T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-10-2011, n. 7772 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

RILEVATO che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

ATTESO che il ricorso appare manifestamente infondato;

RILEVATO che con esso la ricorrente impugna l’ordinanza con la quale il Comune di Barbarano Romano ha ingiunto alla stessa ed al suo locatore la demolizione delle seguenti opere:

1. n. 19 box in pali in legno e rete metallica di ml. 5,00 x 8,00 ciascuno, con antistante tettoia in pali in legno infissi nel terreno e copertura in ondulina di materiale plastico;

2. struttura con anima in metallo di ml. 3.00 x 3,00 x h. 2,10…;

3. struttura prefabbricata vetusta in lamiera grecata delle dimensioni di ml. 2,70 x 5,00 H. 2,00 installata su basamento di c.a… dello spessore di cm. 20;

4. locale modulo monoblocco coibentato, modello da cantiere delle dimensioni di mt. 2,50 x 1,40 di h. 2,40;

5. prefabbricato in legno di dimensioni ml. 2,10 x 2,30;

6. struttura prefabbricata in lamiera grecata delle dimensioni di m. 2,60 x 2,40 H. media 2,00;

7. n. 3 roulotte distribuite sul terreno; sen alcun titolo abilitativo edilizio;

CONSIDERATO che avverso tale ingiunzione la ricorrente oppone:

1. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, comma 1 e 3, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto; illogicità; travisamento dei fatti; difetto di istruttoria e di motivazione: con essa la ricorrente lamenta che l’ingiunzione a demolire è rivolta soltanto alla stessa e non anche al suo locatore, mentre dal contratto di locazione si evince chiaramente che alcune delle opere preesistevano e cioè la casetta prefabbricata, 1 bagno in muratura, 1 roulotte non circolante, n. 1 barbecue in muratura, n. 1 forno metallico da esterno su ruote, 1 gazebo ottagonale in ferro con tendone, 1 gazebo quadrato in ferro, 1 box metallico, 1 modulo bagno da campeggio con doccia e caldaia; lei stessa ha effettuato soltanto i 19 rifugi per cani e due piccoli manufatti in legno e lamiera dove sistemare il cibo per gli animali;

2. violazione e falsa applicazione degli articoli 7 8 e 10 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per errore dei presupposti di fatto e di diritto; illogicità; travisamento dei fatti; difetto di istruttoria e di motivazione: lamenta la violazione delle norme in rubrica e sostiene che se le fosse stato comunicato l’avvio del procedimento avrebbe potuto presentare domanda di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001;

CONSIDERATO che le censure non paiono condivisibili; la prima in particolare risulta in parte smentita in fatto, perché l’ingiunzione a demolire è rivolta sia all’interessata sia al suo locatore, nonché titolare di un diritto di uso civico sul suolo, sul quale sorgono tutti i manufatti, suolo del quale è proprietario il Comune, come si è appreso dalla compiuta relazione istruttoria depositata a cura dell’Ente;

RILEVATO inoltre che la stessa prima censura appare destituita di fondamento in ordine alla natura delle opere, delle quali per come sopra descritto una risulta poggiante su un basamento dello spessore di cm. 20 circa e dell’ampiezza di ml. 2,70 x 5,00 con la conseguenza che essa necessitava di idoneo titolo abilitativo; e considerato che ciò non contrasta neppure con quanto l’Ufficio tecnico comunale avrebbe chiarito alla ricorrente, per come esposto nel corpo della doglianza, e cioè che ella avrebbe potuto installare manufatti eseguiti con materiale non infisso, laddove, ovviamente qualora i detti manufatti, come è la struttura prefabbricata in lamiera metallica, poggiassero su basamenti di cemento armato, andando ad incidere sul carico urbanistico, necessitavano di idoneo titolo abilitativo;

RILEVATO che appare anche destituita di fondamento la seconda censura di violazione delle norme che presiedono al giusto procedimento, atteso che la ricorrente si mostra ben consapevole della illegittimità delle realizzazioni effettuate ancorché precarie, dal momento che sostiene di avere l’intenzione di presentare domanda di accertamento di conformità;

RILEVATO ancora che la censura va respinta anche nella considerazione che, secondo costante giurisprudenza sulla materia, poiché l’ordinanza di demolizione è un provvedimento vincolato, per essa non sono predicabili utili apporti degli interessati al procedimento (cfr. TAR Lazio, sezione I quater, 10 dicembre 2010, n. 36046 e TAR Umbria, Perugia, 28 ottobre 2010, n. 499 in essa citata), di tal che la sua mancanza non può ridondare in termini di illegittimità sul provvedimento impugnato;

AVUTO riguardo al deposito di documenti effettuato da parte ricorrente che ha prodotto la domanda di sanatoria del 13 giugno 2011 relativa a 2 magazzini in struttura lignea con copertura in legno e lamiera;

CONSIDERATO che tale domanda appare inidonea comunque a sospendere il procedimento sanzionatorio "atteso che, come rilevato dalla giurisprudenza in materia "i presupposti dei due procedimenti di sanatoria – quello di condono edilizio e quello di accertamento di conformità urbanistica – sono non solo diversi ma anche antitetici, atteso che l’uno (il condono edilizio) concerne il perdono ex lege per la realizzazione sine titulo abilitativo di un manufatto in contrasto con le prescrizioni urbanistiche (violazione sostanziale), l’altro (sanatoria ex art. 13, l. n. 47 del 1985, oggi art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001), l’accertamento ex post della conformità dell’intervento edilizio realizzato senza preventivo titolo abilitativo agli strumenti urbanistici (violazione formale)." (TAR Campanaia, Napoli, sezione VI, 3 settembre 2010, n. 17282)" (TAR Lazio, sezione I quater, 22 dicembre 2010, n. 38207);

CONSIDERATO che pertanto l’ordinanza in esame va trovata scevra dalle dedotte censure ed il ricorso va di conseguenza respinto;

RILEVATO che non vi è luogo a provvedere in assenza di costituzione della Amministrazione comunale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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