10 Euro; la banconota veniva forata e legata ad un filo e inserita in una macchinetta cambia soldi sita all’interno di un bar per impossessarsi ripetutamente di monete di ugual valore; la banconota si era strappata, impedendo ai due di raggiungere lo scopo ed inoltre i due venivano colti sul fatto dal proprietario del bar che si era nascosto per individuare gli autori dell’"ennesimo" furto.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato. Deduce violazione di legge per mancata correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto; gli era stato contestata l’aggravante di cui all’art. 625, n. 2 per aver agito con violenza, ed invece è stato ritenuto l’uso del mezzo fraudolento;

lamenta poi il difetto di motivazione in merito alla sussistenza del fatto in quanto la individuazione dell’imputato è avvenuta solo sulla base della testimonianza di tale L. non sottoposta a effettivo vaglio di attendibilità.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

E’ pacifico che la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza presuppone lo stravolgimento, il totale mutamento del fatto per il quale l’imputato viene condannato rispetto a quanto contestato con la imputazione. Nel caso di specie non può parlarsi di violazione dell’art. 521 c.p.p., dal momento che la condotta, che è stata ritenuta integrare il mezzo fraudolento, era esattamente descritta nel capo di imputazione quale quella sopra riferita;

l’imputato ha dunque potuto difendersi dall’accusa a lui rivolta e non può dolersi della decisione presa che attiene essenzialmente la qualificazione giuridica del fatto, che è compito precipuo del giudice. Quanto all’accertamento sulla responsabilità, si tratta, come pacifico, di compito del giudice di merito; tale accertamento, ove congruamente motivato, si sottrae alla censura del giudice di legittimità; nel presente caso il Tribunale prima e la Corte di appello poi hanno valutato il compendio indiziario nei confronti dell’attuale ricorrente ritenendo pienamente attendibili le dichiarazioni del L. che, nascosto nel locale, aveva potuto osservare lo svolgimento dell’azione delittuosa ed aveva poi fornito dichiarazioni precise e circostanziate su quanto avvenuto, riconoscendo i mancati ladri; le censure proposte al riguardo sono inammissibili in quanto volte a prospettare una diversa valutazione, già ritenuta infondata dalla Corte di appello.

2. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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